© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.
Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Nel settembre 2020 la Commissione europea ha rilanciato il progetto per la creazione di una Unione dei mercati dei capitali (UMC) presentando un nuovo action plan per conseguire tre obiettivi principali:
- garantire che la ripresa economica dell’Unione sia verde, digitale, inclusiva e resiliente;
- rendere il mercato europeo un luogo ancora più sicuro nel quale le persone possano risparmiare e investire nel lungo termine;
- integrare i mercati finanziari nazionali dei capitali in un vero mercato unico a livello europeo[1].
A poco più di un anno di distanza dall’adozione del piano d’azione, la Commissione ha presentato il Capital Markets Union, un pacchetto di proposte legislative che mirano a rafforzare la capacità delle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni, a finanziarsi sul mercato e a offrire ai risparmiatori migliori condizioni d’investimento.
Più in dettaglio, il pacchetto di misure comprende:
1) una proposta di regolamento per la creazione di un punto di accesso unico europeo (European Single Access Point, ESAP), che consente di accedere da una piattaforma unica a una serie di informazioni, finanziarie e non finanziarie, pubblicate dalle imprese;
2) una proposta di revisione del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi d’investimento europei a lungo termine (European Long Term Investments Funds, ELTIF), volta a potenziare l’efficacia del quadro normativo di riferimento e a incoraggiare l’utilizzo di questi fondi ritenuti consoni per il finanziamento della transizione verde e digitale;
3) una proposta che modifica la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) e la Direttiva 2009/65/UE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e introduce modifiche al quadro normativo di riferimento. In particolare, la proposta è volta a: a) migliorare l’accesso alla raccolta dei dati per le autorità nazionali ed europee e rimuovere le sovrapposizioni in materia di comunicazione delle informazioni; b) armonizzare gli strumenti di gestione della liquidità per facilitare la gestione del connesso rischio da parte dei gestori di fondi di investimento alternativi di tipo aperto; c) chiarire le norme sulla delega e assicurare che i gestori di fondi aderiscano a standard elevati quando si avvalgano della delega;
4) una proposta di revisione del Regolamento (UE) 600/2014 (MiFIR) e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID) sui mercati degli strumenti finanziari. Le modifiche prospettate sono finalizzate a: i) introdurre un sistema europeo consolidato di pubblicazione dei dati relativi alla negoziazione di azioni, obbligazioni e strumenti derivati nelle sedi negoziazione dell’Unione; ii) migliorare la trasparenza sui mercati dei capitali, vietando le pratiche di pagamento per flusso di ordini e dark pool[2]; iii) innalzare il livello di competitività dei mercati finanziari dell’UE, rimuovendo l’obbligo di libero accesso per i derivati negoziati in borsa.
Nella Comunicazione del 25 novembre 2021[3], dopo aver fatto il punto sullo stato delle azioni avviate per il completamento dell’UMC e descritto le proposte sopra richiamate, la Commissione ha anticipato le seguenti ulteriori iniziative che intende intraprendere nel corso del 2022. La prima riguarda la semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese per la raccolta di fondi sui mercati. La seconda mira a consentire la condivisione e il riutilizzo dei dati da parte degli istituti finanziari per la creazione di nuovi servizi. La terza è finalizzata a migliorare il livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione adulta. La quarta iniziativa, infine, mira ad armonizzare la disciplina in materia di insolvenza delle imprese.
Nel prosieguo del lavoro si concentrerà l’attenzione sulla proposta relativa alla creazione dell’ESAP e su quella volta a modificare il regolamento istitutivo degli ELTIF.
La proposta di cui al punto sub 1), che trae origine dall’osservazione che la frammentazione lungo i confini nazionali delle informazioni pubbliche sulle imprese costituisce un ostacolo agli investimenti, in particolare a quelli transfrontalieri, designa l’Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA) quale organismo deputato all’istituzione e gestione dell’ESAP, ossia della piattaforma digitale centralizzata che avrà il compito di raccogliere le informazioni finanziarie che le imprese sono tenute a divulgare al pubblico e ulteriori informazioni rilevanti per i servizi finanziari forniti nell’Unione o per i mercati dei capitali europei o relative alla sostenibilità che le imprese intendono pubblicare su base volontaria.
Congiuntamente alla proposta istitutiva dell’ESAP, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva omnibus e una proposta di regolamento omnibus mirate a modificare una serie di direttive e regolamenti per consentire il funzionamento dell’ESAP. Tra questi, si segnalano la Direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche d’acquisto, la Direttiva 2004/109/CE sulla transparency, la Direttiva 2006/43/CE in materia di audit, il Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato e il Regolamento (UE) 2017/1129 sul prospetto.
Il compito di raccogliere e conservare le informazioni è demandato ad “organismi di raccolta” (collection bodies) che, a loro volta, le trasmetteranno alla piattaforma in modo automatizzato attraverso un’unica interfaccia di programmazione dell’applicazione. Inoltre, affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, le imprese dovrebbero rendere tali informazioni disponibili in un formato estraibile dai dati o, qualora già richiesto dalla normativa europea, in un formato leggibile meccanicamente. Per consentire alle imprese e all’utenza di identificare gli organismi di raccolta delle informazioni, l’ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco di detti organismi, da tenere costantemente aggiornato.
