Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
- Premessa
Le misure di contenimento adottate nei paesi colpiti dall’epidemia da Covid-19 se per un verso sono risultate efficaci nell’arrestare la diffusione del contagio, per l’altro stanno causando uno shock di natura reale, che investe contemporaneamente l’offerta (chiusura di attività e interruzione dei canali di approvvigionamento di materie prime o di beni intermedi) e la domanda (caduta dei consumi, riduzione dei redditi, rinvio dei piani di investimento, calo delle esportazioni)[1].
Per contrastare gli effetti negativi della crisi, le banche centrali sono intervenute ripetutamente con misure straordinarie di sostegno alla domanda e immettendo dosi massicce di liquidità nel sistema economico. Parallelamente, molti governi hanno approvato pacchetti di stimolo fiscale per sostenere i redditi delle famiglie e delle imprese e il credito all’economia, con significative ripercussioni sui conti pubblici[2].
La pandemia si è progressivamente estesa a tutti i paesi dell’area dell’euro, con ricadute sull’attività produttiva e la domanda globale. La condivisione sulla natura simmetrica ed esogena dello shock ha fatto emergere nell’UE la necessità di attivare strumenti comunitari di supporto alle politiche nazionali di bilancio. L’accordo raggiunto il 9 aprile scorso in seno all’Eurogruppo di stanziare risorse per 540 miliardi di euro, di cui 100 miliardi accordati dalla Commissione europea per proteggere l’occupazione, 240 miliardi messi a disposizione dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) per far fronte all’emergenza sanitaria e 200 miliardi di garanzie della Banca europea degli investimenti (BEI) ai prestiti in favore delle imprese, rappresenta un importante passo in avanti nell’azione di contrasto alla crisi economica, sociale e sanitaria[3].
In Italia, le severe misure di contenimento adottate dal governo hanno determinato un blocco, quasi totale, del sistema produttivo. Confindustria ha stimato che, per effetto della pandemia, il PIL italiano registrerà una contrazione del 6 per cento nel 2020, assumendo come ipotesi il superamento della fase acuta dell’emergenza sanitaria a fine maggio e una lenta normalizzazione dell’attività economica da metà aprile. Ogni settimana in più di blocco delle attività produttive potrebbe determinare un’ulteriore perdita di prodotto dell’ordine di almeno lo 0,75 per cento. Per il 2021 è prevista una crescita del PIL del 3,5 per cento, trainata principalmente dagli investimenti fissi lordi (5,1 per cento) e, in misura minore, dai consumi delle famiglie (3,5 per cento). L’interscambio con l’estero non fornirebbe, invece, un apporto positivo alla crescita, in quanto le importazioni registrerebbero un incremento maggiore di quello delle esportazioni (3,9 per cento a fronte del 3,6 per cento)[4].
Al fine di mitigare gli effetti del lockdown sull’economia, il governo italiano ha varato due provvedimenti legislativi:
1) il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) che introduce misure a sostegno delle condizioni di liquidità delle famiglie e delle imprese (moratoria sul pagamento delle rate di mutuo e dei canoni di leasing, sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi, rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, ecc.) [5]. L’insieme di tali interventi ha comportato un aumento atteso del disavanzo pubblico prossimo all’1 per cento;
2) il decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (c.d. decreto “Liquidità”) che reca misure urgenti, per un valore pari a 400 milioni di euro, in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese e i professionisti, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Nelle pagine seguenti ci si soffermerà ad analizzare le misure volte a favorire l’accesso al credito e a garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19, contenute nel Capo I e nel Capo II, rispettivamente.
- Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
L’art. 1 del decreto prevede che SACE[6] rilasci, sino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese. I soggetti destinatari della garanzia sono le imprese aventi sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, tra cui le PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, a condizione che:
- al 31.12.2019, non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria[7];
- al 29.2.2020, non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate[8] presso il sistema bancario;
- assumano l’impegno, per sé e per ogni altra componente del gruppo di appartenenza, di astenersi dalla distribuzione di dividendi o dal riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020;
- i livelli occupazionali siano gestiti attraverso accordi sindacali.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente al 9.4.2020, data di entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. A tal fine, viene istituito un Fondo a copertura presso il MEF, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro.
