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8 Ottobre 2020 In Diritto bancario

Le nuove Disposizioni della Banca d’Italia sull’Arbitro bancario finanziario

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia 

 

 L’Arbitro bancario finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute Resolution, ADR) che possono insorgere tra clienti e intermediari[1] in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio, conti correnti o prestiti personali), nonché di servizi di pagamento[2]. L’arbitrato si differenzia nettamente da un tentativo di mediazione o conciliazione. Mentre la procedura di arbitrato si conclude con una decisione non vincolante o con una vincolante solo per una parte o per entrambe, i sistemi basati sulla mediazione sono finalizzati al raggiungimento di un accordo consensuale tra le parti.

L’ABF è stato istituito nel 2009 in applicazione dell’art. 128-bis[3] del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (Disposizioni per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari) e sostituito dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 141/2010. La disciplina di attuazione è contenuta nella delibera CICR del 29.7.2008, che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, e nelle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, cui è stato affidato il compito di curare l’organizzazione e il funzionamento dell’Organismo.

L’ABF opera con caratteristiche d’indipendenza e imparzialità: la Banca d’Italia si limita a mettere a disposizione mezzi e risorse per il suo funzionamento e ne sostiene i costi. Agli intermediari spetta soltanto il pagamento dei compensi ai componenti dei Collegi espressione della categoria di appartenenza.

L’Arbitro è uno strumento di tutela alternativo, rapido[4], semplice ed economico[5] rispetto alla giustizia ordinaria. Il ricorso può essere presentato solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario. Se quest’ultimo non fornisce riscontro entro 30 giorni o la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all’ABF entro 12 mesi dalla data del reclamo. I ricorsi sono decisi soltanto sulla base della documentazione prodotta dalle parti e non occorre l’assistenza legale o l’aiuto di altri professionisti.

Le controversie sono decise da sette Collegi operanti su base territoriale[6]. Ogni Collegio è composto da cinque membri, nominati dalla Banca d’Italia, che devono essere in possesso di specifici requisiti in termini di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. Le pronunce dell’Arbitro non sono configurabili come sentenze né sono giuridicamente vincolanti per le parti, le quali sono libere di rimettere la controversia all’esame del giudice civile.

Tra il 2009 e il 2017 il carico di lavoro dell’ABF è aumentato costantemente, a comprova di un diffuso apprezzamento per la sua capacità di fornire una soluzione rapida ed efficace alle controversie insorte tra intermediari e clienti. A partire dal 2018 il numero dei ricorsi ricevuti dall’ABF ha registrato, peraltro, un calo progressivo[7], in parte ascrivibile all’”allineamento agli orientamenti consolidati dei Collegi da parte degli intermediari, rendendo non necessario il successivo ricorso all’ABF”[8].

Nel dicembre 2018 la Banca d’Italia – che in base al d.lgs. 130/2015 è l’autorità nazionale competente sull’ABF – ha sottoposto a consultazione pubblica una proposta di modifica della delibera CICR del 2008 e di revisione delle Disposizioni emanate nel 2009. Le modifiche sono volte a garantire il pieno allineamento del quadro normativo che disciplina il funzionamento dell’ABF alle previsioni della Direttiva 2013/11/UE, recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 130/2015, e a introdurre strumenti per una più efficiente gestione del contenzioso innanzi all’Arbitro, anche in termini di riduzione dei tempi di risposta alla clientela.

Conclusa la consultazione, il 12 agosto scorso la Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle Disposizioni, che entrano in vigore dal 1° ottobre 2020. Di seguito si riepilogano le principali novità.

 

Competenza temporale

Si stabilisce che non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso[9].

 

Competenza territoriale

Per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema, si prevede che la Banca d’Italia, previo accordo con i Presidenti dei Collegi, possa, in deroga alla competenza territoriale e comunque per periodi non superiori a 18 mesi, disporre l’accentramento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi afferenti materie omogenee sulle quali sussistono orientamenti consolidati. Nel relativo provvedimento vanno indicati i termini iniziali e finali entro i quali i ricorsi sono assegnati ai Collegi.

 

 Competenza per valore

Viene previsto che, ove la richiesta del ricorrente abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientri nella cognizione dell’Arbitro a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro[10]. Il nuovo limite si applicherà a decorrere dal 1° ottobre 2022. Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009.

 

 Profili di organizzazione interna

  Si istituisce la carica di Vicepresidente, riconosciuta ai membri effettivi nominati dalla Banca d’Italia[11]. Questi hanno il compito di fare le veci del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o astensione, nonché di presiedere, dietro indicazione del Presidente, riunioni supplementari, anche per esigenze di funzionalità del sistema.

Si innalza il numero dei possibili rinnovi consecutivi del mandato. Oltre alla possibilità – già prevista – di un rinnovo nella stessa carica originariamente ricoperta, si consente ora di poter svolgere un ulteriore mandato, rinnovabile una sola volta, in una carica diversa. Si precisa che un membro del Collegio, una volta terminato il mandato (compresi gli eventuali rinnovi), possa essere nominato nuovamente solo dopo un periodo di due anni.

