Le nuove disposizioni in materia di Antiriciclaggio

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

Il 28 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 125/2019, che recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio)[1], che modifica la Direttiva 2015/849/UE (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il testo introduce modifiche e integrazioni al d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017, che aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio.

Come sottolineato nel comunicato stampa del Governo, il nuovo decreto è finalizzato a: i) puntualizzare le categorie dei soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio; ii) individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari devono attuare nei confronti della clientela che opera con paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; iii) introdurre strumenti che le Autorità  di vigilanza possono utilizzare per ridurre il rischio legato ai paesi terzi; iv) stabilire il divieto di emettere e utilizzare prodotti di moneta elettronica anonima; e v) apportare modifiche al regime sanzionatorio, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme contenute nei decreti n. 90 e 92 del 2017.

Tra le novità  di maggiore rilievo del decreto si segnalano le seguenti:

 

Ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Gli obblighi antiriciclaggio sono estesi a nuovi soggetti, quali: i) i prestatori di servizi di portafoglio digitale[2], per i quali viene poi previsto l’obbligo dell’iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli agenti in attività  finanziaria e dei mediatori creditizi, in analogia a quanto già  richiesto per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali dall’art. 17-bis del d.lgs. 141/2010[3]; ii) i soggetti che esercitano l’attività  di commercio di cose antiche e le persone che commerciano in opere d’arte o che agiscono in qualità  di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività  è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia pari o superiore a 10.000 euro; iii) i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscano da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività  è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia pari o superiore a 10.000 euro; iv) gli agenti immobiliari anche quando operano in qualità  di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro; e v) le succursali insediate in Italia di agenti e broker assicurativi con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

Vengono invece esclusi dal novero dei soggetti obbligati le imprese assicurative, poiché già  comprese tra gli intermediari bancari e finanziari, e i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla legge 130/1999.

 

Rafforzamento dei poteri delle Autorità  di vigilanza

I poteri ispettivi e di controllo delle Autorità  di vigilanza possono essere esercitati anche nei confronti di soggetti (outsourcer) ai quali gli “obbligati” abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi bancari, le Autorità  di settore possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Alle Autorità  di settore è consentito altresì di impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo; e ii) condurre ispezioni e richiedere l’esibizione e gli atti necessari a fini investigativi. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le Autorità  di settore cooperano con le autorità  competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono insediati gli intermediari bancari e finanziari vigilati o le succursali del gruppo.

Le Autorità  di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità  competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità  delle verifiche. Le Autorità  di settore, su richiesta delle autorità  competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità  richiedenti. Le Autorità  di settore possono consentire che la verifica sia svolta dalle autorità  richiedenti ovvero da un revisore o da un esperto.

Per agevolare l’esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi con operatività  estesa a più Stati membri, le Autorità  di settore, sulla base di accordi con le autorità  competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono anche forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità .

Si introduce, l’obbligo, per gli organismi di autoregolamentazione (associazioni di dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.), di pubblicare una relazione annuale, dandone preventiva notizia al Comitato di sicurezza finanziaria, contenente: i) il numero dei decreti sanzionatori e delle misure coercitive, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità , nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente; ii) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF; e iii) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche, ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

 

Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità  nazionali

Si prevede che le autorità  nazionali (MEF, UIF, DIA e Guardia di finanza) possano collaborare tra loro, scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. Il segreto resterà  opponibile a tutti gli altri, con la sola eccezione dell’autorità  giudiziaria penale.

Viene precisato che l’obbligo di trasmettere all’UIF le informazioni utili allo svolgimento delle indagini di sua competenza non opera quando è in corso un’indagine di polizia e il pubblico ministero non ha ancora deciso se esercitare o meno l’azione penale.

Si consente all’autorità  giudiziaria di richiedere al Nucleo speciale valutario della Guardia di finanza e, in caso di investigazioni sulla criminalità  organizzata, anche alla DIA, gli esiti delle indagini esperite sulle segnalazioni di operazioni sospette.

 

Cooperazione internazionale

Si rafforza la cooperazione delle Autorità  di vigilanza nazionali con le autorità  competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l’assistenza, necessari al perseguimento delle finalità  antiriciclaggio, non siano impediti dall’attinenza dell’informazione o dell’assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell’omologa autorità  competente richiedente ovvero dall’esistenza di un accertamento investigativo, di un’indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l’assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme comunque le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. In tale ambito, la Guardia di finanza, la DIA e la UIF stipulano appositi protocolli d’intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle suddette informazioni.

Il nuovo decreto prevede che la UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, possa, a condizioni di reciprocità , anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le altre Financial Intelligence Units (FIU) per il trattamento o l’analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. A tal fine, la UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l’incrocio anonimo dei dati relativi alle informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.

Tali informazioni possono, inoltre, essere utilizzate per finalità  ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità  nazionali competenti, previo benestare della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni. Per tali finalità , la UIF può stipulare protocolli d’intesa con le altre FIU e partecipare con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e inoltra alle medesime FIU le informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessario, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale valutario della Guardia di finanza e alla DIA, per l’esercizio delle relative attribuzioni.

Si dispone che le Autorità  di vigilanza di settore collaborino, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità  competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità  di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la BCE, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità  che le hanno fornite.

