CASSAZIONE – Le sanzioni per l’omessa segnalazione di operazioni sospette ai fini della legge antiriciclaggio non presuppongono l’esistenza di un reato di riciclaggio

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Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 20637 dell’8 agosto 2018

 

La Cassazione ha affermato che l’omessa segnalazione di operazioni sospette è sanzionata a prescindere da una effettiva attività  di riciclaggio.

 

Massima:

“La normativa in base alla quale il Ministero ha agito non postula necessariamente la compresenza di un reato di riciclaggio, ma sanziona anche la sola omessa segnalazione di operazioni sospette”.

(nella specie, il Ministero dell’Economia e della Finanze aveva disposto alla banca una sanzione pecuniaria amministrativa per l’omessa segnalazione di operazioni finanziarie, in forza della normativa antiriciclaggio in vigore all’epoca dei fatti – D.L. 3 maggio 1991, n. 143 -, relativamente alla quale la Corte ha concluso che l’omessa segnalazione di operazioni sospette è sanzionata a prescindere da una effettiva attività  di riciclaggio).

 

Motivazione:

FATTI DI CAUSA

È impugnata, con ricorso della Banca [”¦] S.p.a. la sentenza n. 1270/2013 della Corte di Appello di Torino, che – definendo il giudizio in sede di rinvio – rigettava l’opposizione avverso Decreto n. 40791/2001 del Ministero dell’economia proposta dalla medesima Banca, condannata – nell’occasione – alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore del Ministero stesso, odierno contro ricorrente.

Per una migliore comprensione della vicenda per cui è causa non può non rammentarsi brevemente quanto segue.

Con il già  citato decreto n. 40791 del 21 dicembre 2001 (notificato l’11 febbraio 2002) il Ministero dell’Economia e della Finanze ingiungeva alla Banca [”¦] S.p.a. il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per omessa segnalazione delle operazioni finanziarie di cui in atti, della somma di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a carico dei direttori pro tempore della filiale di (OMISSIS), [”¦] e [”¦], ed in solido con essi.

La Banca medesima proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, innanzi al Tribunale di Mondovì, il quale – all’esito della costituzione del contraddittorio – annullava il decreto opposto con sentenza n. 11/2003 in accoglimento della sollevata eccezione pregiudiziale di tardività  della contestazione ai sensi della cit. L. n. 689, art. 14.

A seguito di ricorso per cassazione avverso la detta sentenza, proposto dall’anzidetto Ministero e resistito con controricorso dalla Banca intimata, questa Corte, con sentenza n. 3043/2009 cassava con rinvio la decisione del Tribunale di Mondovì e rimetteva le parti, per la decisione della controversia, innanzi al Tribunale di Alba.

Nell’occasione la sentenza di questa Corte ribadiva il principio, non osservato dal Tribunale per primo adito, che – nell’ ipotesi in cui l’Amministrazione non abbia proceduto ad immediata contestazione della violazione ascritta, il momento di decorrenza del termine ai sensi della cit. L. n. 681, art. 14, va individuato in quello di acquisizione e valutazione di tutti gli elementi indispensabili alla verifica della esistenza della violazione stessa e non già  in quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità .

All’esito della riassunzione del giudizio l’adito Tribunale, con sentenza n. 504/2010, annullava il provvedimento impugnato e compensava integralmente le spese del giudizio.

Avverso tale ultima decisione, di cui chiedeva la riforma, il Ministero interponeva appello fondato su un unico articolato motivo di gravame e resistito dalla Banca appellata, la quale – a sua volta – proponeva appello incidentale fondato su quattro motivi di gravame.

Accogliendo l’appello principale e rigettando quello incidentale, la Corte di Appello – con la succitata decisione oggi gravata innanzi a questa Corte decideva nel senso innanzi già  esposto.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorre la Banca con atto affidato a quattro ordini di motivi e resistito dall’intimato Ministero con controricorso.

Nell’approssimarsi dell’udienza la parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione o falsa applicazione di legge (D.L. 3 maggio 1991, n. 143, artt. 1,2,3,3-bis, 3-ter, 4 e 5), nonché si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Il motivo, quanto alla dedotta carenza motivazionale, è del tutto inammissibile.

La relativa doglianza non è ammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità  sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dai D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).

Viceversa “parte ricorrente avrebbe dovuto far riferimento al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012 (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012). In quest’ottica, non si sarebbe potuto limitare a denunciare la insufficienza o contraddittorietà  della motivazione, bensì avrebbe dovuto dolersi dell’omesso esame circa un fatto decisivo che fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Invero, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo, come detto, solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità  della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6-3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015).

