Ipoteca concessa per un mutuo collegato ad una serie indefinita di successivi contratti di concessione di credito. Possibili invalidità 

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Nota a Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5630 del 7 marzo 2017

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

La questione affrontata dalla Corte con la decisione in commento è relativa alla conservazione dell’ipoteca concessa per un mutuo collegato ad una serie indefinita di successivi contratti di concessione di credito, le cui condizioni non erano però compiutamente identificate nel contratto di mutuo originario.

Nella specie, trattavasi di una concessione di un mutuo ipotecario che conteneva il riferimento a successive aperture di credito in conto corrente, che si dichiaravano garantite dall’ipoteca, ma le cui condizioni contrattuali ed economiche sarebbero state di volta in volta successivamente determinate.

La Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto che l’ipoteca collegata ad una serie indefinita di future aperture di credito (o qualsiasi altra concessione di credito) sia inefficace ogni qualvolta le condizioni economiche e contrattuali dei crediti futuri (quelli che l’ipoteca vorrebbe garantire) non siano specificate in modo completo sin dall’origine, ma rimesse a successive e specifiche manifestazioni di volontà , divenendo il contratto originario, nella sostanza, un mero “contratto quadro” per future operazioni non sufficientemente individuate.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con la sentenza in commento, è il seguente:

“Il titolo costitutivo dell’ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità  in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità , l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità  di un’ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già  esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di fruizione di una apertura di credito mista o atipica, ma le condizioni economiche e contrattuali dei quali siano rimesse a successive pattuizioni, con un mero generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del contenuto di quelli”.

Il principio era stato già  sostanzialmente affermato dalla Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 18325 del 27 agosto 2014, che si era così espressa:

“Deve escludersi la possibilità  di un’ipoteca per crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già  in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell’art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già  esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi”.

La Corte, nella decisione qui commentata, aggiunge che la disposizione dell’art. 2852 c.c. [1], che ammette la costituzione di una ipoteca anche per crediti soltanto eventuali e futuri, richiede tuttavia che “si tratti di crediti che possano nascere in dipendenza di un rapporto già  esistente”.

L’inefficacia dell’ipoteca originaria consegue nella specie, per la Corte, “quando il credito che si vorrebbe garantire dipende non in via diretta ed immediata dall’accordo stretto fra creditore e debitore al momento della concessione dell’ipoteca, ma da una o più ulteriori successive manifestazioni di volontà , sostanzialmente libere e discrezionali, in quanto prive di ogni effettivo vincolo giuridico con la precedente, per non essere da quella in alcun modo determinate”.

La “dipendenza” di cui all’art. 2852 c.c. è esclusa in particolare – secondo la Corte – quando il nesso tra l’ipoteca ed il credito da garantire sia in concreto reciso dalla preponderanza causale di una nuova manifestazione di volontà  (necessaria per specificare il debito), in quanto la pattuizione iniziale sia non solo vaga ed indeterminata, ma soprattutto “pure irrimediabilmente indeterminabile, da non poter costituire l’oggetto di valide obbligazioni giuridicamente coercibili”.

L’assoluta indeterminatezza e la totale indeterminabilità  del contenuto dei futuri contratti di mutuo o finanziamento, secondo la Corte “”¦ elidono in radice la configurabilità  di un’obbligazione giuridicamente rilevante avente ad oggetto la stipula di quelli e, al contempo, la possibilità  di ricondurre i contratti successivi ”¦ ad un qualunque vincolo giuridicamente rilevante”.

L’ipoteca, secondo la decisione in commento, può essere pertanto concessa e iscritta anche per futuri crediti, oltre quello originario (c.d. accessorietà  della ipoteca), ma questi devono necessariamente essere, a pena di nullità , sufficientemente descritti ed individuati nel titolo, a sua volta richiamato nelle note di iscrizione dell’ipoteca (c.d. soggettività  dell’ipoteca). (si veda anche: Cass. n. 23669/2006 [2]).

Sulla necessità  di un collegamento funzionale predeterminato tra l’ipoteca ed i crediti a cui essa acceda, anche futuri ed eventuali, è peraltro principio di diritto indiscusso – confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità  -, “che l’ipoteca debba avere uno stretto nesso di subalternità  funzionale, essendo il suo scopo indissolubilmente legato all’appagamento di un interesse esterno alla sua fattispecie genetica, sicché essa “non può… aver vita se non come fonte di una situazione che accede ad altra situazione” [3] (si veda anche: Cass. n. 18325/2014).

Il titolo costitutivo dell’ipoteca, per tutto ciò – secondo la Corte, nella decisione qui analizzata – “deve contenere, a pena di nullità , l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria” [4] (si veda anche: Cass. n. 3997/2000 [5]).