 

Titolarità  effettiva e trust

Ulteriori modifiche riguardano i criteri per la determinazione della titolarità  effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. Si prevede così espressamente che, laddove il cliente sia una persona giuridica privata, siano cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. In ogni caso, qualora l’applicazione dei criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società  o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il decreto modifica inoltre la disciplina della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità  effettiva di persone giuridiche e trust, e gli obblighi del cliente. In particolare, si sopprime il riferimento al fatto che le informazioni sulla titolarità  siano conservate in una sezione del Registro delle imprese ad accesso riservato, e si consente al pubblico l’accesso alle informazioni sulla titolarità  effettiva, dietro pagamento dei diritti di segreteria[4].

È stato ampliato il termine entro il quale il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, doveva regolamentare il Registro dei titolari effettivi con apposito decreto. Il periodo di 12 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio, inizialmente stabilito, è stato portato a 36 mesi dalla suddetta data, ossia entro il 3 luglio 2020.

Quanto al trust[5], si prevede ora che i fiduciari di trust espressi, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà  equivalenti in istituti giuridici affini[6], purché stabiliti o residenti sul territorio nazionale, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità  effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità  del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà  diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

 

Adeguata verifica rafforzata della clientela

Sono previsti obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, da parte dei soggetti obbligati, per le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. Inoltre, si dispone che i soggetti obbligati, nell’applicare misure rafforzate di adeguata verifica, tengano conto dello specifico fattore di rischio rappresentato da rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Misure di adeguata verifica rafforzata devono essere adottate anche nei casi di: i) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio; ii) rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo; e iii) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui tali persone agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni.

È stata introdotta una nuova norma secondo cui i soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati con sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo.

Con riferimento alle modalità  di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, si stabilisce che nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, oltre a quanto già  previsto dalle previgenti disposizioni: i) acquisiscano informazioni aggiuntive sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; ii) si muniscano dell’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi ad alto rischio; e iii) assicurino un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale aumentando la frequenza e l’intensità  dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. In questi casi, le Autorità  di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione possono prevedere ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica.

Le Autorità  di vigilanza di settore possono altresì prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, nonché limitazioni all’apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.

Al fine di mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo collegato a paesi terzi ad alto rischio, le Autorità  di vigilanza di settore possono anche adottare una o più delle seguenti misure:

  • negare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività  bancaria o finanziaria sul territorio nazionale a società  controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l’autorizzazione allo stabilimento di dipendenze in Italia;
  • negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio nazionale l’autorizzazione ad aprire dipendenze nei paesi terzi ad alto rischio;
  • richiedere ai suddetti intermediari con sede nel territorio nazionale di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei paesi terzi ad alto rischio e, ove necessario, chiuderli;
  • richiedere agli intermediari con sede nel territorio nazionale di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società  controllate o sulle dipendenze insediate in paesi terzi ad alto rischio.

Prodotti di moneta elettronica anonimi

Il decreto introduce il divieto di emissione e utilizzo dei prodotti di moneta elettronica anonimi[7] a decorrere dal 10 giugno 2020, coerentemente con il divieto di apertura di conti e libretti al portatore in forma anonima o con intestazione fittizia. Al contempo, si introduce il divieto di utilizzare nel nostro Paese tutti i prodotti della specie emessi in paesi esteri.

 

NOTE:

[1] In seguito agli attentati terroristici del 2015 a Parigi e Londra, nel febbraio 2016 la Commissione europea ha presentato un piano d’azione per rafforzare ulteriormente la lotta contro il finanziamento del terrorismo. In attuazione dell’action plan, la Commissione ha presentato, nel luglio 2016, una proposta di emendamenti alla V Direttiva Antiriciclaggio, che è stata approvata il 30 maggio 2018 ed è entrata in vigore il 9 luglio dello stesso anno. Le principali modifiche apportate alla IV Direttiva Antiriciclaggio riguardano: l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati, includendovi i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute a corso legale (exchanger) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per la custodia delle credenziali di accesso alle valute virtuali (custodial wallet); l’accesso al registro dei titolari effettivi anche al pubblico; il rafforzamento della cooperazione tra le autorità  a livello nazionale e internazionale; l’introduzione di limiti all’uso di moneta elettronica anonima.

[2] Sono tali le persone fisiche e giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di ottenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

[3] Sono tali le persone fisiche e giuridiche che forniscono a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute. Si aggiorna la definizione di valuta virtuale chiarendo che essa riguarda la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità  pubblica e che può essere utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità  di investimento.

[4] Vengono identificati due casi al ricorrere dei quali l’accesso può essere escluso in tutto o in parte: quando questo espone il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero quando il titolare effettivo è una persona incapace o minore di età .

[5] Secondo la Convenzione de L’Aja dell’1.7.1985 resa esecutiva in Italia con la legge 364/1985, per trust s’intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”

[6] Per tali finalità , si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine (nuovo comma 5-bis dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007).

[7] Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, la moneta elettronica è il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “Le nuove disposizioni in materia di Antiriciclaggio”, Magistra Banca e Finanza, 19 novembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-nuove-disposizioni-in-materia-di-antiriciclaggio/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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