Le filiali e le altre unità  subordinate di società  commerciali in Romania

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Di Emanuele Guglielmo Bagnasco
Bagnasco & Bagnasco Consulting – Bucarest
10 settembre 2001

1. cenni introduttivi

Ad oggi in Romania si contano oltre 10.000 presenze imprenditoriali italiane. Esse per la maggior parte vengono rappresentate da società  di diritto romeno costituite in loco ma, anche da unità  supplementari di società , appunto, estere. Il motivo della massiccia presenza italiana in Romania desta un particolare interesse al diritto di quel Paese, di cui forniamo qui sommari, certo non esaustivi cenni, di un suo peculiare aspetto.

Il termine unità  supplementari non viene utilizzato a caso, anzi, esso sta a denotare sino da ora la difficoltà  che si evidenzierà  in corso di trattazione e che ogni operatore economico incontra quando desidera sviluppare la propria attività  sul mercato romeno tramite l’insediamento di filiali, succursali, rappresentanze e sedi secondarie di società  estere oppure, perché no, locali.

Il riferimento normativo principale è la L. 31/90 (legge romena) sulle società  commerciali.

La L. 31/90, modificata dalla Ordinanza Governativa di Urgenza n. 32/97, stabilisce le condizioni per la costituzione di queste unità , dipendenti in massima o minor parte dalla persona giuridica di origine: la casa madre.

In base alle relazioni internazionali tra la Romania e l’Unione Europea, ex art. 45 dell’Accordo Europeo tra Romania e C. E., ratificato nel 1993 ed entrato in vigore il primo febbraio 1995, si è espressamente statuito a favore “… (de)l diritto di stabilimento … (che presuppone) … il diritto di iniziare e svolgere attività  economiche con l’insediamento e la conduzione di filiali, succursali o rappresentanze. ”.

Si fa d’uopo premettere, ancora, che l’ordinamento romeno tratta, con la L. 31/90, delle succursali e delle filiali in via principale e richiama solo incidentalmente ma, non marginalmente – nella norma dedicata alle succursali -, il regime da applicarsi alle “… altre sedi secondarie …” – “celealte sedii secundare” – che specifica in “… agenzie, rappresentanze od altre simili sedi. ”.

Il quadro di insieme delle norme in oggetto risulta fuorviante; sopra tutto, il lettore deve porre attenzione al significato da attribuirsi alla menzionata espressione “… altre sedi secondarie …”.

E’ bene tenere presente che nell’accezione comune della lingua italiana si intende: con il lemma filiale una azienda od ufficio che, con determinate competenze territoriali o di esercizio, svolge la propria attività  nell’ambito di una organizzazione di vaste proporzioni. La filiale è, quindi, una unità  subordinata che si trova alle dipendenze o sotto la direzione di una società  principale e può ben essere una società  fondata da quest’ultima; essa ha una gestione autonoma ed una posizione giuridica indipendente che la differenzia dalla succursale.

Con il lemma succursale si intende, invece, la sede secondaria e distaccata di un ufficio, di una società  industriale o commerciale, di un’azienda, ecc..

Richiamiamo, poi, gli artt. 2295, 2328 e 2475 c.c. (italiano) i quali contengono la dizione “… sede della società  e le eventuali sedi secondarie …”; ove il termine sede secondaria si deve interpretare, qui, alla luce del disposto degli artt. 2299 e 2197 c.c. (italiano) Pertanto è da considerarsi sede secondaria – per l’ordinamento italiano – solo quell’unità  subordinata alla casa madre e dotata di rappresentanza stabile.

In ambito comunitario, poi, la nozione di succursale, agenzia e filiale è stata formulata nella nota sentenza De Bloos c. Bouyer. Da essa si evince che agenzia, succursale e filiale sono nozioni assimilabili e richiedono la soggezione a sindacato e direzione dell’ente da cui promanano, ovvero dipendono.

