Nota a: Cass. Civ. – SS.UU., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303, Pres. MAMMONE, Rel. DE CHIARA
Di Gaetano Maria Porretti, Avvocato
ABSTRACT:
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, hanno:
– da un lato escluso che l’art. 2-bis D.L. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, possa qualificarsi come “norma di interpretazione autentica” dell’art. 644, comma 4, c.p., aderendo così alla tesi sul punto proposta dalla Sez. I Civile;
– dall’altro, ritenuto che il carattere “innovativo” di tale disposizione non valesse comunque ad escludere le commissioni di massimo scoperto dalla verifica sull’usura, in quanto l’art. 644 c.p. include in tale valutazione tutte le “commissioni” e/o “remunerazioni” del credito, tra le quali rientrano anche le c.m.s., per la loro “natura corrispettiva” rispetto al credito.
La soglia cui raffrontare le commissioni di massimo scoperto in concreto applicate ai fini dell’usura viene dalle Sezioni Unite:
– definita “C soglia”;
– individuata nella “percentuale media” di tali commissioni pubblicata nei DD.MM. fino al 31/12/2009, aumentata del 50%.
In ipotesi di sforamento della soglia da parte delle c.m.s., non è peraltro detto che si configuri usura delle condizioni applicate (“Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “C soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”), dovendo essere fatta “una valutazione complessiva delle condizioni applicate.”
* * *
1) LA DECISIONE ED IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO.
Con la SENTENZA DEL 20 GIUGNO 2018 N. 16303 – Pres. MAMMONE, Rel. DE CHIARA, le SS.UU. della S.C. di Cassazione si sono pronunciate in tema di c.m.s. ai fini dell’usura, più in particolare, sulla rilevanza o meno della c.m.s. per i rapporti ante art. 2-bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto in sede di conversione dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 [inteso o meno quale norma di interpretazione “autentica” dell’art. 644, comma 4, c.p., quale riscritto dalla L. 7 marzo 1996 n. 108 (art. 1) e s.m. ed i.].
Prima di procedere con l’analisi della motivazione e delle considerazioni scaturenti, val la pena subito evidenziare che questo è il principio di diritto enunciato:
“Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” .
2) LA VICENDA.
In ambito di insinuazione ad un passivo fallimentare, la SS.UU. hanno regolato l’impugnazione, da parte di una Banca, del rigetto – da parte del Tribunale (Napoli) – dell’opposizione ex art. 98 L.F. avverso l’originario decreto da parte del Giudice Delegato di non ammissione del credito, determinato anche dall’avvenuto riscontro – asseritamente da parte degli Organi del Fallimento – di un “sistematico” superamento del tasso soglia mercè il conteggio anche della c.m.s., sulla scorta della Giurisprudenza Penale di Legittimità .
Il tutto, relativamente a rapporti bancari esauritisi ante art. 2-bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto in sede di conversione dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2.
Viene accolto il terzo motivo di ricorso e, pertanto, cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale a quo in diversa composizione.
3) LE TESI CONTRAPPOSTE.
Molto in sintesi, come noto nella Giurisprudenza di Legittimità si fronteggiavano due tesi:
- quella per lo più attribuibile alla Sezione II Penale (sentenza 19 febbraio 2010 n. 12028, ribadita nelle sentenze 14 maggio 2010 n. 28743, 23 novembre 2011 n. 46669 e 3 luglio 2014 n. 28928), secondo cui il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p., comma 4, era tale da dover includere – ai fini della verifica del superamento della soglia di cui alla L. n 108/96 – senz’altro anche la c.m.s., sì da conferire all’art. 2-bis L. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto in sede di conversione dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2 natura “interpretativa”, quindi, “retroattiva”, quindi, da applicarsi anche ai rapporti precedenti
- quella per lo più attribuibile alla Sezione I Civile (sentenze 22 giugno 2016 n. 12965 e 3 novembre 2016 n. 22270, di segno diametralmente opposto, sì da conferire rilevanza della c.m.s. ai fini della verifica del superamento della soglia di cui alla L. n 108/96, solo ai rapporti insorti successivi all’entrata in vigore della predetta norma (art. 2-bis L. 29 novembre 2008 n. 185, introdotto in sede di conversione dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2).
