Le Obbligazioni Garantite

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Di Matteo Santini, Avvocato, e Beatrice Maiolini

4 settembre 2006

Le obbligazioni garantite (c.d. covered bond), sono state disciplinate per la prima volta in Italia dall’articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla Legge 14 Maggio 2005, n° 80.

La norma specifica che “le disposizioni”¦ si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti”¦effettuate da banche in favore di società  il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre”.

Si è così colmato un vuoto normativo che poneva gli istituti di credito italiani in netto svantaggio rispetto a quelli europei.

Il quadro normativo si è ultimato con l’emanazione ad Aprile 2007 di un Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze e a Maggio 2007 dell’Istruzione di vigilanza della Banca d’Italia.

Preliminarmente occorre chiarire cosa siano effettivamente le obbligazioni garantite.
Si tratta, in sostanza, di una modalità  di finanziamento utilizzato dalle banche e sicuramente meno rischioso per i risparmiatori: infatti, le obbligazioni emesse vengono, appunto, garantite e cioè si costituisce un patrimonio separato rispetto a quello della banca emittente con l’unica finalità  di garantire il soddisfacimento degli obbligazionisti “garantiti”.

La procedura di emissione è sicuramente particolare; tre sono gli steps classici:

1) una banca (banca cedente) cede alcune attività  (assets) proprie a una società , detta Veicolo perché spesso viene costituita proprio a tale scopo. Le attività  cedibili sono predeterminate dalla legge (art. 2 L. 130/99) e sono:

– crediti ipotecari residenziali e commerciali;
– crediti erogati da Enti pubblici o garantiti da Enti pubblici;
– titoli emessi nell’ambito delle procedure di cartolarizzazione, aventi ad oggetto crediti di cui sopra.
La banca è tenuta a dare notizia della cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, condizione questa necessaria perché la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore ceduto.

2) La Società  Veicolo, proprio per acquistare tali assets è costretta a chiedere un finanziamento a una banca (che, di solito, coincide con la banca cedente). Tale Banca ottiene il capitale necessario emettendo obbligazioni.

3) A garanzia di queste obbligazioni, gli assets ceduti vanno a costituire presso la società  veicolo un patrimonio separato, destinato esclusivamente a soddisfare gli obbligazionisti garantiti e non attaccabile dagli altri creditori della banca.

La segregazione, quindi, mette al riparo il patrimonio da azioni esperite da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.

Tale patrimonio, costituito ex art. 2447 bis c.c., è separato a tutti gli effetti sia da quello della società  veicolo che da quello della banca cedente.

L’utilità  di tale operazione è evidente:

– da un lato i risparmiatori corrono rischi assolutamente minimi, in quanto sanno di avere un patrimonio a propria esclusiva disposizione su cui rivalersi in caso di inadempimenti della banca emittente le obbligazioni;
– proprio perché l’alea connessa all’operazione è molto bassa, gli obbligazionisti sono disposti a chiedere un rendimento minore rispetto ai titoli obbligazionari non garantiti e ciò è un indubbio vantaggio per la banca emittente che riesce a ottenere capitale dovendo supportare costi bassissimi.

Occorre anche, però, sottolineare i possibili effetti negativi connessi all’emissione delle obbligazioni garantite: poiché, di fatti, una parte del patrimonio della banca viene segregato, gli altri creditori sociali vedranno ridursi notevolmente le garanzie patrimoniali a propria disposizione e aumenterà  a loro carico il rischio di insolvenza della banca.

L’obiettivo della regolamentazione in materia, quindi, è proprio quello di dare al nuovo strumento delle fondamenta legali che, da una lato ne assicurino la bassa rischiosità  e, dall’altro diano ai creditori differenti dai portatori di obbligazioni garantite una protezione nei casi di inadempimento della banca.

Innanzitutto le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia indicano requisiti di patrimonializzazione delle società  emittenti: solo le società  che godono di un patrimonio considerevole possono utilizzare detto strumento, proprio perché l’elevata capitalizzazione costituisce garanzia per i creditori e per i terzi.
Più precisamente, possono ricorrere a tale operazione solo le società  o i gruppi di società  che:

– hanno un patrimonio non inferiore a 500 milioni di Euro;
– hanno un coefficiente di patrimonializzazione non inferiore al 10 %.
Ancora, qualsiasi decisione connessa all’operazione deve essere preceduta da individuazione e analisi dettagliata sia degli obiettivi perseguiti che dei rischi connessi, sia legali che di reputazione, nonché dall’elaborazione di adeguate procedure di controllo. Tali valutazioni devono essere sottoposte all’approvazione dell’organo amministrativo.

Anche per quanto riguarda gli assets ceduti si prevedono stringenti meccanismi di garanzia. La cessione degli attivi deve necessariamente essere preceduta da una relazione effettuata da Società  di revisione che ne attestino il valore effettivo, indicando i criteri di valutazione utilizzati.

Inoltre, durante l’intera durata dell’operazione e con cadenza semestrale, si deve altresì verificare:

– che il valore complessivo delle attività  cedute sia rimasto alterato e non abbia subito svalutazioni;
– che il valore complessivo degli assets sia almeno pari al valore complessivo delle obbligazioni garantite emesse sul mercato;
– che gli interessi maturati dalle attività  cedute costituenti patrimonio separato netto siano sufficienti a coprire gli interessi dovuti dalla banca emittente sulle covered bond.

Con cadenza annuale, gli organi di amministrazione dovranno poi sottoporre a revisione le totali procedure di controllo e valutazione, al fine di valutarne l’attualità  e l’attendibilità .

Oltre a ciò, la banca emittente dovrà  necessariamente individuare e nominare un “Asset Monitor” e cioè un organo esterno e indipendente, con il compito di effettuare una relazione annuale sull’operazione da sottoporsi al vaglio del Collegio Sindacale della società  emittente.

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Come citare questo articolo

Matteo Santini, “Le Obbligazioni Garantite”, Magistra Banca e Finanza, 4 settembre 2006, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-obbligazioni-garantite/.

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Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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