Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Come noto, il 23 giugno 2016 la maggioranza dei cittadini britannici (51,9 per cento, con una affluenza alle urne del 65 per cento) si è espressa a favore dell’uscita del loro paese dall’Unione europea (c.d. Brexit). La decisione è stata notificata al Consiglio europeo il 29 marzo 2017, invocando l’art. 50 del Trattato sull’UE[1].
Nel novembre 2018 il Regno Unito e i vertici dell’UE hanno raggiunto un accordo di massima che prevede un periodo transitorio (almeno fino a dicembre 20120), durante il quale i Trattati e il diritto dell’Unione continuerebbero a trovare piena applicazione nel Regno Unito. Detto accordo non è stato, tuttavia, ratificato dal Parlamento britannico[2].
Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha accordato, fino al 12 aprile 2019, la proroga del termine di due anni dalla notifica del recesso previsto dal richiamato art. 50 per la conclusione del negoziato (scaduto il 29.3.2019). Pertanto, ove l’accordo di recesso non fosse ratificato entro il nuovo termine, il Regno Unito potrebbe uscire dall’Unione in assenza di accordo (c.d. hard Brexit o no-deal). Se dovesse verificarsi un’ipotesi di no-deal, il Regno Unito diventerà per l’Unione un paese terzo, ovvero non farà parte né dell’UE né dello Spazio Economico Europeo.
In vista della possibilità di un’uscita del Regno Unito senza che sia stato raggiunto un accordo, al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, il governo italiano ha emanato il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25.3.2019.
Il decreto detta, al Capo II, Sezione I, la disciplina transitoria per i settori bancario, finanziario e assicurativo[3].
Per il settore assicurativo, oggetto del presente lavoro, troveranno applicazione gli articoli 9, 10 e 11 del decreto che disciplinano sia l’operatività in Italia delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi britannici sia l’operatività delle compagnie italiane.
L’art. 9, comma 1, prevede che le imprese britanniche abilitate a svolgere attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi siano cancellate dall’Elenco delle imprese UE di cui all’art. 26 del Codice delle assicurazioni private (CAP) e, per un periodo transitorio di 18 mesi, continuino a gestire esclusivamente i contratti e le coperture in corso alla data di recesso senza possibilità di stipulare nuovi contratti né rinnovare, anche tacitamente, quelli già stipulati. Il comma 2 dell’art. 9 impone alle suddette imprese l’obbligo di presentare all’Autorità di settore (IVASS), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (26.3.2019), un piano contenente le misure di organizzazione e di gestione per procedere con regolarità e rapidità alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. Tale misura consente all’IVASS di valutare l’adeguatezza dei presidi approntati da tali imprese a tutela degli assicurati italiani[4]. Le imprese in questione sono tenute altresì ad informare, entro 15 giorni dalla data di recesso, anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di limitata operatività ad esse applicabile. L’art. 9 stabilisce, al comma 3, che, a partire dalla data di recesso, il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa.
L’art. 10, comma 1, prevede che gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito che operano in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi cessino l’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi e vengano cancellati dall’elenco annesso al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, del CAP. Continuano ad essere svolte, invece, le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione in essere, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Ai sensi del comma 2 dell’art. 10, gli intermediari in parola hanno l’obbligo di informare, entro 15 giorni dalla data di recesso, anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di limitata operatività ad essi applicabile.
In base all’art. 11, le imprese assicurative o riassicurative italiane che, alla data di recesso, sono abilitate ad operare nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, proseguono l’esercizio dell’attività , fermo restando quanto previsto dagli articoli 22[5] e 59-quinquies[6] del CAP e nel rispetto delle disposizioni vigenti nel Regno Unito.
Con l’avvicinarsi dell’uscita del Regno Unito dall’Unione sia l’IVASS sia le Istituzioni europee hanno intrapreso una serie di iniziative atte a mitigare i rischi derivanti da una transizione disordinata.
L’IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza del paese ospitante (host Supervisory), ha chiesto alle imprese britanniche che operano in Italia di dare adeguata informativa sui Brexit impacts agli assicurati italiani, anche tramite i propri siti web, comunicando all’IVASS le iniziative concretamente assunte a tal fine. In qualità di Autorità di vigilanza del paese d’origine (home Supervisory), ha chiesto analoghi adempimenti alle compagnie italiane, operanti nel Regno Unito, nei confronti dei propri assicurati.
Dal canto suo, la Commissione europea ha pubblicato l’8 febbraio 2018 una notice to stakeholder con cui ha precisato che le imprese britanniche non potranno beneficiare dell’autorizzazione, concessa sulla base della Direttiva 2009/138/UE (c.d. Solvency II), per offrire servizi nel territorio dell’UE. Qualora intendano proseguire l’operatività , tali imprese dovranno pertanto istituire una sede secondaria, richiedendo l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in uno Stato membro dell’Unione.
L’EIOPA, l’Autorità di vigilanza europea sul settore assicurativo, ha pubblicato nel corso del 2017-18 diverse Opinion, tra cui due in materia di service continuity e disclosure, nelle quali si afferma: i) la validità dei contratti assicurativi conclusi con le imprese britanniche prima della data di recesso e la necessità che le autorità di vigilanza nazionali assumano le iniziative più opportune per evitare che l’attività assicurativa venga esercitata in assenza di autorizzazione e per assicurare la “service continuity” per detti contratti; ii) la rilevanza di una adeguata informativa da parte delle compagnie ai propri clienti sul possibile impatto del recesso sui contratti assicurativi e sulle misure di contingency dalle stesse messe a punto per garantire la continuità [7].
In conclusione, il decreto stabilisce una serie di misure che consentono da un lato di garantire la continuità dei rapporti contrattuali e delle coperture in essere; dall’altro, di gestire le possibili conseguenze di uno scenario no-deal Brexit per il settore assicurativo.
NOTE:
[1] Ai sensi dell’art. 50, lo Stato membro che decide di recedere dall’Unione è tenuto a informarne il Consiglio europeo e a negoziare un accordo sul suo ritiro, stabilendo le basi giuridiche per un futuro rapporto con l’Unione. L’accordo deve essere approvato da una maggioranza qualificata degli Stati membri e deve avere il consenso del parlamento europeo. Inoltre, i negoziatori hanno due anni a disposizione dalla data di notifica del recesso per concludere un accordo.
[2] L’accordo è stato respinto nelle sedute del 15 gennaio 2019 e del 12 marzo 2019, rispettivamente con 432 voti contrari e 202 favorevoli e con 391 voti favorevoli e 242 voti contrari.
[3] La stesura delle norme applicabili al settore bancario e assicurativo è il risultato di un lavoro di squadra, coordinato dal MEF, al quale hanno partecipato rappresentanti della Banca d’Italia, Consob, Covip e IVASS.
[4] IVASS, Audizione del Segretario Generale dell’Istituto presso il Senato della Repubblica, Roma, 4.4.2019.
[5] L’art. 22 impone all’impresa che intende istituire una sede secondaria in uno Stato terzo di darne preventiva comunicazione all’IVASS.
[6] L’art. 59-quinquies attribuisce all’IVASS il potere di vietare l’apertura di una sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presenziato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
[7] IVASS, Audizione del Segretario generale dell’Istituto, op. cit.
Antonio Pezzuto, “Le misure per salvaguardare il settore assicurativo in caso di no-deal Brexit”, Magistra Banca e Finanza, 10 aprile 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-misure-per-salvaguardare-il-settore-assicurativo-in-caso-di-no-deal-brexit/.
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