Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
1. Struttura, benefici e rischi delle obbligazioni bancarie garantite
I covered bond [1] sono obbligazioni bancarie garantite (d’ora in poi OBG) da attività destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al soddisfacimento prioritario dei diritti degli obbligazionisti. Tali strumenti finanziari si contraddistinguono per un duplice livello di protezione costituito dagli asset posti a garanzia e dall’obbligo di rimborso in capo all’emittente (c.d. “doppia rivalsa”).
Tecnicamente, l’emissione di OBG si articola nei seguenti passaggi:
- cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in un patrimonio segregato (cover pool);
- erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un prestito subordinato finalizzato a fornire alla società cessionaria medesima le risorse per acquistare le attività ;
- prestazione, da parte della società cessionaria, di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni (bondholder), nei limiti del relativo patrimonio separato.
Lo schema operativo testé descritto si distingue da quello delle tradizionali cartolarizzazioni. Mentre nelle usuali operazioni di cartolarizzazione la cessione dei crediti a una società veicolo è accompagnata dall’emissione di titoli da parte di quest’ultima, nelle emissioni di OBG è la banca che emette i titoli ed eroga, contemporaneamente, alla società veicolo un prestito subordinato con il quale questa acquista i crediti oggetto della cessione. A questo schema di base se ne affiancano altri, più complessi, nei quali le funzioni di soggetto dal quale provengono i crediti ceduti (c.d. originator), di finanziatrice e di emittente non coincidono, ma sono assunte da banche differenti. [2]
Le OBG presentano benefici sia per gli emittenti sia per gli investitori. Per i primi i vantaggi risiedono nel miglioramento del profilo di funding della banca e della gestione di liquidità , in quanto allungano la vita media delle passività contribuendo alla stabilità della raccolta e mobilizzano attivi altrimenti poco liquidi, accrescendo la liquidità dei bilanci bancari. Per i secondi i benefici consistono nel fatto che tali strumenti sono garantiti sia dalla banca emittente sia dal pool di attività sottostanti, possono contare su un rating più elevato rispetto a quello degli strumenti non garantiti, godono di un trattamento prudenziale e regolamentare più favorevole (minore requisito patrimoniale rispetto alle attività non garantite, haircut più basso se posti a garanzia delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, esclusione dalla procedura di bail-in).
Un utilizzo eccessivo dei titoli della specie non è tuttavia immune da rischi: l’aumento delle attività di bilancio vincolate (cioè a protezione dei portatori di OBG), oltre a ridurre il livello di tutela dei creditori non garantiti, può avere implicazioni per la stabilità finanziaria poiché indebolisce la capacità del sistema di assorbire eventi avversi. In altri termini, quanto più elevata è la quota degli asset impegnati, tanto più vulnerabile è la banca alle richieste di margini addizionali in caso di deprezzamento delle garanzie. Se inoltre tali richieste sono causate da shock di portata sistemica, molti intermediari si troveranno contemporaneamente nella necessità di prestare nuove garanzie. [3]
2. Le iniziative della Commissione europea in materia di covered bond
Le OBG emesse da enti creditizi rappresentano un’importante ed efficace fonte di finanziamento per le banche europee. Durante la crisi finanziaria i covered bond hanno dimostrato di essere un canale di finanziamento stabile ed affidabile per le banche dell’UE in un momento in cui altre forme di provvista stavano venendo meno, contribuendo così a garantire un significativo afflusso di finanziamenti al settore privato.
