Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
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Il 16 dicembre 2022 e il 31 gennaio 2023 sono stati presentati alle Camere due disegni di legge in materia di crediti deteriorati[1]: il n. 414 (primo firmatario Sallemi) e il n. 843 (primo firmatario Congedo). Entrambi i progetti di legge recano disposizioni volte ad agevolare il recupero dei crediti in sofferenza e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto[2].
Le due proposte di legge sono costituite da cinque articoli.
In particolare:
1. L’articolo 1 descrive l’obiettivo della norma (agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema produttivo nazionale, anche attraverso misure che favoriscano, tra l’altro, la ripresa dell’accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le PMI) e individua l’ambito applicativo delle disposizioni che trovano applicazione con riferimento alle cessioni di crediti deteriorati a terzi, ovvero a banche e intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, quando: i) il credito ceduto sia classificato come deteriorato, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 ovvero tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021; ii) il titolare della posizione debitoria ceduta, sia una persona fisica o un’impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle PMI, che risulta essere debitore nei confronti dei soggetti cedenti; iii) la posizione debitoria sia ceduta dal cedente al cessionario nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, sia volontaria sia nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2022;
2. L‘articolo 2 accorda al debitore, in presenza delle condizioni previste nell’art. 1, l’opzione di estinguere una o più delle proprie esposizioni verso il soggetto cessionario mediante pagamento di una somma pari al prezzo di acquisto corrisposto dal cessionario alla banca o all’intermediario finanziario cedente, aumentata del 20 per cento;
3. L’articolo 3 impone al cedente e al cessionario di comunicare per iscritto al debitore l’avvenuta cessione, entro dieci giorni dal momento in cui l’operazione si è conclusa. La comunicazione deve indicare il prezzo di acquisto e contenere la documentazione idonea a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato; in mancanza, al cedente e al cessionario è precluso l’avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Se quest’ultimo intende esercitare l’opzione, deve darne notizia al cessionario, o ai suoi aventi causa, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’avvenuta cessione. La comunicazione al cessionario deve contenere l’impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti;
4. L‘articolo 4 introduce una disciplina transitoria per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge, secondo cui: i) la comunicazione di cui all’articolo precedente deve essere effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge e il diritto d’opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; ii) qualora il cessionario, alla data di entrata in vigore della legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto d’opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica; iii) qualora il termine di cui al punto sub ii) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui all’art. 2 (20 per cento) sale al 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti;
5. L’articolo 5 prevede che il pagamento del debito comporti l’automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che i progetti di legge n. 843 e n. 414, non ancora assegnati alle competenti commissioni parlamentari, sono similari e ripropongono entrambi, con qualche trascurabile differenza, il testo del disegno di legge n. 788 (primo firmatario Urso), presentato nel corso della precedente legislatura, in merito al quale la Banca d’Italia ha espresso talune osservazioni critiche[3], che necessitano di un intervento del legislatore.
Ad avviso dell’Organo di vigilanza, la proposta deve essere valutata con molta attenzione, poiché da un lato rischia di compromettere seriamente il funzionamento del mercato secondario dei crediti deteriorati, che negli ultimi anni ha rappresentato il principale canale attraverso il quale le banche hanno ridotto il peso di questi crediti nei loro bilanci, dall’altro può creare incentivi distorti per i debitori, inducendoli ex ante a non onorare i propri debiti, e avere ricadute negative in termini di affidabilità e attrattività del nostro Paese.
Con particolare riguardo all’impatto del disegno di legge sul mercato secondario dei crediti deteriorati, la Banca d’Italia ha affermato che il meccanismo delineato nella proposta (comunicazione al debitore dell’avvenuta cessione della sua esposizione non oltre 10 giorni; preclusione per cedente e cessionario della possibilità di dare avvio ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore in caso di mancata comunicazione; esercizio da parte del debitore dell’opzione di acquisto della propria esposizione dandone notizia al cessionario entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta cessione) espone il cessionario a un prolungato periodo di incertezza prima di poter considerare “stabile” l’operazione di acquisto. Inoltre, la preclusione della possibilità di promuovere azioni esecutive e cautelari, qualora non venga effettuata la notifica della cessione al debitore nel termine previsto, costituisce una misura particolarmente onerosa, che determina ulteriori incertezze sui tempi di recupero del credito. E’ altresì probabile – si legge nella Memoria della Banca d’Italia – che a esercitare il diritto di opzione siano i debitori che versano in condizioni relativamente migliori, mentre rimarrebbero nel pool di quelli stabilmente ceduti i debitori in maggiore difficoltà (selezione avversa). In definitiva, tale meccanismo introduce oneri aggiuntivi e non permette agli operatori di conoscere in anticipo la platea dei debitori che eserciterà il diritto di opzione. Questi fattori, insieme ai rischi di incertezza legati ai costi e al rendimento atteso della cessione, all’orizzonte temporale dell’investimento effettuato e al rischio di portafoglio, tenderanno a riflettersi negativamente sui prezzi delle cessioni dei crediti deteriorati, ampliando nuovamente il divario rispetto al tasso di recupero che le banche conseguirebbero gestendo al loro interno le posizioni e mantenendole in bilancio.
