Nota a Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5630 del 7 marzo 2017
Di Maurizio Tidona, Avvocato
Per l’art. 1936 c.c. è fideiussore colui che obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui. [1]
In generale, la fideiussione può anche essere prestata per un’obbligazione condizionale o futura; in tali ipotesi però la volontà del fideiussore di impegnarsi al pagamento del debito altrui – che abbia futura venuta ad esistenza – deve essere espressamente manifestata. [2] [3]
La fideiussione si estende difatti, di norma e salvo patto contrario, a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive, ma non si estende invece, in mancanza di una espressa manifestazione di volontà in tal senso, a debiti diversi o successivi a quelli originari, se non espressamente voluto e dichiarato dal fideiussore nel proprio impegno di garanzia.
La Corte, con la sentenza in commento, ha affermato che la fideiussione rilasciata a garanzia di una specifica concessione di credito (nella specie, due aperture di credito ipotecario) si estingue non solo quando il creditore riceva il pagamento da parte dell’obbligato principale ma anche nell’ipotesi in cui il debito garantito sia sostituito o rimodulato con altro accordo di pagamento tra la banca e l’obbligato principale (nella specie, con la concessione di un finanziamento all’obbligato principale), senza che il fideiussore si sia impegnato espressamente a garantire debiti diversi o futuri rispetto a quelli originariamente garantiti.
Nella fattispecie decisa dalla Corte, il fideiussore sosteneva in particolare che l’estinzione della garanzia dallo stesso prestata per i debiti dell’obbligato principale (espressamente individuati in due aperture di credito in conto corrente) era conseguita alla circostanza della concessione da parte della banca all’obbligato principale di alcuni finanziamenti in rinnovo/ristrutturazione del debito di cui alle concessioni di credito originarie.
Nel caso affrontato, la banca aveva cioè concluso con l’obbligato principale un nuovo accordo, prevedente la sostituzione del debito originario con altro debito, destinato a sostituire quello precedente, per cui vi era invece fideiussione.
La banca, nel caso particolare, non ha potuto provare che il fideiussore, in occasione della sottoscrizione delle iniziali aperture di credito, avesse voluto estendere il proprio impegno di garanzia anche ad eventuali fatti modificativi, futuri, del debito garantito; e cioè che il fideiussore si fosse impegnato oltre l’estinzione del debito originario, se fossero venuti ad esistenza nuovi e diversi debiti.
Secondo la Corte, nell’ipotesi in cui l’obbligazione originaria si estingua non in conseguenza del pagamento ma di una nuova pattuizione sul debito (tra il creditore e l’obbligato principale) si realizza difatti la c.d. “estinzione non satisfattiva” del debito, che si ha quando un debito sia sostituito con altro, anche se di eguale consistenza al primo, senza che il creditore abbia ricevuto alcun pagamento.
Ogni qualvolta un debito si estingua, anche in modo non satisfattivo (e cioè senza alcun pagamento), per la sostituzione con altro debito concordato tra creditore e obbligato principale, l’impegno fideiussorio deve prevedere, per la Corte, tale evenienza, con una manifestazione di volontà prevedente anche il nuovo ed eventuale debito, altrimenti estinguendosi la fideiussione insieme al debito originario (seppure il creditore non abbia ricevuto alcun pagamento).
Secondo la Corte, difatti, anche ove manchi il pagamento da parte dell’obbligato principale, “non rileva che l’estinzione dell’obbligazione possa essere stata oggettivamente non satisfattiva per il creditore, cioè neppure che il formale pagamento con cui quella è avvenuta sia dovuto alla messa a disposizione di altre liquidità o disponibilità da parte dello stesso creditore originario, il cui effettivo credito complessivo non sia quindi diminuito, ma venga in certo modo ristrutturato o sostituito nella sua composizione”.
In altri termini, il debito originario, in forza della sostituzione con altro debito, si estingue.
La garanzia, se non diversamente disposto, cessa conseguentemente anch’essa di avere efficacia per il futuro, non sussistendo più il debito per cui era stata prestata.
Secondo la Corte, per evitare l’estinzione della garanzia, in tali ipotesi, è necessario che il creditore dimostri l’esistenza di “specifiche pattuizioni contrattuali tra garante e creditore sull’identificazione, quale tempo o quale modo di soddisfacimento, di un rimborso con determinate caratteristiche o perfino con peculiari modalità di provvista”.
Altrimenti la garanzia prestata per il debito originario, ristrutturato o comunque sostituito con altro, cessa di avere efficacia nello stesso momento in cui il creditore ed il debitore principale pattuiscono la ristrutturazione o sostituzione del debito, pattuendone uno nuovo pur senza alcun pagamento del precedente.
La Corte, su tali presupposti, ha espresso il seguente principio di diritto:
“in difetto di valida allegazione e prova di diversa specifica previsione contrattuale, la fideiussione si estingue quando dell’obbligazione principale si verifica l’estinzione, senza che rilevino le modalità di quest’ultima o le fonti della provvista del debitore principale e, in particolare, senza che rilevi in contrario la circostanza che l’estinzione stessa abbia avuto luogo in base ad ulteriori finanziamenti o condotte di tolleranza da parte del medesimo creditore, le quali non abbiano così diminuito la posizione debitoria complessiva”.
[1] Art. 1936 (Nozione) c.c.: “[I]. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. [II]. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.
[2] Art. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali) c.c.: “[I]. La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.
[3] Art. 1937 (Manifestazione della volontà ) c.c.: “[I]. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”.
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Maurizio Tidona, “L’estinzione della fideiussione nel caso in cui il debito garantito sia sostituito con altro finanziamento e la garanzia non preveda tale eventualità ”, Magistra Banca e Finanza, 6 luglio 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lestinzione-della-fideiussione-nel-caso-in-cui-il-debito-garantito-sia-sostituito-con-altro-finanziamento-e-la-garanzia-non-preveda-tale-eventualita/.
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