Sono coperti dalla garanzia i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la previsione di un preammortamento di 12, 18 o 24 mesi. L’ammontare del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
- 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio della spesa salariale relativa al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Il finanziamento deve essere destinato a sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. L’importo complessivo massimo di garanzie erogabili è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia.
Le commissioni bancarie devono essere limitate al recupero delle spese sostenute e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto all’intermediario erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal legale rappresentante dello stesso intermediario. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dall’intermediario per operazioni con le caratteristiche medesime ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti, e il costo effettivamente applicato all’impresa.
La garanzia copre: i) il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; ii) l’80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti; e iii) il 70 per cento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia sono crescenti: i) per i finanziamenti a PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito,: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; ii) per le altre imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Per favorire il ricorso alla garanzia SACE, è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, che prevede i seguenti tre step: 1) l’impresa richiede all’intermediario un finanziamento con garanzia dello Stato; 2) l’intermediario effettua l’istruttoria e, in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE che processa la richiesta, le assegna un codice unico identificativo ed emette la garanzia; 3) l’intermediario eroga all’impresa il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE contro-garantita dallo Stato.
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle suddette soglie, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria condotta da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa richiedente svolge rispetto ad alcune aree e profili rilevanti in Italia. Con il su riferito decreto ministeriale possono essere altresì aumentate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.
Sono introdotti, a carico degli intermediari eroganti e di SACE, obblighi di informativa periodica sul rispetto degli impegni e delle condizioni previsti dall’art. 1 del decreto.
Il 13 aprile la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti previsto dall’art. 1 del decreto, notificato dall’Italia nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per un importo complessivo pari a 200 miliardi di euro.
- Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese
Il decreto prevede inoltre misure idonee a salvaguardare la continuità delle imprese colpite dalla crisi e contenerne il numero di fallimenti che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi[9]. Nello specifico, l’art. 5 differisce al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019, al fine di consentire alle imprese e agli operatori di continuare a utilizzare, durante la fase emergenziale, uno strumento già noto come la legge fallimentare, intorno al quale si sono coagulati importanti orientamenti giurisprudenziali e prassi consolidate.
L’art. 6 sospende dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in materia di riduzione del capitale sociale per perdite nonché le cause di scioglimento delle suddette società per perdite rilevanti. Tali disposizioni sono volte a evitare che, a causa di perdite straordinarie derivanti dalla pandemia e dal blocco delle attività, gli amministratori si trovino nella condizione di chiedere la messa in liquidazione delle imprese.
L’art. 7 prevede la possibilità di operare, in occasione della redazione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, quando tale presupposto risultava sussistente prima del manifestarsi della crisi. Come specificato nella relazione illustrativa, tale previsione è motivata dalla necessità di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.
L’art. 8 dispone la sospensione, dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, della regola della postergazione del finanziamento dei soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in condizioni di squilibrio patrimoniale, allo scopo di favorire, nell’attuale contesto di crisi generalizzata, l’afflusso di tutte le risorse necessarie ad assicurare la sopravvivenza dell’impresa.
L’art. 9 proroga di sei mesi i termini di esecuzione delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti. La norma mira ad evitare che l’eventuale aggravamento della situazione di crisi dell’impresa già soggetta a procedura, a causa della pandemia, possa compromettere il buon esito del risanamento e portarla al fallimento.
L’art. 10 prevede l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza fino al 30 giugno 2020, onde evitare che, nell’attuale situazione di crisi economica conclamata, l’apertura di nuove procedure che sarebbero generate da fattori straordinari ed esogeni all’attività d’impresa e che darebbero luogo a liquidazioni inefficienti con dispersione del patrimonio produttivo e vantaggi irrisori per i creditori, nonché a un rimarchevole incremento del carico pendente sugli uffici giudiziari.
- Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI
L’art. 13 del decreto apporta una serie di modifiche all’operatività del Fondo centrale di garanzia per le PMI rispetto a quanto già stabilito nell’art. 49 del decreto “Cura Italia”, che viene quindi integralmente abrogato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti misure:
- l’estensione dell’operatività del Fondo alle imprese Mid-cap (con numero di dipendenti non superiore a 499);
- l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione europea ex art. 109 del TFUE[10]. La percentuale di copertura della riassicurazione è innalzata al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a patto che le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Nelle more dell’autorizzazione della Commissione, le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione;
- l’accesso alla garanzia del Fondo viene consentito senza l’applicazione del modello di valutazione del merito di credito dell’impresa[11]. Con cadenza bimestrale, l’ammontare degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo è corretto in funzione dei dati di Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale) all’atto della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti dell’intermediario classificate come “inadempienze probabili”[12] o “scadute o sconfinanti deteriorate”[13] ai sensi della normativa di vigilanza, purché la suddetta classificazione non sia anteriore al 31.1.2020;
- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale[14], hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti[15] o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano attestato di risanamento[16], purché, al 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione[17] e l’intermediario, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art. 47-bis, comma 6, lettere a) e c), del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”[18];
- previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i finanziamenti erogati a PMI e a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano: i) l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi; ii) un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo l’1.1.2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione, e comunque non superiore a 25.000 euro.
Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento assistito da garanzia un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura delle spese di istruttoria e di gestione dell’operazione e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato[19] con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni[20] e il CDS ITA a 5 anni[21], come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’art. 1, commi da 166 a 178 della legge 232/2016, maggiorato dello 0,20 per cento. La garanzia rilasciata è automatica ed è gratuita, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. L’intermediario potrà erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale della sussistenza dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del Gestore del Fondo;
- per le imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza Covid-19 come risultante da dichiarazione autocertificata, il Fondo può rilasciare una garanzia del 90 per cento che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10 per cento, rilasciata dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La garanzia può essere concessa per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi;
- la garanzia del Fondo può essere concessa anche su operazioni già perfezionate ed erogate dall’intermediario da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31.1.2020. In tali casi, l’intermediario deve inoltrare al Gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d’interesse praticata, sul finanziamento garantito, al beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- fino al 31.12.2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano di ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate delle condizioni vantaggiose in termini di ammontare massimo dei portafogli, di valutazione del merito di credito, di percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio (cfr. comma 2 del decreto).
Il 13 aprile la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti previsto dall’art. 13 del decreto, notificato dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato sino ad un ammontare di 800.000 euro.
In sintesi, il decreto “liquidità” stabilisce tre diversi parametri per le PMI che intendono accedere al Fondo, individuando tre categorie:
- soggetti che richiedono finanziamenti d’importo non superiore al 25 per cento dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, la garanzia prevista è del 100 per cento, senza alcuna valutazione del merito creditizio. L’intermediario potrà quindi erogare il prestito richiesto senza attendere l’esito dell’istruttoria da parte del Fondo;
- soggetti che richiedono finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, la garanzia prevista è del 100 per cento (di cui 90 per cento Stato e 10 per cento confidi), ma è necessaria la valutazione del merito creditizio;
- soggetti che richiedono finanziamenti fino 5 milioni, la garanzia prevista è del 90 per cento, ma è necessaria la valutazione del merito creditizio.
Al riguardo, suscita qualche perplessità la previsione di cui all’art. 13, comma 1, lett. m), che introduce una “procedura automatica” per la concessione di finanziamenti di limitato importo (fino a 25.000 euro) a PMI, senza alcuna valutazione del loro merito di credito da parte degli intermediari. Vi è infatti il rischio che il settore bancario sia investito da una nuova ondata di crediti deteriorati, con conseguente obbligo di operare consistenti accantonamenti prudenziali per la copertura dell’accresciuto rischio di credito[22].