Viene infine rimarcato che le disposizioni che riconoscono al debitore il diritto di estinguere la propria esposizione indipendentemente dalla volontà del creditore comprimono l’autonomia negoziale del cessionario e interferiscono con il processo di formazione dei prezzi nel mercato secondario dei non performing loans. Di qui il monito ad agire con estrema cautela nell’individuare e approntare misure di sostegno per i debitori, da accordare unicamente a soggetti che si trovino in comprovate condizioni di difficoltà .
A quanto risulta, la proposta di legge n. 843 non avrebbe trovato il gradimento della Vigilanza della BCE che, per bocca del suo ex Presidente, ha affermato di recente che “il governo italiano dovrebbe evitare di introdurre distorsioni sul mercato dei crediti deteriorati con misure, attualmente in discussione, volte a favorire i debitori a discapito di banche e operatori del settore”.
Note:
[1] I crediti deteriorati (non performing loans, NPL) sono esposizioni verso clienti che non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria. I crediti deteriorati sono ripartiti in tre classi: 1) sofferenze, sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o situazioni equiparabili; 2) inadempienze probabili, sono esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni legali (ad esempio, l’escussione di garanzie, a prescindere dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati); 3) esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, sono esposizioni scadute o eccedenti i limiti di affidamento da oltre 90 giorni. Si noti che la categoria di cui al punto sub 2) adottata in Italia si discosta da quella considerata in ambito europeo (unlikely to pay). La prima comprende sia esposizioni già scadute sia quelle che ancora non lo sono; la seconda invece esclude le esposizioni scadute da oltre 90 giorni. Cfr. Banca d’Italia, La qualità del credito. Guida ai dati pubblicati dalla Banca d’Italia, 28.2.2023. Al 31.12.2022 i crediti deteriorati ammontavano a 65,9 miliardi di euro, di cui sofferenze, la componente più rischiosa, per 22,6 miliardi, inadempienze probabili per 38,0 miliardi ed esposizioni scadute e/o sconfinanti per 4,3 miliardi. Nell’anno di riferimento il rapporto tra l’ammontare dei crediti deteriorati e il totale dei prestiti al netto delle rettifiche di valore è diminuito di circa 20 punti base, all’1,5 per cento (al lordo delle rettifiche è sceso di 60 punti base, al 2,8 per cento). Cfr. Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2022. Tra il 2015 e il 2022 lo stock dei crediti deteriorati è diminuito di oltre 294 miliardi di euro. Vi hanno contribuito diversi fattori, tra cui l’introduzione di garanzie statali sulle cartolarizzazioni di sofferenze e di incentivi fiscali sulle operazioni di cessione dei crediti della specie avvenute nel 2020 e nel 2021, l’emanazione di linee guida sulla gestione degli NPL da parte della Vigilanza della BCE e della Banca d’Italia, la formulazione di aspettative sul livello minimo di copertura dei crediti deteriorati (c.d. calendar provisioning) e le riforme delle procedure giudiziarie di recupero realizzate in Italia (2015-16). Cfr. Siani G., L’evoluzione del mercato del credito e le priorità della Vigilanza, 20.6.2023.
[2] Per completezza d’informazione, va detto che nel corso di questa legislatura sono stati presentati altri due progetti di legge in materia: il n. 669, che reca disposizioni volte ad agevolare il recupero dei crediti deteriorati con garanzia immobiliare, e il n. 1246, che contiene disposizioni dirette a favorire la definizione transattiva delle posizioni debitorie classificate come crediti in sofferenza o inadempienze probabili.
[3] Banca d’Italia, Memoria sul disegno di legge n. 788, presentata alla Commissione VI Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, 20 marzo 2020.
Antonio Pezzuto, “Le proposte di legge in Parlamento sui crediti deteriorati delle banche”, Magistra Banca e Finanza, 10 dicembre 2023, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-proposte-di-legge-in-parlamento-sui-crediti-deteriorati-delle-banche/.
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