Ad avviso della Commissione europea, la creazione di un framework armonizzato a livello comunitario per i covered bond consentirebbe di migliorarne l’utilizzo come fonte di finanziamento stabile e vantaggioso sotto il profilo dei costi per gli enti creditizi, offrirebbe agli investitori una gamma più ampia e sicura di opportunità di investimento, contribuirebbe a preservare la stabilità finanziaria. In considerazione di ciò e al fine di rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali, il 12 marzo 2018 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure che comprende, inter alia, una proposta di direttiva sull’emissione e la vigilanza delle obbligazioni garantite (COM (2018) 094 final) e una proposta di regolamento sulle esposizioni in forma di obbligazioni garantite (COM (2018) 93 final). [4]
Le OBG non hanno avuto uno sviluppo omogeneo in ambito europeo né sono disciplinate dal diritto dell’Unione. Pur beneficiando, come dianzi accennato, di un trattamento preferenziale dal punto di vista prudenziale e regolamentare in ragione dei minori rischi, il diritto comunitario “non definisce in maniera esaustiva che cosa costituisce effettivamente un’obbligazione garantita”. È invece previsto un trattamento preferenziale per le obbligazioni garantite quali quelle definite dalla Direttiva 2009/65/CE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di OICVM. [5] Tuttavia, tale definizione è stata coniata con il solo scopo di limitare gli strumenti in cui possono investire gli OICVM e non è adeguata agli obiettivi più ampi dell’Unione dei mercati dei capitali.
Una disciplina minimale delle obbligazioni garantite è contenuta anche nel Regolamento UE/575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation, CRR). L’art. 129 enuncia, infatti, ulteriori condizioni, rispetto a quelle di cui alla Direttiva 2009/65, per l’ottenimento del trattamento preferenziale per quanto concerne i requisiti patrimoniali delle banche che investono in obbligazioni garantite. Tali requisiti, pur aumentando il livello di armonizzazione delle obbligazioni garantite in ambito europeo, hanno come finalità specifica la definizione delle condizioni alle quali gli investitori in obbligazioni della specie possono ottenere detto trattamento preferenziale, e non sono applicabili al di fuori del perimetro CRR (Cfr. Considerando n. 2 della proposta di direttiva).
La proposta di direttiva si compone di 34 articoli, compendiati in 6 Titoli. Il Titolo I (artt. 1-3) descrive l’oggetto e l’ambito di applicazione; fornisce inoltre una serie di definizioni. Il Titolo II (artt. 4-17) indica le caratteristiche delle obbligazioni garantite. Il Titolo III verte sulla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite. Il Titolo IV (art. 27) disciplina il marchio “obbligazioni garantite”. Il Titolo V (artt. 28-29) modifica la Direttiva 2009/65/CE e la Direttiva 2014/159/UE. Il Titolo VI (artt. 30-34) si sofferma sulle disposizioni finali.
L’art. 2 della proposta di direttiva consente solo agli enti creditizi di emettere obbligazioni garantite, in ragione del fatto che gli intermediari bancari dispongono delle conoscenze necessarie e della capacità di gestione del rischio di credito relativo ai prestiti inclusi nell’aggregato di copertura, e che essi sono soggetti a solidi requisiti patrimoniali che contribuiscono a rafforzare la tutela degli investitori.
L’art. 3 definisce l’obbligazione garantita come un “titolo di debito emesso da un ente creditizio e garantito da un aggregato di attivi di copertura sul quale gli investitori in obbligazioni garantite possono rivalersi direttamente in qualità di creditori privilegiati”.
