Di Michele Miraglia, Avvocato
Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia – Università Sapienza, Roma
Marzo 2013
Il presente contributo si propone di riportare brevemente alcuni cenni in ordine agli strumenti di politica monetaria islamici ed all’accesso degli intermediari finanziari musulmani nei sistemi di pagamento.
Quanto alla prima questione, è noto che tutti i principali strumenti riguardanti la gestione operativa della politica monetaria[1] sono interest based e, pertanto, non facilmente conciliabili con i principi coranici della finanza islamica[2].
Tali problematiche, a ben vedere, determinano non poche criticità nella gestione della banca islamica, che corre sovente il rischio di trovarsi di fronte al problema della difficoltà di procacciarsi liquidità ovvero a quello di mantenere prudenzialmente elevati livelli di riserve in eccesso.
Lasciando da parte le soluzioni di politica monetaria adottate negli Stati con economie completamente islamizzate[3], nei contesti convenzionali occidentali si è posto il problema di come sia possibile armonizzare il rispetto dei principi religiosi della sharÄ«”˜ah con le esigenze di gestione della liquidità comuni a tutti gli intermediari bancari, e quindi anche a quelli islamici[4].
Ed infatti, a livello di Eurosistema è previsto il regime della riserva obbligatoria presso la banca centrale, con la remunerazione della riserva medesima al tasso ufficiale della B.C.E.; è possibile che la B.C.E. esenti delle istituzioni, ma in via eccezionale e residuale, secondo quanto stabilito dal Regolamento BCE/2003/9, così come si può detenere la riserva obbligatoria presso la banca centrale tramite un intermediario.
Ebbene, alla luce di una tale previsione, è evidente che, stante il su richiamato divieto di ribÄ'[5], la costituzione della riserva obbligatoria direttamente da parte dell’istituto di credito islamico presso la banca centrale non è sharÄ«”˜ah-compliant e quindi non ammesso, proprio a causa della remunerazione della riserva medesima.
Secondo alcuni, risultando alquanto remota l’ipotesi dell’esenzione delle banche islamiche ai sensi del Regolamento BCE/2003/9, l’obbligo di costituire la riserva obbligatoria da parte di queste potrebbe essere adempiuto per il tramite di un intermediario ovvero direttamente, ma con la rinuncia alla remunerazione della stessa.
Per quanto attiene, invece, agli altri strumenti di politica monetaria, ed in particolare alle operazioni di rifinanziamento principale e di mercato aperto[6], anch’esse incorrerebbero nel divieto di ribÄ’, con la conseguenza che, sebbene relegate in una posizione di marginalità e di svantaggio competitivo rispetto alle banche convenzionali, quelle islamiche andrebbero incontro a maggiori criticità circa il rischio liquidità , ma non sarebbe aprioristicamente impedito loro di operare nello Spazio Economico Europeo.
Considerazioni analoghe a quelle appena svolte in ordine all’Eurosistema possono sostanzialmente effettuarsi con riguardo al mercato britannico, nel quale il regime della riserva presso la banca centrale, pur non essendo caratterizzato dalla obbligatorietà , ma da una adesione volontaria, è comunque remunerato al tasso ufficiale della Bank of England e, pertanto, confliggente con l’ormai noto divieto di ribÄ'[7]. Un tale sbarramento si riflette a cascata sulle operazioni di mercato aperto della banca centrale, per partecipare alle quali è richiesto il requisito dell’adesione al regime della riserva, nonché su quelle fondate sul ricorso sia alle standing facilities che alle lending o deposit facilities, tutte sempre basate su tassi di interesse calcolati applicando uno spread al tasso ufficiale[8].
Le banche musulmane del Regno Unito – a meno che non siano interne a gruppi bancari tradizionali, nel qual caso le esigenze di liquidità vengono assicurate dalla società capo-gruppo – sono costrette o a detenere attività liquide in eccesso per fronteggiare improvvisi bisogni di cassa ovvero a ricorrere ai tipici strumenti della finanza islamica, diffusi anche nelle aree asiatiche, quali le operazioni di commodity murÄbahah, così di fatto relegando la gestione della liquidità ad una dimensione privatistica[9].