Ora, fatti i necessari richiami, passiamo ad analizzare quanto stabilisce l’ordinamento romeno.

E’ bene suddividere l’esposizione per parti, in base ai due diversi casi che potrebbero presentarsi: il primo inerisce alla costituzione di unità  subordinate a società 

interne – cioè formate per derivazione da società  romene –, il secondo alla costituzione di unità  subordinate a società  estere – cioè formate per derivazione da società , nel nostro caso, italiane -.

2. le unità  subordinate romene di società  commerciali romene

Cominciamo, per semplicità  espositiva, con il trattare delle filiali e succursali romene, compresi gli enti ad esse assimilati, – operanti cioè in territorio romeno – di società  romene.

E’ possibile insediarle in tutto il territorio dello Stato, anche nella località  ove si trova la sede della società  madre ovvero casa madre.

Definiamo la società  dalla quale promana l’attività  volitiva indirizzata alla creazione di enti minori con il termine società  mamma o casa madre e, non società  principale, per evitare, in corso di trattazione, eventuali fraintendimenti sui rapporti intercorrenti tra le due entità . Spieghiamo. L’idea che il termine società  principale dà , è quella di una unità  che assume il controllo su una unità  minore, anch’essa società  – cioè dotata di personalità  giuridica -. Si intende quindi un rapporto tra entità  equiordinate sul piano della capacità . A parere di chi scrive, invece, il termine società  mamma – pur sempre di società  trattandosi – lascia più spazio ad immaginare che il soggetto “figlio” possa essere sprovvisto di capacità  giuridica. Ciò assume maggior rilievo nell’ordinamento giuridico romeno, ove la capacità  giuridica delle società  commerciali è data dall’insieme della capacità  di uso – folosinta – (che potremmo pensare, nel caso di specie cui ora trattiamo – ma non solo -, come una sorta di capacità  giuridica propria dei minori) e da quella di esercizio – exercitiu – (immaginabile, sempre in riferimento al paragone portato sopra, come l’equivalente della capacità  di agire).

L’art. 42 L. 31/90, definisce la filiale come una società  dotata di personalità  giuridica; essa possiede, per disposizione della casa madre, un capitale ben determinato e sotteso allo sviluppo delle attività  previste nell’atto costitutivo ed organi direttivi propri.

L’art. 42 L. 31/90 stabilisce che: “Le filiali sono società  commerciali dotate di personalità  giuridica e si costituiscono in una delle forme societarie descritte all’art. 2 e nelle condizioni previste per quella forma. Esse avranno il regime giuridico della forma societaria in cui si sono costituite. ”, definendo pertanto le filiali quali società  commerciali provviste di personalità  giuridica. Esse vengono costituite dalla casa madre.

La filiale è dotata di personalità  giuridica, per cui partecipa in nome proprio al circuito civile e vanta la qualità  e capacità  processuale, così come tutti gli elementi di identificazione di una persona giuridica .

Pur se dipendente economicamente dalla società  dalla quale trae origine (e per mezzo del cui capitale è stata costituita), dal punto di vista giuridico, è indipendente da questa.

Possedendo la capacità  giuridica, la filiale possiede propri rappresentanti, la capacità  di folosinta e quella di exercitiu.

Ancora, essendo la filiale una persona giuridica, essa deve venire costituita nelle forme delle società  commerciali previste per legge. Non è stabilito se essa debba assumere – o meno – la medesima denominazione sociale della società  principale; a nostro sommesso avviso, stando al tenore della legge, è lasciata ampia libertà  di determinazione.

Cosa distingue allora una filiale da una società  commerciale tout court?

Pur essendo strutturata come una società  autonoma, la capacità  de folosinta e de exercitiu risultano statutariamente determinate dalla casa madre della quale la filiale è, comunque, una unità  dipendente.