Gli articoli 4-17 prevedono una serie di requisiti strutturali più articolati rispetto a quelli enunciati dalla Direttiva 2009/65; ciò allo scopo di contribuire ad innalzare il livello qualitativo delle obbligazioni garantite. Tra le principali caratteristiche rilevano le seguenti:
- la doppia rivalsa (c.d. dual recourse). È un meccanismo che conferisce agli investitori un duplice diritto di credito nei confronti sia della banca emittente sia delle attività segregate;
- la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale (c.d. bankruptcy remoteness). Tale previsione è finalizzata ad assicurare che i portatori di obbligazioni garantite siano rimborsati secondo le scadenze contrattuali e anche in caso di default;
- la qualità dell’aggregato di copertura. Si stabilisce che le attività che fungono da garanzia reale siano di qualità primaria per garantire la solidità dell’aggregato di copertura. Sono previste inoltre disposizioni sulla segregazione degli attivi di copertura e sulla loro uniformità , nonché disposizioni dirette ad assicurare che le attività ubicate al di fuori dell’UE presentino le stesse caratteristiche di qualità di quelle situate nell’UE e che i contratti derivati siano utilizzati solo a fini di copertura. Infine, si dispone che siano chiaramente definiti i compiti e le connesse responsabilità del controllore dell’aggregato di copertura, che deve essere un soggetto indipendente dall’emittente e dal revisore interno di quest’ultimo (cfr. infra);
- l’informativa agli investitori. Si richiede alle banche emittenti di fornire informazioni dettagliate sui programmi di emissione di obbligazioni garantite, in modo da consentire agli investitori di valutare il profilo e i rischi del programma, nonché di eseguire la due diligence. Agli enti emittenti si richiede altresì di fornire al mercato, con cadenza almeno trimestrale, informazioni in merito al valore dell’aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere, alle varie tipologie cui sono esposte le obbligazioni della specie, alla distribuzione geografica e al tipo di attività dell’aggregato di copertura, all’entità dei prestiti e al metodo di valutazione, ecc.;
- il requisito di liquidità . Si ravvisa l’opportunità di introdurre una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura per attenuare i rischi derivanti da carenza di liquidità (ad esempio, disallineamenti di scadenze e di tassi di interesse, interruzione dei pagamenti nell’ambito del programma di emissione di OBG).
L’art. 18 stabilisce che l’emissione di OBG sia soggetta a vigilanza pubblica e che l’autorità a ciò designata disponga delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni di supervisione. Poiché la vigilanza delle obbligazioni garantite è distinta da quella sugli enti creditizi, per l’esercizio di questo diverso ruolo di sorveglianza gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità nazionali diverse da quelle responsabili della vigilanza generale sull’ente creditizio. Tuttavia, per garantire uniformità di applicazione della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite nell’intera Unione, è necessario che le autorità incaricate della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite operino in stretta collaborazione con l’autorità deputata all’esercizio della vigilanza generale sul settore bancario (cfr. Considerando n. 24).
L’art. 19 prevede un regime di autorizzazione preventiva, caso per caso, delle singole banche all’avvio dei programmi di emissione di obbligazioni garantite, indipendentemente dall’ammontare dei fondi propri detenuto dalla banca emittente e dal suo livello di patrimonializzazione. Per poter dare avvio ai suddetti programmi gli enti creditizi devono soddisfare una serie di requisiti tra cui l’adeguatezza delle policy e delle procedure organizzative e di controllo per quanto concerne l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell’aggregato di copertura, nonché il possesso, da parte del personale addetto all’emissione e alla gestione dei piani di emissione, di robuste e comprovate conoscenze professionali.
Alle autorità competenti sono attribuiti, ai sensi dell’art. 22, poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori. Tali poteri consistono nel: i) concedere o negare l’autorizzazione ad avviare programmi di emissione di OBG; ii) riesaminare detto programma per valutarne la conformità alle prescrizioni della Direttiva; iii) condurre ispezioni in site e off site; iv) irrogare sanzioni amministrative o adottare misure correttive nei confronti dei trasgressori; v) formulare orientamenti di vigilanza relativi all’emissione di OBG.
In virtù dell’art. 23, paragrafo 2, le sanzioni e le altre misure amministrative devono prevedere almeno la revoca a emettere obbligazioni garantite, una dichiarazione pubblica che indichi la persona fisica o giuridica e la natura della violazione, un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine a comportamenti irregolari e di astenersi dal reiterarli, sanzioni pecuniarie. Il successivo paragrafo 4 richiede alle autorità competenti di tener conto, nel determinare il tipo e il livello delle misure sanzionatorie, di tutte le circostanze pertinenti al fine di assicurare l’applicazione uniforme delle sanzioni e delle altre misure amministrative negli Stati membri.