Una tale gestione del problema della liquidità , che ha degli elevati costi di transazione e che è fondata su strumenti contrattuali non negoziabili sul mercato secondario, ha portato alla nascita di mercati interbancari islamici regolamentati, quali ad esempio il L.M.C. in Bahrein e l’I.I.M.M. in Malesia[10], molto più adatti a facilitare la trasmissione degli impulsi di politica monetaria, ma ancora non molto sviluppati proprio a causa della mancanza di una standardizzazione e di una armonizzazione delle caratteristiche finanziarie degli strumenti ivi scambiati.
Per quanto attiene, infine, alla questione dell’accesso degli intermediari finanziari musulmani nei sistemi di pagamento, risulterà interessante verificare se essi possano o meno utilizzare, direttamente o indirettamente, i sistemi di pagamento all’ingrosso TARGET2-Banca d’Italia e al dettaglio BI-COMP[11].
Per quanto attiene al sistema TARGET2-Banca d’Italia, non essendo previsto alcun tasso d’interesse sul conto detenuto dall’intermediario presso la banca centrale e quindi non incorrendosi nel divieto di ribÄ’, non parrebbe essere a priori preclusa la partecipazione diretta[12] delle banche islamiche al sistema, ovviamente sempre a condizione che esse abbiano avuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria dalla Banca d’Italia o dall’autorità di vigilanza di un altro Stato Membro dell’Unione Europea, se operanti in Italia con proprie succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi.
Analoghe conclusioni possono trarsi con riguardo agli intermediari che partecipano al sistema non già in via diretta, ma mediante le modalità della partecipazione indiretta[13] e del multi-addressee access[14]. Mentre, per quanto riguarda l’ulteriore modalità della titolarità di addressable BIC[15], non intercorrendo tra il titolare di addressable BIC e la Banca d’Italia alcun rapporto contrattuale né alcuna interazione in fase di scambio e/o di regolazione dei pagamenti, essa potrebbe riguardare anche delle banche islamiche non ancora riconosciute come “banche”.
Sempre relativamente al sistema TARGET2-Banca d’Italia, è previsto che la banca centrale, per far fronte agli sfasamenti incassi/pagamenti cui può andare incontro una banca nel corso della giornata operativa ovvero per consentire agli intermediari partecipanti diretti del sistema di gestire in modo accentrato la liquidità disponibile, rispettivamente eroghi credito infragiornaliero[16] o adotti la funzionalità del c.d. liquidity pooling[17]. Questi due strumenti sono riservati esclusivamente ai partecipanti diretti del sistema TARGET2-Banca d’Italia e possono anche riguardare gli intermediari islamici, purché, oltre ad essere partecipanti diretti, siano riconosciuti come banche e siano insediati nel territorio nazionale.
Quanto, invece, al sistema BI-COMP, bisogna distinguere tra i due suoi sottosistemi, “Dettaglio” e “Recapiti locale”, il primo relativo allo scambio ed al regolamento di bonifici ed incassi commerciali e comunque di operazioni non documentali, il secondo attinente agli assegni bancari e postali.
Ebbene, mentre l’utilizzo del sottosistema “Dettaglio” richiede come requisito necessario per l’accesso la partecipazione diretta al sistema TARGET2-Banca d’Italia, per poter usufruire dell’altro sottosistema “Recapiti locali” non è richiesto ciò. Pertanto, l’intermediario islamico che non partecipi direttamente al sistema TARGET2-Banca d’Italia può utilizzare il sottosistema “Recapiti locali”, non potendo però accedere al sottosistema “Dettaglio”.
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[1] Essi sono la gestione delle riserve bancarie presso la banca centrale, le operazioni di mercato aperto e le standing facilities. Per approfondimenti, cfr. SUNDARAJAN V. et al., Monetary Operations and Government Debt Management Under Islamic Banking, in IMF Working paper, 1998, n. 144.
[2] Sia consentito rinviare, per approfondimenti in merito, a MIRAGLIA M., Banche islamiche: criticità del sistema e profili di regolamentazione. Prospettive di armonizzazione, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, 2011, 4, pp. 337-35
[3] In Sudan sono stati adottati i Central Bank MushÄrakah Certificates (CMCs), certificati di tipo azionario PLS emessi contro la partecipazione della banca centrale al capitale delle banche commerciali; mentre in Iran, si è sviluppato il National Participation Paper (NPP) – uno strumento monetario, basato sul contratto di mushÄrakah, volto al finanziamento dello stato, ma che può essere utilizzato anche per condurre operazioni di mercato aperto, oltre ai Central Bank Participation Paper (CBPP) e ad un regime di riserva obbligatoria non remunerata. Per approfondimenti sul punto e sulla questione della politica monetaria, cfr. BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), 2010, n. 73, p. 50.