Viene istituzionalizzata la Conferenza dei Collegi, quale sede di confronto, alla quale partecipano, per ciascun Collegio, il Presidente o, su sua indicazione, uno dei due Vicepresidenti, e un altro componente del Collegio. Alla Conferenza prendono parte anche, con funzioni di coordinamento, rappresentanti della Struttura centrale della Banca d’Italia e delle segreterie tecniche. La Conferenza approfondisce le tematiche di particolare attualità e novità per i Collegi ovvero di interesse complessivo per il sistema.

 

Profili procedurali

  Si amplia da 30 a 60 giorni il termine entro il quale l’intermediario può dare riscontro al reclamo del cliente, fornendo tutta la documentazione utile per la valutazione della questione.

Nell’ipotesi in cui sulla questione oggetto del ricorso si sia formato un consolidato orientamento dei Collegi, si attribuisce al Presidente la facoltà:

  • di rimettere la controversia al Collegio;
  • se l’orientamento comporta l’accoglimento integrale della domanda del ricorrente, di decidere il ricorso con provvedimento monocratico. L’intermediario può però sottoporre la questione al Collegio, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, specificando le ragioni per le quali non lo ritiene condivisibile;
  • se l’orientamento comporta l’accoglimento parziale della domanda, di proporre alle parti una soluzione bonaria della lite. In tale eventualità, le parti devono far conoscere alla segreteria tecnica dell’ABF le loro determinazioni, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Presidente. Se aderiscono alla proposta, il procedimento si chiude per cessazione della materia del contendere; in caso contrario, il procedimento prosegue davanti al Collegio.

Sono stati ridotti i tempi di conclusione dei procedimenti, stabilendo che l’esito della controversia deve essere comunicata alle parti entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo. Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 90 giorni, se la controversia riveste carattere di particolare complessità[12].

 

Spese di procedura

  Le nuove Disposizioni prevedono che l’intermediario sia tenuto al pagamento di un contributo per spese di procedura, pari a:

  • 200 euro, in caso di accoglimento del ricorso;
  • 100 euro, se l’intermediario aderisce e adempie alla decisione del Presidente;
  • 400 euro, se l’intermediario si rivolge al Collegio avverso la decisione del Presidente;
  • 100 euro, se l’intermediario aderisce alla proposta conciliativa del Presidente;
  • 400 euro, se il ricorrente aderisce alla proposta del Presidente e l’intermediario no.

 

Struttura dei compensi

La struttura dei compensi erogati ai membri del Collegio – immutata dal 2009 – è stata rivista per introdurre componenti variabili legate alla produttività, all’efficienza e all’efficacia delle funzioni, in ispecie con riferimento ai tempi di consegna delle singole decisioni da parte dei relatori[13].

 

Contributi per il funzionamento dell’ABF

I contributi per il funzionamento dell’Organismo, a carico dell’industria bancaria, sono stati rideterminati sulla base di criteri di maggiore equità e proporzionalità rispetto al sistema previgente. Il contributo annuale posto a carico di ogni singolo intermediario è ora dato dalla somma di tre quote: i) una quota fissa, a carico degli intermediari che abbiano ricevuto almeno un ricorso nell’anno di riferimento; ii) una quota variabile commisurata alla percentuale dei ricorsi ricevuti dall’intermediario; iii) una quota variabile correlata alla percentuale dei ricorsi che hanno visto l’intermediario soccombente.

 

Note:

[1] Il ricorso può essere proposto contro le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del TUB, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB, i confidi iscritti nell’elenco ex art. 112 TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. I ricorsi possono essere presentati anche nei confronti di banche e intermediari esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi e non aderiscono a un altro sistema stragiudiziale delle controversie che partecipa alla rete Fin-Net.

[2] Si può chiedere all’Arbitro il riconoscimento di una somma di denaro fino a un importo di 100.000 euro, nonché l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, il diritto a ottenere la cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo). L’Arbitro non può decidere se la controversia: i) riguarda servizi o attività con finalità d’investimento, per i quali è competente l’Arbitro per le controversie finanziarie; ii) concerne beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari; iii) è già stata sottoposta all’Autorità giudiziaria; iv) è già all’esame di arbitri o conciliatori.

[3] La norma prevede l’obbligo, per gli intermediari tenuti ad applicare le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, di aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

[4] La delibera CICR del 2008 fissa il termine per la decisione dell’Arbitro in 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario o, in mancanza, dalla scadenza del termine entro cui quest’ultimo poteva presentarle. Il termine può essere sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo complessivamente superiore a 60 giorni per chiedere ulteriori chiarimenti alle parti.

[5] Il ricorrente è tenuto a versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. La somma è rimborsata dall’intermediario se la domanda viene accolta anche solo in parte.

[6] Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

[7] Nel 2019 sono stati presentati 22.059 ricorsi (-18 per cento rispetto all’anno precedente), di cui il 48 per cento relativi alle cessioni del quinto.

[8] Cfr. ABF, Relazione sull’attività dell’Arbitro bancario finanziario, Anno 2019.

[9] La disciplina precedente escludeva la possibilità di presentare ricorsi per operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

[10] 100.000 euro nella previgente disciplina.

[11] In base all’anzianità nella carica, assumono il titolo di Primo e Secondo vicepresidente.

[12] Rientrano tra gli indici di particolare complessità, a titolo esemplificativo, la specificità della materia trattata; la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento; la richiesta da parte del Collegio di ulteriori elementi istruttori alle parti.

[13] Gli importi sono riportati in una tabella pubblicata sul sito istituzionale della Banca d’Italia.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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