Ciò si desume con chiarezza dall’art. 45 n. 5 lett. b dell’Accordo Europeo di Associazione con la Romania che contribuisce a dare un sicuro indirizzo interpretativo al disposto della L. 31/90. Esso descrive la filiale come “… una società  che è effettivamente controllata dalla prima società . ”.

Proprio per il fatto di potere assumere una forma differente da quella della società  madre – che ne ha, lege lata, il solo “controllo” -, saremmo propensi a ritenere che la filiale possa non essere interamente posseduta da quest’ultima. Per esempio B&B Consulting s.r.l. e Tizio sono soci della filiale B&B Consulting s.r.l. di cui B&B Consulting s.r.l., interamente in proprietà  di Caio, è socio di maggioranza.

E’ nello statuto della casa madre, infatti, che viene determinato l’ambito di attività  della filiale ed i poteri conferiti ai suoi rappresentanti. Essi – attività  statutariamente conferita e potere di rappresentanza (esercitabili) – possono differire notevolmente rispetto a quelli propri della società  originaria.

Al solo scopo di portare un esempio, una società  commerciale romena operante nei settori siderurgico, agricoltura ed import export, potrebbe senza problemi costituire una filiale operante esclusivamente – poiché a ciò vincolata per statuto – nel settore della coltivazione delle barbabietole; ancora, i poteri di rappresentanza conferiti agli amministratori della filiale possono risultare più ristretti o più ampi di quanto non siano quelli propri dei rappresentanti della società  madre.

Importante è notare che, se la filiale è un ente dotato di personalità  giuridica, oltre alla immatricolazione, essa sarà  soggetta pure ad iscrizione presso gli uffici finanziari.

Una norma fondamentale è comunque da dovere tenersi presente.

L’art. 14 L. 31/90, stabilisce la impossibilità  per le società  a responsabilità  limitata unipersonali di essere soci di altre società  a responsabilità  limitata unipersonali.

Quando invece, il principale problema interpretativo, per l’ordinamento italiano è quello di stabilire se sia possibile la partecipazione di società  di capitali in società  di persone.

Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, è agevole dedurre che, essendo la filiale una persona giuridica ad ogni effetto, l’operatore italiano unico quotista di società  a responsabilità  limitata di diritto romeno, non potrà  costituire filiali a responsabilità  limitata di cui sia, appunto, unico quotista.

Trascurando il disposto dell’art. 14 citato, si perviene alla medesima conclusione seguendo un iter logico semplicissimo: se la filiale è una società  “figlia” di cui la società  madre detiene la maggioranza di quote, l’appartenere di queste allo stesso soggetto porta a risultati aberranti.

Potrebbe darsi il caso, quindi, che l’operatore italiano si trovi a disagio nel volere trasporre le discipline in oggetto di analisi dei due ordinamenti; in Italia è infatti permesso che una società  a responsabilità  limitata unipersonale istituisca filiali.

Ex art. 43 L. 31/90 (romena) la succursale è una “appendice” – “dezmembraminte” – della società  mamma e pertanto non gode di personalità  giuridica.

La traduzione letterale del lemma “dizmembraminte” è smembramenti ma, dato il significato italiano di “Menomazione dell’unità  o della compattezza di un organismo”, preferiamo tradurlo con appendice (non immaginando altro termine altrettanto congruo).

Non godendo di personalità  giuridica, alla succursale può imputarsi la titolarità  degli atti compiuti esclusivamente per il tramite dei rappresentanti preposti ad essa dalla società  madre.

Le succursali tuttavia debbono venire immatricolate presso l’Ufficio del Registro per il Commercio competente per territorio.

La succursale dispone di una autonomia limitata, stabilita dalla società  mamma, è costituita integralmente con il capitale di questa ed agisce per il di lei nome e conto.

Art. 43 L. 31/90: “Le succursali sono appendici (dislocazioni) senza personalità  giuridica della società  commerciale e si (devono) immatricolare prima che comincino la propria attività , nel Registro del Commercio del Distretto nel quale opereranno.