[4] Nei contesti convenzionali asiatici, e principalmente in Bahrein, Kuwait, Indonesia e Malesia, le banche islamiche possono ottenere finanziamenti dalle banche centrali tramite svariati strumenti, basati prevalentemente sul principio del mudÄrabah o su sukÅ«k.
[5] Per ulteriori approfondimenti sull’evoluzione dottrinale del divieto di ribÄ’, cfr. CEPPI F., Il divieto degli interessi nel diritto musulmano e le banche islamiche, in Federalismi.it, 29 giugno 2011, p. 7; COMAIR-OBEID, Les contracts en droit musulman des affaires, Parigi, 1995, p. 46; DOUALIBI, La Theorie de l’usure en droit musulman, in Travaux de la semaine internazionale de droit musulman, Parigi, Sirey, 1953, p. 139. Come riferito da MAWLAWI, Dirasat hawl ar-riba wa l-fawa’id wal masrid, Beyrouth, 1990, p. 32, in un’economia di tipo capitalistico, il risparmiatore, che affida i suoi denari accumulati attraverso l’impegno ed il lavoro, ha diritto di essere protetto dall’inflazione e di ricevere un giusto interesse come corrispettivo del denaro affidato alla banca; e ciò al fine di preservare il suo potere di acquisto.
[6] Si tratta per lo più di contratti repo a tasso fisso o variabile a seconda dei casi o prestiti garantiti da un collaterale. Il repo è un’abbreviazione di repurchase agreement e costituisce uno strumento di gestione del denaro a breve, una specie di “pronti contro termine”: dei due contraenti uno vende un titolo in contanti e allo stesso tempo si impegna a riacquistare quel titolo allo scadere di un breve periodo (dall’overnight a qualche mese), dietro pagamento del prezzo originario aumentato dell’interesse. E’ usato dalle banche centrali per aggiungere o togliere liquidità al sistema bancario.
[7] Nessuna delle banche islamiche ad oggi operanti nel Regno Unito, infatti, è compresa nell’elenco delle banche aderenti allo schema di riserva pubblicato dalla Bank of England.
[8] Le standing facilities sono operazioni di credito effettuate dalla B.C.E. e dalle banche centrali nazionali con istituti creditizi ed altri operatori di mercato. Sono previste dall’art. 18 dello Statuto del S.E.B.C. come strumenti di politica monetaria e si suddividono in: marginal lending facilities (operazioni di rifinanziamento marginale) mediante le quali le controparti possono ottenere liquidità dalla banca centrale a brevissima scadenza e ad un tasso prestabilito; deposit facilities (depositi overnight) che consentono il deposito presso le banche centrali, e ad un tasso prefissato, degli eccessi di liquidità giornaliera.
[9] In questo contratto, la banca con eccedenza di liquidità acquista dei metalli sul London Metal Exchange per poi rivenderli ad una controparte contro un pagamento differito ad un prezzo eguale al prezzo di acquisto dei metalli sul LME più un mark-up (murÄbahah). In un’altra versione del contratto, i fondi interbancari sono utilizzati per eseguire una transazione di tipo murÄbahah in una qualsiasi materia prima, con i proventi pagati alla banca che offre i fondi.
[10] Per approfondimenti, al riguardo, sia consentito rinviare a MIRAGLIA M., Il ruolo delle istituzioni internazionali nel fenomeno finanziario islamico ed i possibili profili di intervento delle autorità interne, in Magistra, Banca e Finanza – www.tidona.it – ISSN: 2039-7410, 2013.
