L’efficacia pubblicitaria dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del pignoramento delle quote di una S.r.l.

Di Cecilia Trevisi, Avvocato

17 febbraio 2006

Il Registro delle Imprese è un tipico strumento di pubblicità  soggettiva. Esso assolve all’esigenza di rendere conoscibile l’esercizio dell’attività  imprenditoriale mediante la diffusione di fatti ed atti concernenti gli operatori economici che svolgono codeste attività .

Detto registro è stato introdotto nel nostro ordinamento con il codice civile del 1942, ciononostante la sua attuazione è avvenuta solamente a partire dal 1993 (l. 29 dicembre 1993 n. 580).(cfr.: Antonio Pavone La Rosa “Trattato di diritto commerciale- il registro delle imprese” – Giappichelli ed. – 2001 – pag. 9).

La forma che comunemente assume la pubblicità  attuata mediante l’iscrizione nel registro delle imprese è quella c.d. dichiarativa, l’iscrizione si pone come requisito di efficacia (esterna) dell’atto per cui essa è richiesta.

I terzi non possono invocare l’ignoranza dei fatti (e degli atti) dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta (c.d. efficacia positiva dell’iscrizione). Per contro, finché la pubblicazione non è compiuta, il fatto o l’atto ad essa sottoposto non svolge i suoi effetti nei confronti dei terzi, salvo che questi abbiano altrimenti notizia della situazione non pubblicata (c.d. efficacia negativa dell’iscrizione).

La riforma del diritto societario, attuata con il d. lgs.6/2003, si è occupata di disciplinare in modo espresso l’ipotesi relativa alla necessità  di iscrivere o meno nel Registro delle Imprese il pignoramento delle quote di s.r.l. ponendo fine, in tal modo, al contrasto giurisprudenziale che si era sviluppato attorno alla predetta questione.

In particolare il testo vigente dell’art. 2471 c.c. prevede espressamente che “La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società  e successivamente iscrizione nel registro delle imprese. [”¦]”. L’iscrizione nel registro delle imprese del pignoramento di quote ha la funzione di rendere inefficaci nei confronti del creditore pignorante gli eventuali trasferimenti della quota successivi alla iscrizione del pignoramento.

La previsione contenuta nel nuovo testo dell’art. 2471 c.c. costituisce una logica conseguenza dell’obbligo di iscrizione nel medesimo registro dei trasferimenti volontari delle quote medesime (art. 2472 c.c.).

Non si tratta di una forma richiesta ad substantiam, in quanto tra le parti la cessione di quote ha effetto per la mera manifestazione del consenso, ma svolge chiaramente la funzione di rendere opponibile ai terzi la cessione e l’acquisto, così che tra due acquirenti della medesima quota, prevarrà  il diritto di colui che ha iscritto per primo anche se il suo titolo sia successivo (“il trasferimento delle quote della società  a responsabilità  limitata, in quanto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese”¦, è opponibile ai terzi solo quando sia stato effettuato tale adempimento, non essendo sufficiente l’iscrizione nel libro soci”¦che disciplina solo l’opponibilità  del trasferimento nei confronti della società ” cfr. Tribunale di Padova,14 aprile 2003 in Gius 2003, 1912).

Colui che acquista la quota ha l’onere di verificare le vicende della quota medesima e, qualora sulla stessa sia iscritto un pignoramento, sarà  soggetto al pregiudizio dell’espropriazione, ciò significa che non sono efficaci in pregiudizio del creditore pignorante gli atti di alienazione delle quote sottoposte a pignoramento, conseguentemente, il procedimento esecutivo procede e produce i suoi effetti come se questi atti non fossero compiuti.

Al creditore è richiesto (al fine dell’operatività  dell’opposizione del pignoramento verso i terzi) di provare, attraverso una semplice certificazione, che alla data dell’iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, il debitore risultava titolare di quote della società  medesima.

In merito al trasferimento delle quote di una s.r.l. nessun rilievo riveste l’aggiornamento dell’elenco dei soci posto che la pubblicità  che rileva, come sé visto, è quella contenuta nel Registro delle Imprese.

Difatti la funzione rivestita dall’iscrizione di atti o fatti nel Libro Soci riguarda esclusivamente i rapporti che intercorrono tra socio e società .

In definitiva, l’iscrizione nel Registro delle Imprese svolge una funzione esterna: socio – terzi. L’iscrizione nel Libro Soci, invece, svolge una funzione interna: socio-società .

Per comprendere appieno la differenza tra le due forme pubblicitarie si consideri l’ipotesi del trasferimento di quote di una s.r.l.: l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha, come si è visto, la funzione di rendere efficace (conoscibile) nei confronti dei terzi il trasferimento, l’iscrizione nel Libro Soci, invece, regola l’efficacia del trasferimento delle quote rispetto all’esercizio dei diritti sociali (a tal proposito: “l’efficacia del trasferimento delle quote nei confronti della società  e la conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali dipendono in via esclusiva dall’annotazione nel libro dei soci, la quale ultima è unicamente subordinata all’esibizione di un titolo formalmente idoneo a trasferire la titolarità  della quota, previamente depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese ”¦” Tribunale di Bologna 22 marzo 2000 in Società  2000, 1466; e ancora: “il cessionario della quota è legittimato all’esercizio dei diritti sociali a tre condizioni: l’idoneità  della forma dell’atto all’iscrizione nel registro delle imprese”¦il deposito dell’atto presso il registro delle imprese per l’iscrizione nello stesso e l’iscrizione nel libro soci”¦il sistema stabilito dalla legge ha lo scopo evidente di condizionare l’efficacia nei confronti della società  del trasferimento, perseguita con la richiesta di iscrizione nel libro soci, all’efficacia nei confronti dei terzi del trasferimento stesso, perseguita con il deposito per l’iscrizione presso il registro delle imprese” Tribunale di Milano 5 maggio 2003 in Giustizia a Milano 2003, 54).


Come citare questo articolo

Cecilia Trevisi, “L’efficacia pubblicitaria dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del pignoramento delle quote di una S.r.l.”, Magistra Banca e Finanza, 17 febbraio 2006, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lefficacia-pubblicitaria-delliscrizione-nel-registro-delle-imprese-del-pignoramento-delle-quote-di-una-s-r-l/.

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