- Conclusioni
Le misure per il contenimento del contagio adottate in Italia hanno determinato un blocco quasi completo dell’attività in importanti settori dei servizi e nell’industria, con pesanti ricadute sul reddito delle famiglie e sulla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19.
In risposta allo shock macroeconomico generato dalla pandemia, il governo è intervenuto con misure a sostegno delle condizioni finanziarie delle famiglie e delle imprese. Gli interventi a favore di queste ultime si sostanziano nella sospensione temporanea delle rate di pagamento dei mutui e dei canoni di leasing e nell’introduzione di schemi di garanzie pubbliche di prima richiesta sui prestiti bancari, rivolti a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione.
La concessione di garanzie pubbliche è un efficace strumento per incentivare le banche a erogare nuovo credito alle imprese che, per effetto della pandemia, sono esposte al rischio che le carenze di liquidità di cui soffrono si trasformino in situazioni di insolvenza. Risulta tuttavia necessario che alle garanzie pubbliche si affianchino misure complementari di politica economica che consentano alle imprese di ritornare in tempi brevi su livelli di indebitamento prossimi a quelli pre-crisi. Senza di esse vi è il rischio che le banche possano decidere in futuro di non rinnovare i prestiti erogati poiché nutrono seri dubbi sulla capacità delle imprese di rimborsarli alla scadenza.
Sono state quindi proposte[23] tre misure di politica economica, differenti sia per l’onere a carico dello Stato sia per la tempistica della loro attuazione:
- nel breve termine: trasferimenti diretti alle imprese da parte del governo per compensare la perdita di fatturato e coprire i costi operativi. Trasferimenti aggiuntivi a fondo perduto eviterebbero o ridurrebbero la necessità delle imprese di far ricorso al credito bancario, ma comporterebbero un aggravio dei conti pubblici;
- nel medio termine: creazione di un veicolo speciale per la ristrutturazione dei debiti delle imprese medio-grandi, finanziato con risorse pubbliche e con l’emissione di titoli a lungo termine collocati sul mercato;
- nel medio termine: introduzione di incentivi fiscali per la ricapitalizzazione delle imprese.
Note:
[1]Il FMI prevede una contrazione del PIL mondiale del 3 per cento nel 2020. Ipotizzando che l’emergenza sanitaria cessi nella seconda metà dell’anno e che le misure anticrisi varate in tutto il mondo risultino efficaci, il FMI prefigura una crescita globale del 5,8 per cento nel 2021. In uno scenario più avverso, contraddistinto da un prolungamento della pandemia nella seconda parte del 2020, da un peggioramento delle condizioni finanziarie e da interruzioni delle catene di approvvigionamento globali, il PIL mondiale si ridurrebbe di un ulteriore 3 per cento nel 2020 rispetto allo scenario di base. Cfr. FMI, World Economic Outlook, aprile 2020.
[2] In risposta alla crisi economica, i paesi avanzati hanno varato misure di politica fiscale con un impatto sui deficit pubblici superiore ai 2.000 miliardi di euro. Ponderando i dati in base al PIL, gli interventi ammontano, mediamente, al 4,7 per cento del PIL. Le misure approvate rappresentano il 6,7 per cento del PIL negli Stati Uniti e il 2,6 per cento nell’UE. Cfr. Angei F., Frattola E., Mistura P., Le misure fiscali anti-Covid nei 32 paesi avanzati: un confronto aggiornato, in www.osservatoriocpi.unicatt.it, 15.4.2020.
[3]Hamaui R., Così la BCE può salvare l’Europa, in www.lavoce.it, 10.4.2020. L’Eurogruppo ha anche avviato una discussione sulla possibile costituzione di un fondo europeo per la ricostruzione, finanziato con l’emissione di titoli di debito comune, in merito alla quale il Consiglio europeo del 23 aprile p.v. dovrà pronunciarsi.