Di talchè, la rimessione alle SS.UU. e la relativa decisione.
4) LA MOTIVAZIONE.
Ampia ed articolata, per maggiore comodità ed organicità di esposizione, riporto le parti che, a mio sommesso avviso, rilevano maggiormente, comunque rimandando al testo integrale.
“(”¦) 6.1. la nozione di commissione di massimo scoperto che viene qui in considerazione è quella indicata dalla Banca d’Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del T ai fini della legge sull’usura (”¦). In esse si legge che tale commissione «nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto.” (”¦) Questa definizione, per l’esattezza, compare testualmente per la prima volta nell’aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti (”¦).
6.2. Il contrasto rilevato dall’ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite è insorto, come accennato, tra la Seconda Sezione penale e la Prima Sezione civile. (”¦)
6.3. Ritengono queste Sezioni Unite che l’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, cit., non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell’art. 644, quarto comma, cod. pen. (”¦)
6.3.2. La ragione per cui va escluso il carattere interpretativo di tale disposizione consiste nel rilievo (già formulato dai richiamati precedenti della Prima Sezione civile) che il suo testo non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma contiene, anzi. Chiarissimi indizi di senso contrario.
Depongono, infatti, nel senso della natura innovativa della disposizione sia l’espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa, in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia «resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni», sia la previsione, al comma 3 (poi abrogato dal d.l. n. 1 del 2012, cit.), che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».
Né il carattere interpretativo della norma potrebbe plausibilmente essere riferito non già alla disciplina della determinazione in astratto del T , bensì alla sola disciplina della rilevazione del superamento in concreto del tasso soglia, vale a dire non al comma terzo, primo periodo, bensì al comma quarto dell’art. 644 cod. pen., da interpretarsi dunque nel senso che le commissioni di massimo scoperto siano computate nel calcolo del TEG applicato in concreto, pur essendone previsto il computo ai fini della determinazione del T (e dunque del tasso soglia). Nessuna espressa indicazione in tal senso, infatti, si ripete risulta dal testo legislativo. Inoltre una tale asimmetria contrasterebbe palesemente con il sistema dell’usura presunta come delineato dalla legge n. 108 del 1996, la quale definisce alla stessa maniera (usando le medesime espressioni: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia – all’art. 644, comma quarto, cod. pen. – gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia – all’art. 2, comma 1, legge n. 108 cui rinvia l’art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen. – gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del T e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto; con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri sono gli stessi.
6.4. L’esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008 non è decisiva, però, per la soluzione della questione, che qui interessa, della rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta secondo la disciplina vigente nel periodo anteriore alla data dell’entrata in vigore di tale disposizione, e dunque in particolare quanto ai rapporti esauritisi in tale periodo (”¦).
6.4.1. Infatti la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto (”¦) non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall’art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del T), attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.
Nei precedenti della Prima Sezione civile sopra richiamati e in parte della dottrina, tuttavia, si sottolinea la circostanza che i decreti ministeriali (”¦) non includono le commissioni di massimo scoperto nel computo del T, e quindi del tasso soglia, sicché sarebbe illegittimo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto (”¦).
Tale obiezione non è persuasiva.
L’indicata esigenza di omogeneità , o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del T prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del T non includono nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione (”¦). La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tener conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del T e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell’usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale).
6.4.2. L’ipotesi di illegittimità dei decreti sotto tale profilo, tuttavia, non avrebbe fondamento, perché non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo, che qui interessa, anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, cit. Dell’ammontare medio delle C , espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia pure a parte (in calce alla tabella dei T ), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nelle più volte richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996 e come successivamente aggiornate sino al febbraio 2006, le quali chiariscono che «la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali» e che «il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata» (”¦).
La presenza di tale dato nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione (”¦) tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia: nel che si sostanzia, appunto, la funzione propria dei decreti in questione, la quale è dunque adempiuta. (”¦)
La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.