Poiché le OBG sono spesso commercializzate nell’UE utilizzando denominazioni e marchi nazionali, l’art. 27 autorizza gli enti creditizi a impiegare il marchio specifico “obbligazioni garantite europee” (c.d. “european covered bonds label”), per l’emissione di obbligazioni garantite, che faciliterebbe la valutazione della qualità delle obbligazioni della specie da parte degli investitori. L’utilizzo di tale definizione dovrebbe essere tuttavia facoltativo e gli Stati membri dovrebbero poter mantenere la loro legislazione nazionale per quanto concerne le denominazioni e i marchi parallelamente al marchio “obbligazioni garantite europee” (Cfr. Considerando n. 33).
Come dianzi accennato, il pacchetto legislativo presentato dalla Commissione comprende anche una proposta di regolamento volta, principalmente, a modificare l’art. 129 della CRR. Le modifiche proposte mantengono pressoché invariato il regime attuale, in quanto si limitano a introdurre requisiti aggiuntivi allo scopo di rafforzare le condizioni per la concessione di un trattamento preferenziale alle obbligazioni garantite.
3. La legislazione italiana sulle obbligazioni garantite
In Italia la materia è regolata dagli articoli 7-bis e 7-ter della legge 130/1999 in materia di cartolarizzazione di crediti, introdotti dalla legge 14.5.2005, n. 80; dal Regolamento di attuazione dell’art. 7-bis, emanato con D.M. 14.12.2006, n. 310, che ha disciplinato il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e le caratteristiche della garanzia che deve rilasciare la società veicolo; dalle Disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 24.3.2010, che hanno definito i requisiti delle banche emittenti, i limiti prudenziali per la cessione degli attivi bancari e i controlli che le banche devono svolgere, anche tramite un soggetto esterno. [6]
Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, sono considerati attivi cedibili: i crediti fondiari ed ipotecari; i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime anche individuali in blocco; i titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni aventi ad oggetto crediti della medesima natura.
Con riferimento alle suddette categorie di asset cedibili, il Regolamento, all’art. 2, comma 1, ha stabilito che formano oggetto di cessione i crediti ipotecari “residenziali” e “commerciali”, i crediti che hanno come controparte un’amministrazione pubblica (ministeri, enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali) e i titoli da cartolarizzazione che soddisfino determinati requisiti. La norma sopra citata ha poi previsto che:
- i crediti ipotecari, per poter essere idonei a confluire nel cover pool, debbano soddisfare i seguenti requisiti: i) devono avere un loan to value ratio [7] non superiore all’80 per cento per i crediti residenziali e al 60 per cento per i crediti commerciali; ii) devono essere decorsi i termini per la revocatoria della costituzione dell’ipoteca;
- ai crediti verso pubbliche amministrazioni di Stati ammessi e di paesi diversi dagli Stati ammessi, si applichi, rispettivamente, un coefficiente di ponderazione al rischio non superiore al 20 per cento e pari allo zero per cento, ai sensi della disciplina prudenziale basata sul metodo standardizzato;
- i titoli da cartolarizzazione siano costituiti per almeno il 95 per cento da crediti e titoli delle due precedenti categorie e inoltre soggetti a una ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento.
In base al richiamato art. 7-bis, comma 1, la società cessionaria deve avere, come oggetto esclusivo, l’acquisto degli attivi ceduti mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse. In attuazione della delega legislativa, l’art. 4, comma 1, del Regolamento disciplina le caratteristiche di tale garanzia stabilendo che essa deve essere: i) irrevocabile (non può cessare prima della scadenza delle OBG); ii) a prima richiesta (il garante non può opporre eccezioni di sorta o dilazionare il pagamento); iii) incondizionata (non sottoposta a condizione alcuna, né risolutiva né sospensiva); autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente (la validità della garanzia prescinde dalla validità delle obbligazioni garantite e la società cessionaria garante non può opporre le eccezioni che sarebbero spettate alla banca emittente).