E “con specifico riferimento ai rapporti bancari, deve ritenersi che il cliente possa concedere ipoteca alla banca non solo per debiti già  costituiti o contestualmente creati, con contratti anteriori o coevi, ma anche per debiti che insorgeranno in prosieguo, in base all’esecuzione di tali contratti e per effetto dei patti in essi inseriti” [6] (così anche: Cass. n. 2786/1994; Cass. n. 17886/2011 [7]).

Secondo la Corte, nella decisione in commento, la “dipendenza, rilevante ai fini dell’efficacia del vincolo ipotecario, è evidentemente esclusa quando il credito che si vorrebbe garantire dipende non in via diretta ed immediata dall’accordo stretto fra creditore e debitore al momento della concessione dell’ipoteca, ma da una o più ulteriori successive manifestazioni di volontà , sostanzialmente libere e discrezionali, in quanto prive di ogni effettivo vincolo giuridico con la precedente per non essere da quella in alcun modo determinate”.

E questo perché: “a tali ulteriori manifestazioni di volontà  non può riconoscersi allora, se non altro ai fini che qui rilevano e cioè dell’efficacia dell’ipoteca, l’effetto di alterare, ad ipoteca già  concessa, i termini e le condizioni del privilegio costituito a favore del creditore ipotecario, né tanto meno l’idoneità  di mutare le clausole determinative del credito garantito secondo l’incontrollata discrezionalità  successiva del debitore e del singolo creditore originario, a consacrazione di una instabilità  della par condicio creditorum rimessa extra ordine a questi ultimi (o, più verosimilmente, alla parte forte di tale rapporto e cioè al creditore che un tale accordo abbia imposto al debitore o al garante)”.

Tutto quanto premesso, nella medesima decisione, la Corte “esclude, ad esempio, la validità  di un’ipoteca a garanzia di un generale contratto che si esaurisca in un “accordo di tipo programmatico o preliminare, costitutivo del diritto-dovere di stipulare determinati successivi contratti, nel concorso di determinate circostanze”, il quale “non può essere il titolo immediato e diretto dei crediti-debiti che insorgano con la conclusione ed esecuzione di detti successivi contratti” (si veda anche: Cass. n. 2786/1994 [8]).

Su tali presupposti, la Corte, con la decisione in commento, ha affermato che “deve escludersi la possibilità  di un’ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già  esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di fruizione di una apertura di credito mista o atipica, ma le condizioni economiche e contrattuali dei quali siano rimesse a successive pattuizioni, con un mero generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del contenuto di quelli”.

[1] Art. 2852 (Grado dell’ipoteca) c.c.: “[I]. L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già  esistente”.

[2] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 23669 del 6 novembre 2006: “L’accessorietà  dell’ipoteca – che può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito – ne denota la mancanza di autonomia rispetto all’obbligazione garantita; l’ipoteca non può, quindi, essere ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente. La specialità  soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall’art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità  stessa del vincolo ipotecario, sono necessarie l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. Il connotato dell’accessorietà  (che poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità  legale) comporta, pertanto, l’estinzione dell’ipoteca una volta affermata la simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa; e la specialità  soggettiva dell’ipoteca implica l’inestensibilità  della garanzia ipotecaria all’obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al rapporto per la quale era stata prevista” (nella specie la Corte ha escluso che l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa sia stata la volontà  delle parti).

[3] La Cassazione a sezioni unite (ss.uu. n. 3947 del 15 febbraio 2010) aveva affermato in proposito che l’accessorietà , “sebbene non implichi necessariamente una assoluta ed univoca dipendenza del rapporto di garanzia dal rapporto garantito è peraltro un carattere indefettibile del concetto stesso di garanzia, siccome costantemente e tradizionalmente interpretato nel nostro ordinamento e rispondente del resto ad una nozione comunemente accettata: riconducendosi appunto il senso primordiale del concetto, anche esterno al mondo giuridico, ad un oggetto esterno o diverso al rapporto di garanzia in sé considerato, cui il garante è istituzionalmente ed originariamente estraneo ed al quale sceglie di aggiungere il rapporto ulteriore in cui egli è invece protagonista, a rafforzamento del primo ed al fine di influire sulle vicende (sovente a partire da quella genetica e perfino onde determinare positivamente le parti di quello a concluderlo) del medesimo o comunque di influenzare l’autoregolamentazione di questo”.