Ebbene, anche la rilevazione dell’entità delle C è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008. La circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel T strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che (”¦) viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell’istituto. (”¦)
6.4.3. la comparazione di cui trattasi si rivela soltanto più complessa (peraltro non eccessivamente), perché le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (a differenza degl’interessi, si calcolano sull’ammontare della sola somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo), devono conseguentemente essere oggetto di comparazione separata – ancorchè coordinata – rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del T . (”¦)
Secondo tali indicazioni, la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato e al raffronto di esso con il tasso soglia, «il confronto tra l’ammontare percentuale della C praticata e l’entità massima della C applicabile (cd. C soglia), desunta aumentando del 50% l’entità della C media pubblicata nelle tabelle». (”¦) Peraltro – prosegue la Banca di Italia – l’applicazione di commissioni che superano l’entità della “C soglia” non determina di per sé l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della C percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “C soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».
Tali modalità (cui fa sostanzialmente cenno la stessa Cass. Sez. Prima civile n. 12965 del 2016, cit.) appaiono rispettose del dettato normativo (”¦)”.
Di talchè, il principio di diritto enunciato ed integralmente riportato al precedente punto 1).
5) LA SENTENZA IN SINTESI.
Come anticipato, le SS.UU. hanno elaborato una tesi “intermedia” tra le due contrapposte
Infatti:
- da un lato hanno escluso che l’art. 2-bis L. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, possa qualificarsi come “norma di interpretazione autentica” dell’art. 644, comma 4, c.p., aderendo così alla tesi sul punto proposta dalla Sez. I Civile;
- dall’altro, hanno ritenuto che il carattere “innovativo” di tale disposizione non valesse comunque ad escludere tali commissioni dalla verifica sull’usura, in quanto l’art. 644 c.p. include in tale valutazione tutte le “commissioni” e/o “remunerazioni” del credito, tra le quali rientrano anche le c.m.s., per la loro “natura corrispettiva” rispetto al credito.
Inoltre, se è vero che nei DD.MM. fino al 31/12/2009 le c.m.s. non rientravano nel calcolo del TEGM, nei medesimi decreti tali commissioni venivano comunque rilevate nella loro “percentuale media”, sì da consentire comunque di operare un raffronto rispetto alla “soglia” usura.
Tuttavia, sembra chiaro che tale “soglia” non possa essere quella prevista per gli interessi (corrispettivi), atteso che le c.m.s. per l’appunto non rientrano nel calcolo del TEGM, “essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi (”¦).”, così che le c.m.s. applicate fino al 31/12/2009 devono essere “(”¦) oggetto di comparazione separata (”¦)”.
Ebbene, la soglia cui raffrontare le c.m.s. in concreto applicate ai fini dell’usura viene:
- definita “C soglia”;
- individuata nella “percentuale media” di tali commissioni pubblicata nei DD.MM. fino al 31/12/2009, aumentata del 50%.
Ciò:
- secondo le indicazioni della Banca d’Italia contenute nel Bollettino di Vigilanza n. 12 dicembre 2005 e richiamate nella stessa sentenza delle SS.UU.;
- considerato altresì che prima del D.L. 70/2011 conv. con modifiche nella L. 106/2011 il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà (mentre per il periodo successivo, ovviamente va utilizzato il “nuovo” sistema di calcolo ivi previsto).
Inoltre, anche in ipotesi di sforamento di tale soglia da parte delle c.m.s., non è detto che si configuri usura delle condizioni applicate (“Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “C soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”).
Infatti, sempre richiamando le indicazioni della Banca d’Italia contenute nel suddetto Bollettino di Vigilanza, le SS.UU. evidenziano che va fatta “una valutazione complessiva delle condizioni applicate.”
Può accadere infatti che le c.m.s. siano sopra “soglia” e gli interessi siano sotto “soglia”.
Di talchè, l’eventuale “sforamento” e/o “eccedenza” della c.m.s. rispetto alla suddetta “C soglia” va solo compensato con l’eventuale margine e/o differenza tra la soglia prevista per gli interessi (corrispettivi) – che in parallelo potremmo chiamare “T soglia” – e gli interessi in concreto praticati.
