L’evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza sui crediti deteriorati

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

Secondo gli ultimi dati disponibili, a fine marzo 2019 il volume degli NPL (non performing loans) detenuto dalle banche significative europee ammontava a 587 miliardi di euro, pari al 3,7 per cento del totale dei crediti erogati, con una diminuzione di 413 miliardi rispetto a dicembre 2014. Alla consistente riduzione dello stock di esposizioni deteriorate hanno concorso principalmente le iniziative intraprese dalle Istituzioni europee (Commissione europea, Consiglio dell’UE e BCE), nella considerazione che l’accumulo di crediti di dubbia esigibilità  nei bilanci delle banche limita la loro capacità  di erogare nuovi prestiti e frena la ripresa dell’economia.

Tra le misure adottate in ambito europeo per ricondurre la consistenza degli NPL entro livelli fisiologici rilevano, in particolare, le seguenti:

  • linee guida per le banche sui crediti deteriorati emanate dalla BCE a marzo 2017;
  • Piano d’azione del Consiglio europeo per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa dell’11 luglio 2017;
  • Addendum alle linee guida della BCE, pubblicato a marzo 2018;
  • aspettative di vigilanza riguardo agli accantonamenti per le consistenze di NPL, rese note attraverso un comunicato stampa dell’11 luglio 2018;
  • Regolamento (UE) 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR) relativo alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate;
  • proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (COM (2018) 135 definitivo);
  • Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE (non performing exposure), adottata dalla BCE il 22 agosto 2019.

Le linee guida del marzo 2017 contengono raccomandazioni e definiscono le misure, i processi e le migliori prassi che le banche dovrebbero adottare nella gestione delle attività  deteriorate. Le guidelines riguardano tutte le esposizioni deteriorate (NPE), le garanzie escusse (foreclosed assets) e le esposizioni in bonis con elevato rischio di degrado, come le esposizioni “sotto osservazione” (watch-list) e le esposizioni in bonis oggetto di concessioni (forborne).

In base alle indicazioni contenute nel documento della BCE, l’Autorità  di vigilanza europea si attende che le banche con livelli elevati di NPL definiscano strategie idonee ad affrontare il problema delle consistenze di crediti deteriorati. In breve, è richiesto alle banche di dotarsi di una strategia di gestione degli NPL, definita sulla base di un’autoanalisi delle proprie capacità  gestionali, del contesto ambientale e delle caratteristiche dei portafogli deteriorati, accompagnata dall’elaborazione di piani operativi di breve e medio-lungo termine contenenti indicazioni puntuali sulla tempistica e le modalità  di recupero delle esposizioni inesigibili. Sulla scorta dei risultati di tale autovalutazione, le banche dovranno altresì esaminare tutte le opzioni strategiche disponibili, eventualmente anche combinandole, tra cui mantenimento delle posizioni in bilancio, cessione e/o cancellazione anche tramite operazioni di cartolarizzazione, affidamento in outsourcing a intermediari specializzati, avvio di procedure di insolvenza o composizione per via extragiudiziale per il recupero del credito erogato[1].

L’Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati specifica le attese dell’Autorità  di vigilanza europea sui livelli di accantonamento minimi per le esposizioni che dal 1° aprile 2018 saranno classificate come crediti deteriorati (calendar provisioning). Più specificatamente, la BCE propone che le banche svalutino integralmente i nuovi crediti deteriorati non garantiti (unsecured) entro 2 anni dal momento in cui sono stati classificati come tali e quelli garantiti (secured) entro 7 anni[2].

L’Addendum integra e rafforza le linee guida nel promuovere prassi di accantonamento e cancellazione più tempestive, al fine di evitare che consistenze eccessive di NPL di elevata anzianità  e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari. La nuova misura si applica a tutte le banche significative vigilate direttamente dalla BCE. Ancorché esso, analogamente alle linee guida, non abbia carattere vincolante, le banche sono tenute a motivare qualsiasi scostamento rispetto alla nuova guidance della BCE.