Se la succursale si costituisce in una località  dello stesso distretto o nella medesima località  della (società ) fondatrice, si dovrà  immatricolare nel medesimo registro del commercio ma distintamente, come immatricolazione indipendente.

Il regime giuridico delle sedi secondarie si applica a qualsiasi altra sede secondaria indifferentemente dalla denominazione sua rispetto alla società  che la stabilisce e gli attribuisce lo statuto di succursale.

Le altre sedi secondarie – agenzie, rappresentanze o altre simili sedi – si menzionano solo nel quadro di immatricolazione delle società  presso il Registro per il Commercio (ove si trova) della sede principale (per noi casa madre).

Non si possono costituire sedi secondarie con la denominazione di filiale ”.

Con il termine sede secondaria si intende: la sede secondaria propriamente detta, le agenzie, le rappresentanze (interne). Cioè rappresentanze romene di società  commerciali romene, le rappresentanze appena nominate non vanno confuse, poi, con le rappresentanze romene di società  estera di cui tratteremo tra poco.Esse debbono venire immatricolate sempre presso l’Ufficio del Registro per il Commercio ove si trovi la sede della società  madre.

Il concetto di sede secondaria non corrisponde completamente a quello dato nell’ordinamento italiano. Il riferimento viene fatto, in particolare, alle sedi secondarie con rappresentanza stabile: esse sono entità  operative dipendenti dalla impresa dalla quale promanano costituendone parte integrante e subordinata.

3. le unità  subordinate romene di società  estere

Passiamo ora a trattare delle unità  subordinate romene di società  estere.

La filiale costituita – in Romania – da una persona giuridica estera è una persona giuridica romena; da ciò ne deriva che la legge regolatrice del suo statuto è quella romena.

Vedasi l’art. 41 L. 105/92 “… lo statuto organico della filiale è sottoposto alla legge dello stato nel cui territorio ha stabilito la propria sede, indipendentemente dalla legge applicabile alla persona giuridica che la ha costituita. ”.

Le società  commerciali straniere possono costituire in Romania filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e sedi secondarie nel rispetto di due condizioni essenziali: la prima è che esse vengano costituite nelle forme e nei limiti previsti dalla legge romena, la seconda è che l’ordinamento di origine e l’atto costitutivo societario prevedano la possibilità  di costituzione all’estero di tali enti.

Ex art. 45 L. 31/90 ( legge romena), i legali rappresentanti delle società  estere, così come i rappresentanti di succursali, agenzie e sedi secondarie, debbono deporre presso l’Ufficio del Registro la propria firma.

Ciò che complica la visuale di insieme è, qui, il disposto della L. 105/92 (legge romena).

Lo statuto organico della succursale costituita da una persona giuridica estera, ex art. 41 comma secondo L. 105/92, è regolato legge nazionale di quest’ultima.

La natura giuridica delle succursali di persone giuridiche estere viene regolata dall’art. 41 comma secondo L. 105/92: “Lo statuto organico delle succursali costituite da una persona giuridica estera, è sottoposto alla sua legge nazionale. ”. In altre parole, la succursale della persona giuridica estera è governata dalla legge nazionale della società  fondatrice.

L’art. 43 L. 31/90 prevede pure che il regime giuridico delle succursali venga applicato ad ogni altra sede secondaria.

In realtà  la succursale non è altro che un prolungamento della personalità  giuridica della società  estera, una forma di decentralizzazione della attività  di quest’ultima. Giuridicamente deve venire considerata come un tutt’uno con la persona giuridica mamma, essendo il suo unico ruolo quello funzionale, di ridurre le distanze tra lo stato si origine e quello sopite.

Sempre in forza dell’art. 41 citato, lo statuto organico delle filiali – di società  estera,

ovviamente – è sottoposto alle leggi dello stato sul cui territorio vi ha stabilito la propria

sede, indipendentemente dalla legge regolatrice della persona giuridica da cui trae origine.