[4] Confindustria, Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta e il rilancio dell’economia, 31.3.2020. Cfr. anche Svimez, L’impatto economico e sociale del Covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord, 9 aprile 2020.
[5] Per maggiori ragguagli cfr. Pezzuto A., Le iniziative a livello globale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, in Rivista di diritto bancario e finanziario, in www.tidona.com. 6.4.2020.
[6] SACE è una società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno finanziario delle imprese che intendono espandersi nel mercato globale.
[7] Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014.
[8] Sono tali le esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. Le esposizioni deteriorate si suddividono in tre sottoclassi: sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti.
[9] Cfr. al riguardo Assonime, Decreto Liquidità. Misure per la crisi d’impresa e la continuità aziendale nell’emergenza Covid-19, in www.assonime.it, 10.4.2020. Gianni-Origoni-Grippo-Cappelli & Partners, DL liquidità: Misure volte a garantire la continuità aziendale delle imprese, in www.gop.it, 10.4.2020.
[10] L’importo dei finanziamenti non può superare, alternativamente: i) il doppio della spesa salariale annua dell’impresa per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile; ii) il 25 per cento del fatturato totale dell’impresa beneficiaria nel 2019; iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (nel caso di PMI) e nei successivi 12 mesi (nel caso di imprese Mid-cap).
[11] L’abrogato art. 49 del decreto 18/2020 prevedeva, invece, ai fini dell’accesso alla garanzia, l’applicazione di uno dei due moduli – il modulo economico-finanziario – previsti dal modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale riportate nell’allegato al decreto MISE del 12.2.2019, escludendo l’applicazione del modulo andamentale. Si ricorda che la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali, diversi dalle start-up, è effettuata attraverso l’attribuzione a essi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione. Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta da due moduli informativi: il modulo economico-finanziario, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario, e il modulo andamentale, che fornisce una misura predittiva del rischio di credito. A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico dell’impresa beneficiaria.
[12] Sono esposizioni per le quali la banca valuta improbabili, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
[13] Sono esposizioni che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
[14] Secondo l’art. 186-bis del regio decreto 267/1942 (legge fallimentare), la continuità aziendale sussiste quando il piano di concordato prevede: i) la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore; ii) la cessione dell’azienda in esercizio; iii) il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione.
[15] Tale accordo, disciplinato dall’art. 182-bis della legge fallimentare, è un istituto di tipo stragiudiziale che prevede, per il debitore in stato di crisi, la possibilità di effettuare degli accordi privatistici con i creditori che rappresentano almeno il 60 per cento delle passività.
[16] Tale piano, previsto dall’art. 67 della legge fallimentare, è uno strumento attraverso cui l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza propone ai creditori un progetto idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della situazione finanziaria.
[17] In virtù dell’art. 47-ter del Regolamento UE/575/2013, per misura di concessione si intende una concessione accordata dall’intermediario al debitore che ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
[18] Sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
[19] Il Rendistato è il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato a cedola fissa, calcolato mensilmente dalla Banca d’Italia. A marzo 2020 era pari allo 0,388 per cento.
[20] E’ la media delle quotazione dei CDS in euro a 5 anni delle principali banche per totale dell’attivo operanti in Italia, non considerando nella media il valore più alto e quello più basso. Attualmente la media è il 2,21 per cento.
[21] E’ la media dei CDS a 5 anni in euro della Repubblica Italiana, pari all’1,32 per cento.
[22] Capriglione F., Il D.L. Liquidità. Una scommessa pericolosa per le banche, in www.apertacontrada.it, 10.4.2020.
[23] Gobbi G., Palazzo F., Segura A., Le misure di sostegno finanziario alle imprese post-Covid 19 e le loro implicazioni di medio termine, in www.Vooxen.org, 15.4.2020.
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