[4] Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5630 del 7 marzo 2017: “È noto (così, testualmente, già  Cass. 06/1/2006, n. 23669) che “l’ipoteca può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito (c.d. accessorietà  della ipoteca), il quale deve essere, a pena di nullità , sufficientemente descritto e individuato nel titolo, a sua volta richiamato nelle note di iscrizione (c.d. soggettività  dell’ipoteca)”; che, inoltre, “l’accessorietà  dell’ipoteca ne denota la mancanza di autonomia rispetto all’obbligazione garantita”, mentre “la specialità  soggettiva, espressamente affermata dall’art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità  stessa del vincolo ipotecario, è necessaria l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza, che attiene all’individuazione del contenuto sostanziale del credito garantito e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. L’accessorietà  – sebbene non implichi necessariamente “una assoluta ed univoca dipendenza del rapporto di garanzia dal rapporto garantito”, come si esprime Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3947 – è peraltro un carattere indefettibile del concetto stesso di garanzia, siccome costantemente e tradizionalmente interpretato nel nostro ordinamento e rispondente del resto ad una nozione comunemente accettata: riconducendosi appunto il senso primordiale del concetto, anche esterno al mondo giuridico, ad un oggetto esterno o diverso al rapporto di garanzia in sé considerato, cui il garante è istituzionalmente ed originariamente estraneo ed al quale sceglie di aggiungere il rapporto ulteriore in cui egli è invece protagonista, a rafforzamento del primo ed al fine di influire sulle vicende (sovente a partire da quella genetica e perfino onde determinare positivamente le parti di quello a concluderlo) del medesimo o comunque di influenzare l’autoregolamentazione di questo”.

[5] Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 3997 del 3 aprile 2000: “Il titolo costitutivo dell’ ipoteca , al fine di soddisfare il requisito della specialità  in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità , l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità  di un’ ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell’art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già  esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare “il rapporto già  esistente” dal quale il credito può nascere”.

[6] Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 5630 del 7 marzo 2017: “Costituisce estrinsecazione di tali principi l’orientamento ermeneutico di questa Corte, al quale è convinta opinione del Collegio che sia doveroso assicurare continuità , in base al quale “la relazione fra rapporto in corso e credito futuro, al fine della riferibilità  al secondo della garanzia ipotecaria, deve essere, alla stregua del citato art. 2852 c.c., di “dipendenza” e, quindi, esige che il credito stesso trovi in quel rapporto non fonte indiretta o mero collegamento, ma titolo ed origine causale”, sicché, “con specifico riferimento ai rapporti bancari, deve ritenersi che il cliente possa concedere ipoteca alla banca non solo per debiti già  costituiti o contestualmente creati, con contratti anteriori o coevi, ma anche per debiti che insorgeranno in prosieguo, in base all’esecuzione di tali contratti e per effetto dei patti in essi inseriti” (Cass. 23/03/1994, n. 2786; Cass. 31/08/2011, n. 17886); ciò che peraltro esclude, ad esempio, la validità  di un’ipoteca a garanzia di un generale contratto che si esaurisca in un “accordo di tipo programmatico o preliminare, … costitutivo del diritto-dovere di stipulare determinati successivi contratti, nel concorso di determinate circostanze”, il quale “non può essere il titolo immediato e diretto dei crediti-debiti che insorgano con la conclusione ed esecuzione di detti successivi contratti” (Cass. n. 2786 del 1994, cit.)”.

[7] Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 17886 del 31 agosto 2011: “L’atto pubblico con il quale venga costituita ipoteca volontaria in favore di una banca da parte di società  terze a garanzia di un’obbligazione fideiussoria futura che la banca medesima abbia promesso di prestare per garantire un finanziamento da concedersi alla società  debitrice principale da parte di mutuante estero non ancora identificato, nel contesto di un’operazione bancaria di credito di firma, non può costituire titolo esecutivo in favore della banca medesima nei confronti della predetta debitrice principale ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. (nel testo vigente prima della sostituzione compiuta con l’art. 2, comma 3, lett. e, del d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005) dal momento che tale atto non contiene l’assunzione di un’obbligazione da parte del debitore principale nei confronti dell’istituto bancario. Ne consegue la nullità  del pignoramento eseguito in virtù di tale titolo invalido, dalla banca che abbia agito in regresso per il rimborso del pagamento eseguito in virtù della fideiussione assunta”.

[8] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2786 del 23 marzo 1994: “La garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già  esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già  esistenti ( art. 2852 cod. civ.), non può essere validamente concessa, in sede di apertura di credito “di firma”, con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà  in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell’ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente”.

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Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Ipoteca concessa per un mutuo collegato ad una serie indefinita di successivi contratti di concessione di credito. Possibili invalidità ”, Magistra Banca e Finanza, 23 giugno 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/linefficacia-dellipoteca-concessa-per-mutui-riferiti-a-successive-concessioni-di-credito-le-cui-condizioni-economiche-e-contrattuali-non-siano-definite-sin-dallorigine/.

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