In primo luogo dobbiamo, per non incorrere in errori logici nella costruzione dei concetti propri dell’ordinamento romeno, imporci – per scelta metodologica – di scindere le nozioni che sul piano interno – “domestico” – vengono a descrivere e specificare cosa sia una filiale, succursale, etc., da quelle che descrivono le medesime unità  traslate, spostate, sul piano del diritto internazionale privato.

Il problema, per quanto concerne le succursali, viene risolto col volgere l’attenzione sul concetto di “statuto organico”.

La disposizione dell’art. 41 comma secondo L. 105/92 è fuorviante.

Infatti, tenendo presente che la succursale è priva di personalità  giuridica, lo statuto organico di una società  ritiene in sé istituti e nozioni – quali la responsabilità  verso terzi, la rappresentanza organica, la capacità , la liquidazione – di cui non si può parlare se non imputandoli a unità  dotate di soggettività  propria.

La succursale non è altro che il prolungamento della personalità  giuridica della società  estera, una forma di dislocazione dell’attività  di quest’ultima. Pertanto essa viene giuridicamente considerata come un tutt’uno con la società  mamma; il suo scopo è quello di “ridurre le distanze” tra il paese di origine – nel nostro caso l’Italia – e lo Stato ospite.

Quanto detto per le succursali ha validità  sia sul piano interno che nell’ottica del diritto internazionale privato, il riferimento allo statuto organico delle succursali nella L. 105/92 altro non è, quindi, che una imprecisione del legislatore, poiché lo stesso art. 41 comma secondo della citata legge afferma che la succursale della persona giuridica estera è governata dalla legge nazionale della società  fondatrice.

Per quanto pertiene le filiali si debbono ancora portare alcune specificazioni.

Abbiamo visto come si possa discutere, ed in dottrina romena si discute, circa le possibilità  ed i modi di acquisto della personalità  giuridica di filiali e succursali di società  commerciali.

Evidenziamo ora come la nozione di filiale propria della L. 105/92 (legge romena) assume il lemma filiale con un significato differente dalla L. 31/90 (legge romena).

In entrambe le norme la filiale, ovviamente, viene considerata persona giuridica ma, esiste una ineguaglianza.

Nel diritto internazionale privato romeno, – L. 105/92 – la filiale costituita da una persona giuridica estera è una persona giuridica romena a partecipazione estera, essa assume la qualità  di dislocamento della società  estera. Non è società  originaria romena, come contrariamente avviene per le filiali romene di società  commerciali romene.

Non viene mai considerata come società  romena propriamente detta.

Probabilmente per questo motivo il Filipescu afferma che nella L. 105/92 il termine filiale sta’ ad indicare la “società  filiale” – “societate filiala” – mentre nella L. 31/90 esso indica semplicemente la filiale. Egli non chiarisce il significato proprio di ogni termine ma, in base a quanto fino ad ora esposto possiamo, in ogni caso, dedurre che il termine filiale deve venire interpretato nell’accezione propria dell’ordinamento romeno: ente dotato di personalità  giuridica.

Il termine società  filiale, invece, sta’ a significare qualche cosa di diverso: una unità  subordinata (eventualmente sotto totale controllo di società  non romena) della società  commerciale estera – poiché è nel diritto internazionale privato che ci “muoviamo” -, anch’essa dotata di personalità  giuridica. La società  filiale dovrà  quindi sottostare alle norme di diritto interno romeno ed alle norme statutarie della società  madre, in quanto applicabili: essa sarà  dotata di quella che ci piace chiamare, capacità  effettiva.

Intendiamo il termine subordinazione in senso forte, inteso come controllo anche totale.