6) BREVI CONSIDERAZIONI E QUADRO GENERALE.
Oltre a quanto già sin qui desumibile, l’importanza e l’aspetto che a mio sommesso avviso ritengo più che positivo di tale sentenza, sta anche nel fatto che le SS.UU. evidenziano che il confronto ai fini dell’usura va fatto solo tra dati “omogenei”.
Di talchè:
- gli oneri non rientranti nel calcolo dei tassi medi di cui ai DD.MM. di rilevazione, non possono soggiacere alla “soglia” usura che ne deriva, ma necessitano di una “comparazione separata”;
- è da ritenersi scongiurato e confutato ogni tentativo di azzeramento toùt court degli interessi.
Ebbene e come noto, i DD.MM. non includono (includevano) in tale calcolo i tassi di mora, che, pertanto, non possono essere soggetti alla stessa soglia dei “corrispettivi”.
Anzi e per quanto suddetto, tra le pieghe della motivazione pare evincersi che le SS.UU. ritengano possibile il confronto con la “soglia” usura solo con riferimento agli oneri che costituiscono “corrispettivo” del credito, quali certamente non sono gli interessi di mora.
Infatti, la sentenza in commento rimarca come sia proprio la natura “corrispettiva” delle c.m.s. a farle rientrare nelle previsioni di cui all’art. 644 c.p. (L. n. 108/96) [“La presenza di tale dato (rilevazione delle c.m.s., n.d.r.) nei decreti ministeriali è sufficiente per escludere la difformità degli stessi rispetto alle previsioni di legge, perché consente la piena comparazione (”¦) tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete e il tasso soglia (”¦)”].
Pertanto, data anche la indubbia natura “risarcitoria” e non “corrispettiva” delle “penali” e/o degli interessi di mora, si dovrebbe:
- o escludere tali voci dal vaglio sull’usura;
- o quantomeno operare una loro “valutazione separata” e/o “diversa” rispetto agi interessi corrispettivi [salvo poi a verificare come da farsi (maggiorazione del 2,1% ?)];
- o quantomeno operare analoga “coordinazione” e/o “compensazione” nel rapporto tra tassi di mora e tassi corrispettivi, sicché l’eventuale sforamento dei tassi di mora si dovrebbe poter compensare con l’eventuale “margine” dei corrispettivi.
Ovviamente ed anche ai fini delle migliori difese, tale sentenza va ragguagliata con lo status complessivo della Giurisprudenza anche più recente, da cui sembrano saldi i seguenti principi (e salvo altri e più specifici, anche da parte della Giurisprudenza di Merito):
- FINE DELL’USURA “SOPRAVVENUTA” [ Civ. – SS.UU., sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675 – Pres. RORDORF, Rel. DE CHIARA, con il seguente principio di diritto: “Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.), con riferimento: i) sia alle clausole dei contratti stipulati ante entrata in vigore della L. n. 108/96 e successivamente ancora in corso (e per la cui problematica vi era stata la rimessione alle SS.UU.); ii) sia alle clausole dei contratti stipulati post entrata in vigore della L. n. 108/96, tutto di recente ribadito (Cass. Civ. – Sez. I, ordinanza 19 aprile 2018, n. 9762 – Pres. CRISTIANO, Rel. IOFRIDA)];
- “UTILE PER INUTILE NON VITIATUR” [ Civ. – Sez. 1^, ordinanza 15 settembre 2017, n. 21470, Pres. DOGLIOTTI, Rel. FALABELLA, che, proprio con riferimento all’art. 1815, comma 2, c.c., ha chiarito che: i) per “clausola” deve intendersi la singola disposizione pattizia, indipendentemente dall’essere contenuta in un’unica disposizione contrattuale; ii) la sanzione della nullità per usurarietà degli interessi non può colpire la pattuizione nella sua totalità , ma solo su quella parte eventualmente eccedente la “soglia”; iii) gli interessi non eccedenti la “soglia” sono sempre e comunque dovuti, tutto sì pronunciato in tema di contratto di c/c e relativa apercredito, ma con principio di carattere generale, quindi, ben riferibile anche ad altre fattispecie contrattuali (mutuo, etc.)];
