L’interruzione automatica del processo quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento: la decorrenza del termine per la riassunzione a pena di estinzione del processo

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

 

Il comma 3 dell’art. 43 della Legge Fallimentare, inserito dall’art. 41 del D.lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione automatica del processo.

In caso di fallimento non è quindi necessaria una dichiarazione del giudice in udienza, in quanto l’interruzione del processo in cui la società  in bonis era parte si realizza quale conseguenza diretta della stessa sentenza dichiarativa di fallimento.

L’automaticità  dell’effetto interruttivo del processo, di cui al comma 3 dell’art. 43 Legge Fallimentare, è stata voluta dal legislatore al preciso scopo di dare un impulso acceleratorio alla procedura, evitando in particolare che la parte colpita dall’evento, ma interessata alla prosecuzione del processo, possa evitare l’interruzione omettendo di dare notizia nel processo dell’avvenuto fallimento.

Prima dell’introduzione del comma 3 dell’art. 43 Legge Fallimentare l’effetto interruttivo si verificava, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., solo al momento della dichiarazione in udienza dell’avvenuto fallimento, da parte del procuratore della parte fallita, od anche a seguito della notifica di tale dichiarazione alle altre parti del giudizio. Da tale momento iniziava a decorrere il termine di legge (di 3 mesi) previsto per la riassunzione.

Ai sensi dell’art. 305 c.p.c. il processo interrotto deve difatti essere riassunto nel termine di 3 mesi dalla avvenuta interruzione, altrimenti si estingue.

 

Occorre chiarire – a seguito dell’introduzione del comma 3 dell’art. 43 Legge Fallimentare – quale sia il momento iniziale da cui inizia a decorrere il termine di 3 mesi previsto dalla legge.

La Corte Costituzionale è stata investita della questione di legittimità  costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine per la riassunzione del processo per la parte diversa da quella fallita, dalla data di interruzione del procedimento e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo.

La Corte, con sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010, e con successiva sentenza n. 261 del 21 luglio 2010, ha statuito che la questione di legittimità  costituzionale è manifestamente infondata, affermando:

“Premesso che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità , è da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già  dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell’ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo (sentt. n. 139 del 1967, n. 34 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976, n. 109 del 2005, n. 379 del 2007, n. 165 del 2008, n. 276 del 2009, ordd. n. 115 del 2005, n. 268 e n. 341 del 2008)” (Corte Costituzionale sentenza n. 17 del 21 gennaio 2010).

Come stabilito dalla Corte Costituzionale l’art. 305 c.p.c. deve essere pertanto interpretato – anche in ipotesi di interruzione del giudizio per fallimento – nel senso che i 3 mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall’evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell’evento interruttivo. Quindi il termine inizierà  a decorrere dalla data in cui si è avuta la conoscenza dell’intervenuto fallimento.

La giurisprudenza (ex multis Tribunale di Roma, n. 978 del 6 febbraio 2011; Tribunale di Venezia, 5 febbraio 2013) ha ritenuto che il soggetto fallito – nella persona del Curatore – abbia la conoscenza legale dell’evento interruttivo al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento.

Dunque dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento inizia a decorrere per la curatela fallimentare il termine di 3 mesi per procedere alla riassunzione del giudizio, e questo a prescindere dall’avvenuta dichiarazione formale in processo da parte del giudice dell’evento interruttivo.

 

Più complicato è invece stabilire il momento inziale di decorrenza del termine di 3 mesi per la parte estranea al fallimento.

Occorre difatti decidere il criterio da seguire per stabilire quando si abbia la conoscenza effettiva.

E’ evidente che una dichiarazione di avvenuto fallimento in corso di udienza sia elemento idoneo alla effettiva conoscenza.

Dunque i tre mesi previsti per la riassunzione del giudizio inizierebbero a decorrere da tale data per la parte estranea al fallimento.

Ciò non esclude tuttavia che vi possano essere momenti anche antecedenti a tale dichiarazione in udienza, in cui la parte estranea al fallimento abbia avuto conoscenza effettiva dell’evento interruttivo automatico conseguente al fallimento.

In tali circostanze il termine di 3 mesi inizierebbe a decorrere da tale momento, a nulla rilevando una eventuale successiva dichiarazione in udienza e la conseguente interruzione dichiarata dal Giudice (non più necessaria, attesa l’automatica interruzione del giudizio e seguito dell’avvenuto fallimento).

In particolare può verificarsi che la effettiva conoscenza dell’avvenuto fallimento si verifichi a seguito del deposito in giudizio di un atto processuale in cui il procuratore della parte coinvolta dal fallimento ne abbia dato formale comunicazione. È evidente che in tale circostanza la conoscenza in capo alla controparte processuale si è verificata al momento dell’avvenuto deposito dell’atto processuale, a nulla rilevando una eventuale e successiva dichiarazione della interruzione da parte del Magistrato.

La conoscenza effettiva e formale dell’avvenuto fallimento si determina anche a seguito della comunicazione ex art. 92 Legge Fallimentare a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata da parte del curatore ai creditori della possibilità  loro attribuita di partecipare alla procedura concorsuale.

La prova dell’invio e della conseguente ricezione della formale comunicazione dell’avvenuto fallimento e della possibilità  garantita ai creditori di partecipare alla procedura insinuandosi, dimostra difatti inequivocabilmente che vi sia stata formale informazione dei creditori circa l’avvenuto fallimento. Se quindi uno dei creditori che abbia ricevuto la comunicazione ex art. 92 Legge Fallimentare sia parte in un giudizio in cui la controparte sia il soggetto dichiarato fallito, per tale creditore il termine di 3 mesi previsto per la riassunzione del giudizio interrotto inizierà  a decorrere dalla avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Non sono tuttavia mancate pronunce giurisprudenziali che hanno negato che l’avviso ex art. 92 Legge Fallimentare sia idoneo a rendere effettiva la conoscenza dell’avvenuto fallimento. Con ordinanza emessa in data 20 giugno 2012 il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, ha difatti stabilito che non potrebbe valere quale conoscenza legale nel processo quella acquisita informalmente dalla parte non colpita dall’evento, la quale abbia ricevuto comunicazione scritta dell’evento interruttivo da parte del curatore fallimentare ex art. 92 Legge Fallimentare. Tale interpretazione è comunque a forte rischio per la parte che abbia avuto comunque notizia del fallimento e non abbia proceduto alla riassunzione nel termine di 3 mesi dalla “notizia”.


Come citare questo articolo

Maura Castiglioni, “L’interruzione automatica del processo quale conseguenza diretta della sentenza dichiarativa di fallimento: la decorrenza del termine per la riassunzione a pena di estinzione del processo”, Magistra Banca e Finanza, 8 maggio 2013, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/linterruzione-automatica-del-processo-quale-conseguenza-diretta-della-sentenza-dichiarativa-di-fallimento-la-decorrenza-del-termine-per-la-riassunzione-a-pena-di-estinzione-del-processo/.

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