L’art. 4 del Regolamento disciplina, ai commi 2, 3 e 4, tre diverse ipotesi di attivazione della garanzia prestata dalla società cessionaria:
- inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori di OBG (comma 2). In tal caso la società cessionaria provvede all’adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato;
- assoggettamento della banca emittente a liquidazione coatta amministrativa (comma 3). In tal caso la società cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei bondholder nei termini e alle condizioni originariamente convenuti;
- assoggettamento della banca emittente alla sospensione dei pagamenti ex art. 74 TUB (comma 4). Nella suddetta ipotesi la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei bondholder limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione.
La vigente disciplina di vigilanza prevede limiti minimi di patrimonio per consentire l’emissione di OBG a banche e gruppi bancari di elevato standing, in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei covered bond. In particolare, l’emissione di OBG è consentita alle banche facenti parte di gruppi bancari e alle banche che non fanno parte di gruppi aventi, al momento dell’emissione: i) fondi propri non inferiori a 250 milioni di euro; e ii) un total capital ratio a livello consolidato non inferiore al 9 per cento. Si è quindi ravvisata l’esigenza di evitare che le emissioni di titoli obbligazionari garantiti fossero realizzate da banche di piccole dimensioni, scarsamente patrimonializzate e non adeguatamente strutturate sul piano organizzativo. Analoghi requisiti sono richiesti anche alle banche cedenti, se diverse dalle banche emittenti e non appartenenti allo stesso gruppo bancario.
Poiché la cessione di attivi di qualità primaria riduce la garanzia patrimoniale a tutela dei creditori diversi dai portatori di OBG, in primo luogo dei depositanti, la disciplina nazionale contempla un sistema di limiti alla cessione degli attivi destinati a copertura delle stesse. Sono state quindi individuate tre fasce patrimoniali con limiti di cessione graduati in funzione del tier 1 ratio e del common equity tier 1 ratio a livello consolidato. [8]
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, il rispetto del rapporto massimo fra il valore del covered bond e quello delle attività cedute deve essere assicurato “in via continuativa, per l’intera durata dell’operazione”. La norma prevede che il controllo di tale rapporto sia effettuato con riferimento a tre differenti parametri:
- il valore nominale complessivo delle attività incluse nel patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale dell’obbligazioni bancarie garantite in essere. Ciò implica che qualora il valore dei titoli eccedesse quello degli attivi ceduti, questi ultimi andrebbero reintegrati dalla banca emittente;
- il valore attuale netto delle attività incluse nel patrimonio separato sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
- gli attivi inclusi nel patrimonio separato devono essere idonei a generare interessi e altri proventi in misura almeno pari agli interessi e agli oneri dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni garantite, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all’operazione.
Al riguardo, le Disposizioni di vigilanza stabiliscono che: i) l’integrazione delle attività cedute è consentita al solo scopo di mantenere il rapporto tra le OBG e le attività cedute nel limite massimo fissato dal Regolamento ovvero in quello stabilito contrattualmente, nel caso di overcollateralization, nonché per rispettare il limite del 15 per cento per gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato (cfr. art. 2, comma 4, del Regolamento); ii) la sostituzione di attivi idonei, facenti parte del patrimonio separato della cessionaria, con altri attivi originati dalla banca cedente è consentita a patto che tale facoltà sia prevista nel programma e nel prospetto di emissione.
Va ricordato infine che, secondo la normativa di vigilanza, non costituisce integrazione l’ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell’ambito di programmi predefiniti che prevedono l’emissione di OBG a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo.
Poiché l’emissione di OBG comporta l’ingresso della banca emittente ovvero di quella cedente in un mercato innovativo e complesso sotto il profilo giuridico ed operativo, le Istruzioni di vigilanza definiscono i profili di responsabilità per la partecipazione alle operazioni di emissione e i controlli che devono essere effettuati dalle funzioni in esse coinvolte. [9]
In considerazione della complessità dei profili contrattuali e delle possibili ricadute sugli equilibri tecnici delle banche, le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione di OBG devono essere precedute dall’individuazione e dall’attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo da parte dell’Organo con funzione di gestione. Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall’Organo con funzione di supervisione strategica e sottoposte all’Organo con funzione di controllo affinché si pronunci sulla conformità dell’operazione o delle attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento ministeriale e alla disciplina di vigilanza, nonché sull’impatto dell’operazione sugli assetti tecnici aziendali.