Come anticipato, nel luglio 2017 il Consiglio dell’UE ha approvato un Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati nel settore bancario. Il Piano d’azione delinea un approccio incentrato su una combinazione di politiche complementari in quattro ambiti: vigilanza; riforma strutturale dei regimi di insolvenza e recupero dei crediti; sviluppo di mercati secondari per le attività  deteriorate; promozione della ristrutturazione del sistema bancario. Punti qualificanti dell’action plan sono il Regolamento 650/2019 sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate e la proposta di direttiva per promuovere lo sviluppo di un mercato secondario paneuropeo degli NPL.

Il Regolamento 630/2019 stabilisce il trattamento prudenziale, nel contesto di primo pilastro[3], per le esposizioni deteriorate[4] derivanti da prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 imponendo una deduzione dai fondi propri per i crediti deteriorati non sufficientemente coperti da accantonamenti o altre rettifiche. L’obiettivo della misura è quello di incoraggiare le banche ad attuare una gestione proattiva e tempestiva delle esposizioni deteriorate. Il trattamento prudenziale si applica pienamente:

  • per le NPE non garantite, dopo 3 anni dalla classificazione come esposizioni deteriorate;
  • per le NPE assistite da garanzie reali su immobili e i prestiti sugli immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile ai sensi del Regolamento 630/2019, dopo 9 anni dalla classificazione come esposizioni deteriorate;
  • per le altre NPE garantite, dopo 7 anni dalla classificazione come esposizioni deteriorate.

Il Regolamento delinea inoltre il percorso di convergenza verso la piena applicazione per le esposizioni garantite e non garantite con meno di 3/7/9 anni dalla classificazione come esposizioni deteriorate.

La proposta di direttiva è finalizzata al raggiungimento di due principali obiettivi: i) incentivare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’UE, attraverso una disciplina armonizzata dei soggetti che gestiscono e riscuotono i crediti (credit servicers) e di quelli che acquistano tali assets (credit purchasers); ii) ottimizzare l’efficienza delle procedure di recupero dei crediti insoluti introducendo un meccanismo di escussione extragiudiziale delle garanzie. È previsto infatti che banche e debitori – al di fuori delle ipotesi di credito al consumo, espressamente escluse dall’ambito di applicazione del meccanismo – possano concordare in anticipo uno strumento accelerato di recupero del valore dei debiti coperti da garanzia reale (accelerated extrajudicial collateral enforcement procedure).

In seguito all’adozione del Regolamento, che è entrato in vigore il 26 aprile 2019, la BCE ha deciso di rivedere le proprie aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati definiti nell’ Addendum alle linee guida. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • l’ambito di applicazione delle aspettative di vigilanza per le nuove NPE sarà  limitato alle esposizioni deteriorate derivanti da prestiti erogati prima del 26 aprile 2019, che non sono soggetti al trattamento di primo pilastro. Le NPE derivanti da crediti erogati a partire dal 26 aprile 2019 saranno assoggettate al primo pilastro. Tuttavia, la BCE potrebbe applicare misure di secondo pilastro[5] qualora le circostanze le rendessero indispensabili;
  • i calendari definiti per i relativi accantonamenti prudenziali, il percorso di graduale convergenza verso la piena applicazione e la suddivisione delle esposizioni garantite, nonché il trattamento delle NPE assistite da garanzie o assicurate da un’agenzia ufficiale per il credito all’esportazione sono stati allineati con il trattamento di primo pilastro delle NPE previsto dal Regolamento 630/2019.

