Di Maurizio Tidona, Avvocato
L’art. 642, c. 1, c.p.c. dispone che se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, “ingiunge” al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.
Il titolo esecutivo per eccellenza è quello giudiziale e cioè la sentenza di condanna in un processo. [1]
Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 c.p.c.), le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 c.p.c.), la condanna provvisionale (art 278 c.p.c. secondo comma), i provvedimenti cautelari, nonché il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice (ad esempio quello disposto dall’art 410 c.p.c. per il processo del lavoro).
Sono invece titoli esecutivi stragiudiziali quelli formati al di fuori del processo.
Sono titoli esecutivi stragiudiziali (art 474 c.p.c.), la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l’assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta, l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 c.p.c.).[2]
Il credito della banca consacrato in un atto ricevuto da notaio, è quindi titolo esecutivo in forza del quale la banca può iniziare l’esecuzione senza necessità di dovere ottenere un provvedimento giudiziale.
Come è, ad esempio, per un mutuo fondiario.
La Cassazione ha però osservato che al fine di verificare se un contratto di mutuo sia considerabile titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre controllare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo (se esistente), se il contratto di mutuo contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. [3]
Solo in tal caso il contratto di mutuo, quale atto ricevuto dal notaio, costituirà titolo esecutivo in forza del quale la banca avrà diritto di iniziare l’esecuzione, senza necessità di alcun provvedimento giudiziale.
Secondo la giurisprudenza, non è invece – ad esempio – titolo esecutivo l’atto pubblico con il quale sia costituita ipoteca volontaria in favore di una banca da parte di società terze a garanzia di un’obbligazione fideiussoria futura che la banca medesima abbia promesso di prestare per garantire un finanziamento da concedersi alla società debitrice principale da parte di mutuante estero non ancora identificato, nel contesto di un’operazione bancaria di credito di firma. [4]
L’atto pubblico non è qui titolo esecutivo in favore della banca, nei confronti della predetta debitrice principale, dal momento che l’atto non contiene l’assunzione di un’obbligazione da parte del debitore principale nei confronti della banca.
Egualmente, il contratto di apertura di credito, con il quale la banca si obblighi a tenere a disposizione della controparte una certa somma per un certo tempo, con contestuale costituzione di ipoteca a garanzia del credito derivante dall’eventuale utilizzazione e nei limiti dell’utilizzazione della somma messa a disposizione, ancorché stipulato con rogito notarile notificato in forma esecutiva, non è titolo esecutivo perché il debito nasce non con la messa a disposizione della somma bensì con l’effettiva utilizzazione della stessa da parte del debitore. [5]
L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, oppure se la banca produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (art. 642, c. 2, c.p.c.).
Sul grave pregiudizio nel ritardo, gli esempi sono molti: esistenza di decreti ingiuntivi notificati da altri creditori o atti di precetto; protesti di assegni o cambiali; segnalazioni in centrale dei rischi da parte di altri intermediari, bilanci depositati perennemente in perdita oppure con improvvise perdite; dismissioni sospette di beni immobili; messa in liquidazione della società ; ripetuti inadempimenti di debitori ceduti per somme anticipate dalla banca, venir meno di garanzie promesse o concesse; ogni altra concreta avvisaglia di una situazione economica deteriorata o in pericolo di deterioramento.
Sulla documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, la giurisprudenza ha osservato che deve trattarsi di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto di credito fatto valere, con una valenza probatoria che dia maggior certezza della esistenza del credito stesso e renda probabile l’assenza di contestazioni. [6]
Esempio si può avere nel riconoscimento del debito da parte del cliente, ma anche, seppure meno forte, nella richiesta di rinnovo del fido senza che il cliente abbia mai contestato alcunché (il rinnovo del fido alle medesime condizioni dimostra l’esistenza del credito ed anche la inesistenza di contestazioni attuali, quantomeno al momento della richiesta sottoscritta dal debitore).
Valenza probatoria che è comunque valutabile liberamente dal magistrato.
[1] Dopo la riforma operata dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, il codice di procedura civile riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell’appello su richiesta dell’appellante in presenza di “gravi e fondati motivi” (art. 283 e 351 c.p.c.).
[2] Art. 474 c.p.c. (Titolo esecutivo): “[I]. L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. [II]. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. [III]. L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma”.
[3] Cass. n. 17194/2015.
[4] Cass. n. 17886/2011.
[5] Tribunale Napoli, sent. del 2 febbraio 2002 (in Giur. merito 2003, 57).
[6] Tribunale Milano, sent. del 12 dicembre 2006 (in Giur. it. 2007, 10, 2276).
Maurizio Tidona, “L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo richiesto dalla banca”, Magistra Banca e Finanza, 1 marzo 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lesecuzione-provvisoria-del-decreto-ingiuntivo-richiesto-dalla-banca/.
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