All’Organo con funzione di gestione si richiede di assicurare che le strutture preposte al controllo sulla gestione dei rischi della banca emittente verifichino, con periodicità almeno semestrale e per ciascuna operazione, la qualità e l’integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni, il rispetto del rapporto massimo tra le obbligazioni garantite emesse e gli attivi ceduti a garanzia, l’osservanza dei limiti alla cessione, l’effettività e l’adeguatezza della copertura dei rischi offerta dai contratti derivati eventualmente stipulati, la completezza, la veridicità e la tempestività delle informazioni rese agli investitori.
I controlli sulla regolarità dell’operazione, sull’integrità della garanzia e sull’informativa agli investitori sono condotti, altresì, da un soggetto esterno (asset monitor) incaricato dalla banca emittente. L’asset monitor, che deve essere una società di revisione, dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità . Le risultanze dei controlli effettuati devono essere portati a conoscenza della banca attraverso la predisposizione di un’apposita relazione annuale, indirizzata anche all’Organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l’incarico.
L’intervento di un soggetto esterno non fa peraltro venir meno gli obblighi e le responsabilità previsti dall’ordinamento per gli organi di controllo. A tal fine, la normativa di vigilanza prevede che la funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo effettui, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e delle valutazioni espresse dall’asset monitor. Gli esiti di tali verifiche devono essere portati a conoscenza degli organi aziendali.
In base ai dati statistici diffusi dalla Banca d’Italia, a fine 2017 lo stock di covered bond emessi dalle banche italiane ammontava a 63 miliardi di euro, un valore nettamente inferiore a quello dei mercati tedesco, francese e inglese. Il mercato italiano ha registrato uno sviluppo significativo nel 2016, quando il volume delle emissioni ha superato la soglia di 145 miliardi.
Per completezza d’argomento, si soggiunge che il D.L. n. 145 del 23.12.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.2.2014, n. 9, ha modificato la legge 130/1999 introducendo l’art. 7-quater che disciplina le obbligazioni bancarie collateralizzate (OBC): una particolare categoria di obbligazioni bancarie garantite, aventi caratteristiche analoghe alle OBG, assistite, tuttavia, da una garanzia rilasciata a fronte della cessione di tipologie di attivi differenti da quelli previsti dal D.M. 310/2006 per i covered bond.
Ai sensi del richiamato art. 7-quater le OBC, diversamente dalle OBG, possono essere garantite da: obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli similari; crediti garantiti da ipoteca navale; crediti alle PMI; crediti derivanti da contratti di leasing e/o factoring; titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura sopra elencati.
L’emanazione del D.L. n. 18 del 14.2.2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.4.2016, n. 49, ha introdotto l’art. 13-bis che modifica la disciplina degli attivi posti a garanzia di OBG. In sostanza, con la suddetta modifica la Banca d’Italia può emanare disposizioni di vigilanza anche con riferimento all’emissione di covered bond la cui garanzia è costituita dagli strumenti finanziari indicati dall’art. 7-quater.
Ad oggi non è stato ancora emanato il Regolamento di cui all’art. 7-quater, comma 2, con il quale il MEF deve: i) individuare le categorie di crediti o titoli ammissibili quali attività cedibili nell’ambito delle operazioni di OBC; ii) definire il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, nonché le caratteristiche della garanzia; iii) regolare l’emissione di OBC.
Da ultimo, si segnala che il 14 giugno u.s. la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica la revisione delle Disposizioni di vigilanza in materia di OBG, anticipando, in parte, l’impianto della proposta di direttiva pubblicata il 12 marzo scorso. Le modifiche permettono l’emissione di covered bond anche alle banche che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni; l’emissione è soggetta a una preventiva valutazione, caso per caso, condotta dalla Banca d’Italia in base a determinati criteri[10].