Inoltre, l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.

Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perché l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà  della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, si risolvano” (ma non è il caso di specie) in una sostanziale mancanza di motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 04/04/2014).

Da ultimo, va ricordato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In definitiva, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Quanto alla denunciata violazione legge di cui al motivo in esame la svolta censura, pur se per differente ragione, non è, parimenti, ammissibile.

La questione sollevata della inesistenza di operazioni di riciclaggio (quale eventuale causa di inesistenza dell’obbligo di segnalazione nella fattispecie eluso e sanzionato) ha solo valenza meritale ed è di per sé insostenibile alla stregua di quanto accertato, con proprio congruo e logico apprezzamento in fatto, dalla Corte di merito.

Quest’ultima risulta avere debitamente evidenziato il carattere sospetto del “vorticoso” giro di operazioni, proprio in relazione ai quale la normativa sulla dovuta segnalazione è posta a prescindere dalla concorrente esistenza o meno di operazioni di riciclaggio.

In ogni caso la questione della inesistenza di riciclaggio, così come posta, costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già  svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Infatti “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità , questioni che siano già  comprese nel tema dei decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità  questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 e, ancora e più di recente, Sez. 6-1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

Il motivo – è, pertanto e nel suo complesso, del tutto inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché si prospetta carenza motivazionale.

La lamentata carenza motivazionale di cui al motivo qui in esame non è ammissibile per io stesso ordine di ragioni già  innanzi analogamente esposte sub 1.

Quanto al dedotto vizio di violazione di legge deve evidenziarsi che lo stesso si fonda sulla prospettazione di un inevaso ed inadempiuto “onere dell’attore” ovvero del Ministero odierno controricorrente che “doveva provare i fatti che costituiscono fondamento della domanda”.

Secondo la Banca ricorrente la P.A. intimante non avrebbe, invero, fornito prova su “quali operazioni di riciclaggio sarebbero state effettuate dalla Banca [”¦] o da altre banche”, né avrebbe “fornito le ragioni sulla base delle quali è stato affermato il reato di riciclaggio (peraltro inesistente)”.

Orbene deve, al riguardo, ribadirsi – comunque – che la normativa in base alla quale il Ministero ha, nella fattispecie, agito non postula necessariamente la compresenza di un reato dl riciclaggio, ma sanziona anche la sola omessa segnalazione di operazioni sospette comunque ritenute sussistenti per l’accennato “vorticoso giro di operazioni” così come valutato dalla Giudice del merito alla stregua del proprio logico assunto motivazionale”.

La svolta censura qui in esame, per di più relativa a questione che non risulta come già  svolta in precedenza, si risolve – comunque – in una impropria istanza di riesame della qualificazione di operazioni come sospette.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in subordine) la violazione di varie nome di legge in relazione alle “altre ragioni contenute nelle osservazioni di cui alla lettera dell’Avv. Villani del 16/7/2013, nonché quelle del Prof. Avv. Ranieri Razzante” relative – in sostanza – ad un apprezzamento di asserzioni della Corte di merito.

4.- Con il quarto motivo la Banca ricorrente si duole, sempre in subordine, della violazione della L. n. 197 del 1991, art. 3, in contrapposizione al D.lgs. n. 231 del 1997 ed ancora della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

Tanto, riassumendo in breve, in quanto non vi sarebbe stato alcun obbligo di segnalazione poiché i fondi oggetto delle operazioni non provenivano da reato.

5.- I motivi 3. e 4., trattati congiuntamente, non possono essere accolti in quanto inammissibili: al di là  di ogni altra considerazione sulle “osservazioni alla lettera” innanzi accennate, entrambi i motivi si incentrano su questioni che non risultano essere state poste in precedenza nel corso del giudizio e che involgono – in ogni caso – un riesame del merito decisorio non più possibile in questa sede.

6.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese, ivi incluse quelle prenotate a debito per l’Amministrazione, seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la Banca ricorrente al pagamento in favore del Ministero controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà  atto della sussistenza dei presupposti: per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2018


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Le sanzioni per l’omessa segnalazione di operazioni sospette ai fini della legge antiriciclaggio non presuppongono l’esistenza di un reato di riciclaggio”, Magistra Banca e Finanza, 23 aprile 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-sanzioni-per-lomessa-segnalazione-di-operazioni-sospette-ai-fini-della-legge-antiriciclaggio/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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Argomenti: antiriciclaggio