Legittimazione del singolo coerede di domandare alla banca l’intero credito del de cuius caduto in successione – Necessità  dell’atto notorio sulla qualità  di erede

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Significative e proficue precisazioni dell’ABF di Milano a proposito del rapporto tra coeredi e banca

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

Nota a: ABF, Collegio di Milano – Decisione N. 23009 del 14/10/2019 (pubblicata il 20/4/2020)

 

Il Collegio milanese, in relazione ai motivi di doglianza avanzati dal coerede testamentario, ha formulato le seguenti significative e proficue precisazioni:

  • l’eccezione dell’intermediario in ordine alla possibile assenza di legittimazione del singolo coerede a pretendere lo sblocco dei conti del de cuius, non appare fondata. In materia, è di recente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 27252/2018), il quale, sulla scia di recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417 del 20/11/2017 (per la quale il coerede può far valere il credito del de cuius nella sua interezza senza che sia necessario che dimostri di agire anche nell’interesse degli altri coeredi e quindi della comunione), ha affermato che “il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità  del ricorso deducendo la necessità  del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà  efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente”.
  • la disposizione di cui all’art. 48 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), “Divieti e obblighi a carico di terzi”, che chiaramente non consente lo sblocco dei beni ereditari in assenza della presentazione della Dichiarazione di Successione, ha sicuramente natura imperativa ed è frutto di una valutazione del legislatore che potrebbe essere sindacata solo sul piano della costituzionalità  e non certamente su quello dell’opportunità  o non opportunità  di preservare la riservatezza di notizie più o meno private. Del resto anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5305/2013) ha avuto modo di chiarire che l’art. 48, comma 4, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore. Del resto anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5305/2013) ha avuto modo di chiarire che l’art. 48, comma 4, impone al debitore un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore.
  • Il ricorrente ritiene che, ai fini dell’accertamento dei presupposti per consentire all’intermediario di liberare i beni ereditari, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  già  prodotta debba essere sufficiente. L’intermediario ritiene invece necessaria la consegna non di una semplice dichiarazione sostitutiva, ma di un atto notorio. A sostegno della sua tesi:
  • (i) richiama l’art. 2 del DPR n. 445/2000 secondo cui, nei rapporti fra privati, la sostituzione dell’atto notorio con la dichiarazione sostitutiva è consentita solo se i privati vi consentano;
  • (ii) ribadisce, comunque, che la dichiarazione sostitutiva e l’atto notorio hanno una attendibilità  diversa e rientrerebbe nella piena discrezionalità  della banca, alla luce delle circostanze concrete, richiedere l’atto notorio.

Secondo l’ABF milanese, la richiesta della banca appare legittima.

Nell’ambito di rapporti non con la P.A., ma tra privati, non si può configurare l’obbligo di una delle parti di accettare comunque (anche quando non si ritenga sufficientemente garantita) la dichiarazione sostitutiva invece dell’atto notorio (v. al riguardo anche Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 12065/2014).


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana - Legale d'impresa, “Legittimazione del singolo coerede di domandare alla banca l’intero credito del de cuius caduto in successione – Necessità  dell’atto notorio sulla qualità  di erede”, Magistra Banca e Finanza, 21 aprile 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/legittimazione-del-singolo-coerede-di-domandare-alla-banca-lintero-credito-del-de-cuius-caduto-in-successione-necessita-di-un-atto-notorio-sulla-qualita-di-erede/.

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