NOTE:
[1] Storicamente, i covered bond nascono in Germania nel XVIII secolo su iniziativa di Federico II che introdusse un sistema di “pfandbriefe” per la raccolta di fondi da destinare alla ricostruzione delle città distrutte dalla Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Cfr. al riguardo Logoteta S., I covered bond nella legislazione italiana, in Magistra-Banca-Finanza, 2008.
[2] Sul punto cfr. Galanti E. e Marangoni M., La disciplina italiana dei covered bond, Banca d’Italia, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza legale, n. 58/2007.
[3] Banca d’Italia, La nuova disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, Relazione sull’analisi d’impatto, Aprile 2014.
[4] Già nel dicembre 2016 l’EBA aveva avviato un processo europeo di armonizzazione della disciplina dei covered bond, pubblicando il documento “Report on covered bonds – Recommendations on harmonization of covered bond frameworks in the EU”, incentrato su tre raccomandazioni: sviluppo di una legislazione organica sui covered bond; modifica ed integrazione del Regolamento CRR; convergenza volontaria degli Stati membri.
[5] L’art. 52, paragrafo 4, della suddetta Direttiva stabilisce requisiti molto generali per quanto riguarda gli elementi strutturali delle obbligazioni garantite. Tali requisiti sono limitati alle necessità che le obbligazioni garantite siano emesse da enti creditizi aventi sede legale in uno Stato membro e siano soggette a speciale vigilanza pubblica e a un meccanismo di doppia rivalsa. Cfr. Considerando n. 1 della proposta di direttiva.
[6] Limiti relativi sia ai soggetti abilitati all’emissione di OBG sia alle operazioni di emissione stesse sono in vigore anche in altri paesi dell’UE. Ad esempio, le obligations foncières francesi sono emesse pressoché esclusivamente da intermediari specializzati, le Sociétès de credit foncière.
[7] È il rapporto tra l’ammontare del credito e il valore stimato dell’immobile oggetto della garanzia.
[8] Fascia “a”: T1 ≥ 9% e CET1 ≥ 8%, nessun limite; Fascia “b”: T1 ≥ 8% e CET1 ≥ 7%, cessione consentita fino al 60% degli attivi idonei; Fascia “c”: T1 ≥ 7% e CET1 ≥ 6%, cessione consentita fino al 25% degli attivi idonei.
[9] Rilevano ai fini della creazione di un sistema di controlli efficace ed affidabile le seguenti motivazioni: i) la sottrazione di attivi di qualità primaria ai portatori delle OBG; ii) l’assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli arrivi ceduti nonché, se del caso, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia degli obbligazionisti; iii) l’articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; iv) le esigenze di un’adeguata informativa agli investitori; v) i flussi informativi nei confronti dell’Organo di vigilanza.
[10]Nei programmi di emissione dei covered bond devono essere indicati i seguenti elementi chiave: gli obiettivi perseguiti attraverso l’emissione, i rischi connessi e l’impatto sugli equilibri economico-patrimoniali della banca attuali e prospettici; l’adeguatezza delle policy, dei meccanismi di gestione dei rischi e delle procedure organizzative e di controllo volte ad assicurare l’ordinato e sicuro svolgimento del programma di emissione anche in caso insolvenza o risoluzione; l’adeguatezza delle competenze professionali in materia obbligazioni garantite sviluppate dal personale responsabile dell’amministrazione e dei controlli sul programma; il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei; la conformità alle disposizioni riguardanti la composizione del patrimonio separato e il rapporto minimo di collateralizzazione previste dal D.M.310/2006.
Antonio Pezzuto, “Le nuove regole europee in materia di obbligazioni bancarie garantite (covered bond)”, Magistra Banca e Finanza, 12 settembre 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-nuove-regole-europee-in-materia-di-obbligazioni-bancarie-garantite-covered-bond/.
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