Per capacità  effettiva, invece intendiamo la capacità  che un ente, in diritto internazionale privato, acquisisce per commistione di norme che derivano da due o più ordinamenti differenti. Nel caso di specie norme romene e norme italiane andranno a regolamentare insieme la idoneità  della filiale a compiere determinati atti anziché altri, etc. . A prevalere saranno sempre le norme di applicazione necessaria romene – per la filiale romena, ovviamente – ed alternativamente le norme dispositive di ogni ordinamento quando sia consentito oppure, quando vi sia un rinvio.

Per quanto attiene il concetto di sede secondaria di società  estera, nel nostro caso italiana, dobbiamo rilevare che esso è pienamente equiparabile a quello di succursale.

Sia le sedi secondarie che le succursali e filiali, rappresentano investimenti esteri e, come tali sono soggetti alla normativa fiscale di settore.

Ricordiamo ancora, che detti enti rientrano nella previsione del disposto della L. 704/94 (italiana), sulla reciproca protezione e promozione degli investimenti.

4. le rappresentanze di società  estere in romania

Un cenno degno di nota, deve ancora venire rivolto alle rappresentanze in Romania di società  estere.

L’Ordinanza Governativa n. 122/90 regola l’attività  delle rappresentanze di società  estere in Romania, esse non possono intraprendere come enti individualmente distinti dalla casa madre attività  commerciali, anzi possono svolgere principalmente solo attività  atte a supportare quella della organizzazione dalla quale esse dipendono.

Le rappresentanze, devono venire registrate presso il Dipartimento per il Commercio Estero, e sono soggette a licenza.

Le rappresentanze si differenziano sia dal concetto di filiale che da quello di succursale, esse compiono infatti una funzione di intermediazione tra la società  dalla quale dipendono ed i partners contrattuali.

La rappresentanza non possiede personalità  giuridica, ciò la assimila alla nozione di succursale ma, da questa si distingue per il fatto che non le è data possibilità  di svolgere attività  produttive o prestazioni di servizi che non siano strettamente inerenti la promozione e svolgimento della attività  della società  fondatrice.

La rappresentanza si comporta come un mandatario od un commissionario.

Per costituire una rappresentanza in Romania, la società  estera – casa madre – deve depositare presso il Dipartimento per il Commercio Estero – interno al Ministero per il Commercio – la seguente documentazione: l’attestazione riguardante lo status, attività  e capitale sottoscritto rilasciato dalla Camera di Commercio od altro ente a ciò preposto nel paese ove la casa madre sia registrata – come sede principale -; l’oggetto di attività  della rappresentanza; le referenze finanziarie rilasciate dalle banche cui la casa madre sia cliente; il periodo di attività  previsto; il numero e la posizione delle persone elette a rappresentanti – titolari della rappresentanza – ed un mandato legalizzato per atto di notaio attestante che detti individui sono autorizzati ad agire in rappresentanza.

Ex Ordinanza Governativa n. 122/90, nel caso si tratti di persone straniere dovrà  inoltre attestarsi quale sia il loro indirizzo all’estero, ruolo e funzioni ricoperti presso la casa madre e presso l’ufficio di rappresentanza.

Non possedendo personalità  giuridica e capitale proprio, le rappresentanze non sono considerate investimenti esteri, conseguentemente a ciò, esse non possono ottenere licenze di importazione esportazione ma, ex L. 30/70 (legge romena), possono portare in Romania tutti i beni necessari allo stabilimento e vita della sede nel Paese, pagando ovviamente i dazi di importazioni previsti.

Le rappresentanze non possono godere quindi di nessuna forma di agevolazione a vantaggio degli investitori stranieri; inoltre, non è dato loro possedere beni immobili siti in Romania.

Gli uffici di rappresentanza sono soggetti al sistema di contabilità  adottato dagli operatori economici romeni.

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Come citare questo articolo

Emanuele Guglielmo Bagnasco, “Le filiali e le altre unità  subordinate di società  commerciali in Romania”, Magistra Banca e Finanza, 10 settembre 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-filiali-e-le-altre-unita-subordinate-di-societa-commerciali-in-romania/.

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