Le aspettative di vigilanza per le consistenze delle esposizioni deteriorate al 31 marzo 2018 rimangono immutate rispetto alle lettere inviate alle banche nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Come sottolineato nel documento del 22 agosto scorso, sono tre le principali differenze tra il trattamento delle NPE nell’ambito del primo pilastro (CRR) e l’approccio di secondo pilastro della BCE. Anzitutto il trattamento di primo pilastro definito dal CRR impone alle banche di operare una deduzione dai fondi propri “automatica” qualora le esposizioni deteriorate non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o altre rettifiche. Le aspettative della vigilanza della BCE riguardo agli accantonamenti prudenziali nell’ambito del secondo pilastro non sono invece vincolanti e seguono un approccio multifase (avvio del dialogo di vigilanza; discussione approfondita nel corso del dialogo di vigilanza; eventuale applicazione di una misura di vigilanza di secondo pilastro in sede di SREP). In secondo luogo, il trattamento di primo pilastro e l’approccio di vigilanza nell’ambito del secondo pilastro differiscono leggermente in termini di calibrazione del calendario: 2/7 anni di anzianità  per le NPE non garantite/garantite nell’ambito del secondo pilastro rispetto a 3/7/9 anni di anzianità  per le NPE non garantite/garantite (non da immobili)/garantite (da immobili). Infine, vi è una significativa differenza in termini di ambito di applicazione: il trattamento di primo pilastro riguarda soltanto le NPE che deriveranno da nuovi prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019, mentre non si applicherà  mai alle consistenze già  esistenti di NPE e ai crediti in bonis presenti nei bilanci bancari che sono stati erogati prima del 26 aprile 2019 e in futuro potrebbero assumere la qualifica di deteriorati.

Nonostante i progressi compiuti, il livello aggregato degli NPL permane ancora elevato nel settore bancario europeo rispetto agli standard internazionali. I crediti deteriorati continuano infatti a rappresentare un rischio, anche se minore, per la redditività  delle banche più colpite, per la crescita economica e la stabilità  finanziaria di alcuni Stati membri[6]. Di qui l’auspicio della BCE che la tendenza flettente dei crediti deteriorati si consolidi in tempi rapidi, “finché le condizioni economiche resteranno favorevoli”[7].

 

NOTE:

[1] Cfr. al riguardo Pezzuto A., Linee guida per i crediti deteriorati, in Dirigenza Bancaria, n. 186/2012017. Gallo G., I crediti deteriorati. Tecniche di gestione negoziale: cessione e ristrutturazione, in www.dirittobancario.it, luglio 2019.

[2] Analoga iniziativa è stata avviata dalla Banca d’Italia che, nel gennaio 2018, ha pubblicato le linee guida in materia di gestione di crediti deteriorati rivolte alle banche meno significative italiane. Nel documento si sottolinea che le nuove linee guida si pongono in sostanziale continuità  con l’approccio di supervisione seguito dall’Istituto e sono coerenti con la guidance della BCE. In analogia a quanto previsto dalle linee guida della BCE, si richiede alle banche di dotarsi di una strategia formalizzata volta a ottimizzare la gestione dei crediti deteriorati, massimizzandone i recuperi, che tenga conto delle proprie capacità  gestionali, del contesto esterno e delle caratteristiche dei portafogli deteriorati, e individui una combinazione efficiente delle diverse azioni possibili per il recupero dei crediti. Cfr. al riguardo Pezzuto A., Linee guida dell’Autorità  di vigilanza sui crediti deteriorati, in Dirigenza Bancaria, n. 189/2018.

[3] Tale termine sta ad indicare i requisiti giuridicamente vincolanti concernenti l’ammontare minimo di capitale che ogni banca deve detenere ai sensi del Regolamento CRR.

[4] Ai sensi dell’art. 47-bis del Regolamento 630/2019, rientrano tra le esposizioni deteriorate i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell’ente: a) gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista; b) gli impegni all’erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l’eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

[5] Tale termine sta ad indicare i requisiti patrimoniali aggiuntivi che gli enti creditizi possono essere chiamati a soddisfare per contribuire a fronteggiare rischi specifici che lo riguardano non (adeguatamente) coperti nell’ambito del primo pilastro.

[6]Alla fine del terzo trimestre del 2018 in Grecia, Cipro, Bulgaria, Portogallo e Italia i crediti deteriorati si ragguagliavano, rispettivamente, al 47,3, 37,4, 13,6, 12,6 e 12,4 per cento del totale dei crediti erogati al settore privato.

[7] BCE, Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE, 22.8.2019.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “L’evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza sui crediti deteriorati”, Magistra Banca e Finanza, 10 settembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/levoluzione-del-quadro-regolamentare-e-di-vigilanza-sui-crediti-deteriorati/.

Attribuzione della fonte

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