[11] TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale e in moneta di banca centrale di pagamenti in euro ed è utilizzato per regolare operazioni di politica monetaria e in cambi dell’Eurosistema, operazioni immesse nei sistemi di compensazione per i pagamenti di importo rilevante o al dettaglio, nonché qualunque altro ordine di pagamento diretto ai partecipanti a TARGET2. Il sistema, che opera sulla base della Single Shared Platform (S.S.P.), è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento (c.d. sistemi componenti di TARGET2) e si articola nei sistemi di regolamento lordo delle banche centrali dell’Eurosistema e delle restanti banche centrali del SEBC che hanno deciso di avvalersi della S.S.P., armonizzati a livello europeo nelle rispettive discipline. TARGET2-Banca d’Italia è la componente italiana di TARGET2. La sua disciplina prevede distinte modalità di partecipazione/utilizzo del sistema e offre ai partecipanti diversi strumenti per la gestione della liquidità , tra i quali rilevano, in particolare, l’offerta di credito infragiornaliero e il c.d. liquidity pooling. Il sistema di compensazione BI-COMP, invece, gestisce pagamenti al dettaglio effettuati mediante strumenti cartacei ed elettronici, articolandosi nei sottosistemi “Recapiti locale” e “Dettaglio”. Nel primo vengono scambiati strumenti quali gli assegni bancari e postali. Il sottosistema “Dettaglio” tratta, invece, operazioni che non implicano lo scambio materiale di documenti contabili: in esso, infatti, confluiscono i pagamenti scambiati in procedure elettroniche interbancarie (ad esempio, bonifici e incassi commerciali), gestite da centri applicativi e le cui regole di funzionamento sono definite dal mercato. I saldi multilaterali calcolati in ciascuno dei due sottosistemi concorrono a determinare i saldi multilaterali nazionali complessivi, inviati al regolamento in moneta di banca centrale nel sistema di regolamento lordo TARGET2. Per approfondimenti al riguardo, cfr. BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), op. cit., p. 59.
[12] Per partecipazione diretta al sistema si intende la possibilità dell’intermediario di immettere direttamente nel sistema pagamenti in euro, per proprio conto ovvero per conto di altri partecipanti indiretti. Come già detto, per poter effettuare tali immissioni è necessario essere titolari di un conto PM, presso la banca centrale e non produttivo di interessi.
[13] Per partecipazione indiretta si intende la possibilità dell’intermediario di regolare sul conto PM di un partecipante diretto i pagamenti da quest’ultimo immessi nel sistema.
[14] L’opzione multi-addressee access è una forma particolare di partecipazione indiretta e richiede l’appartenenza del partecipante indiretto e di quello diretto al medesimo “gruppo”: ossia il partecipante diretto può consentire al partecipante indiretto appartenente al medesimo gruppo di immettere pagamenti direttamente nel sistema, anche se è sempre e solo il partecipante diretto ad essere e rimanere vincolato dagli ordini di pagamento immessi (c.d. multi-addressee access di gruppo).
[15] Per titolarità di addressable BIC si intende la possibilità del partecipante diretto di designare altri soggetti, appunto i titolari di addressable BIC, per consentire loro di immettere pagamenti nel sistema. Le disciplina di TARGET2-Banca d’Italia identifica il titolare di addressable BIC in un soggetto che: i) è intestatario di un codice identificativo bancario (BIC), ii) non è riconosciuto come partecipante indiretto e iii) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento, e di ricevere pagamenti, nel sistema componente TARGET2 tramite il partecipante diretto. Cfr., al riguardo, BANCA D’ITALIA, Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale, in Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), op. cit., p. 61.
[16] Per credito infragiornaliero si intende una linea di credito illimitata, concessa mediante scoperti di conto con garanzie idonee e con rimborso da effettuarsi entro la giornata operativa. Non è prevista la corresponsione di interessi.
[17] Per liquidity pooling si intende quella funzionalità che offre ai partecipanti diretti la possibilità di gestire in modo accentrato la liquidità disponibile nel corso della giornata operativa sui rispettivi conti PM in essere presso uno o più sistemi componenti di TARGET2. Il ricorso al liquidity pooling è subordinato all’avvenuto perfezionamento di contratti per la concessione di credito infragiornaliero con la rispettiva banca centrale.
Michele Miraglia, “L’intermediario finanziario islamico tra politica monetaria e sistemi di pagamento”, Magistra Banca e Finanza, 1 febbraio 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lintermediario-finanziario-islamico-tra-politica-monetaria-e-sistemi-di-pagamento/.
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