- IN TEMA DI USURA, L’ONERE DI ALLEGAZIONE E DI PROVA DA PARTE DI CHI LA CONTESTA DEVE ESSERE PRECISO E VA VALUTATO RIGOROSAMENTE [ Civ. – Sez. V1^, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2311, Pres. AMENDOLA, Rel. CIRILLO, che nel confermare in toto i principi affermati in tema di usura “sopravvenuta” dalle suddette SS.UU. si lascia apprezzare anche per il seguente, ulteriore profilo contenuto nella pur succinta motivazione: “(”¦) il punto centrale della questione, e cioè la genericità della tesi della parte oggi ricorrente la quale, specificando soltanto l’entità dei tassi anno per anno con l’indicazione dei tassi soglia, non consente di ritenere pacifica l’esistenza dell’usurarietà , risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una c.t.u. esplorativa”. “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell’opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l’aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l’altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando il tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario (”¦)”, quindi, una specificazione di non poco conto, andando ad incidere, gravandolo ulteriormente, sull’onere di allegazione, prima che di prova, a carico della Parte che contesta una simile ipotesi];
- IN TEMA DI CONTESTAZIONE DI RAPPORTI DI C/C PER ANATOCISMO, ETC. E CON RICHIESTA DI RIPETIZIONE, L’ONERE DI ALLEGAZIONE E DI PROVA E’ A CARICO DI CHI AGISCE, DEVE ESSERE ANALITICO E VA VALUTATO RIGOROSAMENTE [ Civ. – Sez. VI^, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24948, Pres. GENOVESE, Rel. FALABELLA), più che favorevole, siccome riporta “sulla retta via” i principi in tema di onere della prova e quantomai utile per contrastare quell’orientamento che sta(va) prendendo piede in seno alla medesima S.C., pericolosissimo nella misura in cui, qualificando le azioni non come “di ripetizione d’indebito”, ma “di rendiconto”, l’onere di produrre tutta la documentazione (e quindi della prova) sarebbe (stato) tutto e sempre in capo alla Banca, capace di provare l’adempimento (dell’obbligo di rendiconto) solo producendo essa tutta la documentazione e così giustificando la qualunque (istanze ex art. 119 T.U.L.B. in corso di causa, CC.TT.UU. ed ordini di esibizione documentale ritenute non più “esplorative”, ee/cc prodotti dal cliente anche tardivamente rispetto ai termini di rito, solo in sede di oo.pp., etc.)];
- L’ONERE “DI ALLEGAZIONE” IN GENERE E’ SEMPRE A CARICO DI CHI AGISCE, DEVE ESSERE ANALITICO E VA VALUTATO RIGOROSAMENTE, TALE PER CUI SE NON ADEGUATAMENTE ASSOLTO RENDE INUTILE LA PROVA [ Civ. – Sez. III^, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24607, Pres. CHIARINI, Rel. ROSSETTI, più che favorevole, siccome conferma, in via generale (anche se in tema di contenzioso in ambito di r.c.), i principi sull’onere di allegazione, che e come noto, si accompagna, anzi, precede l’onere della prova, tale per cui se manca una puntuale e tempestiva allegazione dei fatti a fondamento della pretesa è inutile la prova (produzione documentale) di quei fatti, siccome non costituenti il thema decidendum].
Ci sarà modo e tempo per discutere ed argomentare oltre, ma tale sentenza è da valutarsi senz’altro positivamente.
Gaetano Maria Porretti, “Le Sezioni Unite della Cassazione in tema di Commissioni di Massimo Scoperto e di Usura (Cass. Civ. – SS.UU., sentenza 20 giugno 2018, n. 16303)”, Magistra Banca e Finanza, 25 giugno 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/le-sezioni-unite-della-cassazione-in-tema-di-commissioni-di-massimo-scoperto-e-di-usura-cass-civ-ss-uu-sentenza-20-giugno-2018-n-16303/.
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