Alo scopo di evitare che eventuali attacchi cibernetici possano comportare danni materiali o compromettere la riservatezza e l’integrità dei dati, l’ESMA dovrebbe mettere a punto una solida, efficace e proporzionata politica di sicurezza informatica.
Le informazioni disponibili sull’ESAP dovrebbero essere accessibili al pubblico in modo tempestivo, cosicché il tempo che intercorre tra la raccolta delle informazioni e la loro messa a disposizione dovrebbe essere ragionevole e, comunque, il più breve possibile.
L’ESAP dovrebbe fornire al pubblico le informazioni gratuitamente e senza discriminazioni. Peraltro, poiché l’operatività e la connessa attività manutentiva dell’ESAP può comportare un costo molto elevato, l’ESMA potrà imporre il pagamento di tariffe che implicano la ricerca di un volume rilevante di informazioni o di informazioni frequentemente aggiornate. Eventuali compensi richiesti agli utenti non dovranno in ogni caso eccedere il costo del servizio offerto.
Come previsto nella strategia per la finanza digitale[4], l’ESMA dovrebbe istituire l’ESAP entro il 31 dicembre 2024.
Con riferimento alla proposta di cui al punto sub 2), la Commissione osserva che, sebbene il quadro che disciplina l’operatività degli ELTIF[5] sia ancora relativamente recente, gli ultimi dati disponibili indicano che il mercato di detti fondi stenta a decollare. Infatti, dall’adozione del quadro giuridico nell’aprile 2015, solo 57 fondi di investimento a lungo termine (a ottobre 2021) sono stati autorizzati ad operare, con un volume relativamente esiguo di attività nette gestite (circa 2,4 miliardi di euro). Gli ELTIF autorizzati sono inoltre domiciliati solo in quattro Stati membri (Lussemburgo, Francia, Italia e Spagna).
Le ragioni di tale insuccesso appaiono riconducibili essenzialmente alle norme restrittive sui fondi e agli ostacoli all’ingresso nel mercato per gli investitori al dettaglio. Pertanto, per accelerare la diffusione degli ELTIF, la Commissione propone di:
- ampliare il novero delle attività e degli investimenti ammissibili e ridurre alcune limitazioni delle regole del fondo per consentire una maggiore flessibilità ai gestori patrimoniali in materia di strategie di investimento e di composizione del portafoglio;
- rimuovere o quanto meno ridurre le barriere che impediscono agli investitori retail di accedere agli ELTIF (ad esempio, eliminando la soglia minima d’investimento di 10 mila euro e quella aggregata del 10% per gli investitori al dettaglio il cui portafoglio finanziario sia inferiore a 500 mila euro), garantendo nel contempo adeguati livelli di protezione degli investitori;
- introdurre un ulteriore meccanismo che consenta, a condizioni specificate che minimizzino l’impatto sul valore del fondo e sui restanti investitori, agli investitori di uscire anticipatamente da un investimento ELTIF.
Note:
[1] Cfr. al riguardo Pezzuto A., Le proposte della Commissione europea per il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali, in www.tidona.it.
[2] Il termine dark pool sta ad indicare un sistema di trading dove è possibile effettuare operazioni in forma anonima e senza l’obbligo di rivelare i prezzi e i quantitativi di azioni scambiate.
[3] Cfr. COM (2021) 720 “Unione dei mercati dei capitali – Risultati conseguiti un anno dopo il piano d’azione”.
[4] Cfr. Comunicazione della Commissione europea del 24.9.2020.
[5] Gli ELTIF sono fondi di investimento alternativi di tipo chiuso, il che sta a significare che gli investitori non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF. Introdotti dal Regolamento (UE) 2015/760 con l’obiettivo di raccogliere e convogliare capitali verso progetti a lungo termine, gli ELTIF devono destinare: i) almeno il 70% del capitale in investimenti “ammissibili”, ossia strumenti rappresentativi di “equity” o “quasi equity” emessi da un’impresa di “portafoglio ammissibile” (imprese con sede legale in un paese dell’UE, imprese quotate con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro o non quotate che non hanno accesso alla piazza azionaria e obbligazionaria); e ii) il restante 30% in altre attività (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario quotati, quote di OICVM e depositi presso enti creditizi), così da conferire alla gestione del fondo una certa flessibilità. Per le loro caratteristiche strutturali quali strumenti finanziari e per la tipologia di imprese oggetto di propri investimenti, gli ELTIF presentano rischi legati alla forma chiusa che li caratterizzano e alla natura illiquida degli investimenti. Per questi motivi, i gestori dei fondi hanno l’obbligo di illustrare in maniera chiara e trasparente ai risparmiatori l’elevato livello di rischiosità dell’investimento ELTIF proposto.
Rivista di Diritto Bancario Tidona - www.tidona.com - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.