L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo nell’ordinamento italiano

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia


Come noto, la Direttiva UE/2016/97 (Insurance Distribution Directive, IDD), entrata in vigore il 1° ottobre 2018, persegue l’obiettivo primario di armonizzare e coordinare le disposizioni nazionali degli Stati membri in materia di accesso alle attività  di distribuzione assicurativa e riassicurativa, al fine di porre un argine alla frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi.

L’atto legislativo prevede, all’art. 15, l’introduzione in ambito assicurativo di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (Alternative Dispute Resolution, ADR), rafforzando così il livello di tutela del consumatore.

Organismi ADR in materia assicurativa sono già  presenti ed operativi in quasi tutti i paesi dell’UE e di quelli aderenti nello Spazio Economico Europeo. La maggior parte di questi organismi aderisce a Fin. Net. (Financial services complaints NETwork)[1], istituita con la finalità  precipua di promuovere la collaborazione tra gli arbitri nazionali e di fornire al contempo ai consumatori un accesso agevole alla risoluzione stragiudiziale delle controversie transfrontaliere di servizi finanziari. Alcuni di questi organismi, come il Médiateur de l’Assurance francese, risolvono unicamente controversie inerenti alla materia assicurativa, altri invece decidono anche su controversie di natura finanziaria e/o bancaria, come nel caso dell’Arbiter for Financial Services di Malta.

La Direttiva IDD è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 68/2018, che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) di cui al d.lgs. 209/2005. L’art. 187-1 del CAP, che ha sostituito l’art. 187-ter, prevede per le imprese di assicurazione e per gli intermediari operanti nel settore, anche a titolo accessorio, l’obbligo di aderire a sistemi ADR, qualora abbiano per oggetto “le prestazioni e i servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione”.

L’introduzione dell’Arbitro assicurativo, in analogia a quanto realizzato per il settore bancario (Arbitro bancario finanziario) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie), consentirà  di “migliorare il rapporto fiduciario tra compagnie, intermediari e assicurati offrendo possibilità  di dirimere in modo rapido ed economico i reclami di modesto imposto (c.d. small claim)[2]. All’operatività  di questo organismo “dovrebbe accompagnarsi auspicabilmente un effetto deflattivo del contenzioso giudiziario”[3], con conseguente riduzione dei costi di assistenza legale sia per gli assicurati sia per le compagnie.

Con il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 6 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9.1.2025, è stato emanato il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo, che è entrato in vigore dal 24 gennaio 2025. L’istituzione dell’arbitro assicurativo, al pari degli altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, consentirà  quindi di ridurre il contenzioso giudiziario offrendo soluzioni rapide, con costi minimi ed efficaci (cfr. infra).

Il Regolamento consta di 14 articoli: i primi sei definiscono la struttura e le competenze del nuovo organismo, i sei successivi disciplinano il procedimento stragiudiziale e gli ultimi due, rispettivamente, fanno rinvio alle norme tecniche e di attuazione e recano disposizioni finali.

Dopo aver introdotto e chiarito alcune definizioni rilevanti ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie, cui per brevità  si fa rinvio (art. 1), l’articolato stabilisce che l’arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS e che le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità  di alcuna comunicazione, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, al Registro unico degli intermediari (RUI) o ai relativi elenchi, con l’eccezione delle imprese e degli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi nel territorio nazionale (art. 2, comma 2), che possono scegliere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che nel paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete FIN-NET e previa comunicazione all’IVASS da effettuarsi in conformità  a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative (art. 2, comma 3).

Sono rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo tutte le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, comprese quelle afferenti all’attività  di distribuzione delle polizze assicurative (art. 3, comma 1). Restano escluse dalla competenza dell’organismo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, quelle demandate alla competenza della CONSAP e le liti relative ai grandi rischi (art. 3, comma 2).

Si sancisce il principio che le controversie davanti all’arbitro assicurativo sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà  dell’arbitro assicurativo di sentire le parti. Inoltre, l’arbitro non potrà  disporre l’espletamento di perizie né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali (art. 3, comma 3).

La domanda può avere ad oggetto, non solo l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà  derivanti da un contratto assicurativo o la violazione delle regole di comportamento del distributore, ma anche la corresponsione di una somma di denaro, purché la stessa non superi le seguenti soglie di valore (art. 3, comma 4):

  • per le controversie relative a contratti di assicurazioni sulla vita ai sensi dell’art. 2, comma 1, del CAP: i) 300 mila euro se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazione sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; ii) 150 mila euro se la controversia concerne i contratti del ramo I, fermo restando quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami di vita;
  • per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, comma 3. del CAP: a) 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto di risarcimento del danno per responsabilità  civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile. Su tali controversie l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’art. 11, comma 5; b) 25 mila euro in tutti gli altri casi.

Per le decisioni, l’arbitro assicurativo si avvale di uno o più collegi in modo da garantire efficienza e tempestività  nella definizione dei ricorsi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 141-bis del Codice del consumo (art. 4, comma 1).

Ciascun collegio, formato da 5 membri, è composto (art. 4, comma 2):

  • dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;
  • da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese di assicurazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente alle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale[4];
  • da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente a livello nazionale e che hanno svolto attività  continuativa nel triennio precedente[5]. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso.

La composizione sopra descritta intende assicurare decisioni imparziali ed equilibrate, tutelando gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Il presidente rimane in carica cinque anni, mentre gli altri componenti tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta nella medesima carica e una sola volta in una carica diversa (art. 4, comma 7). I componenti saranno scelti tra persone (docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in albi professionali con anzianità  di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle autorità  di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza), provviste di elevata professionalità , competenza, onorabilità  e indipendenza (art. 4, comma 8).

Non possono essere nominati componenti soggetti che ricoprono cariche politiche e persone che, negli ultimi due anni, hanno ricoperto, presso le imprese o gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni della clientela, cariche sociali o svolto attività  di lavoro subordinato o di collaborazione o di consulenza o altre attività  da cui ne derivi l’inserimento nell’organizzazione aziendale (art. 4, comma 10).

L’attività  di segreteria tecnica per il collegio è svolta dall’IVASS. Essa avrà  il compito di: i) curare gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio; ii) collaborare all’ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti; iii) provvedere alla formazione del fascicolo e alle comunicazioni alle parti; iv) provvedere all’informativa al pubblico sulle attività  svolte dall’arbitro assicurativo, curando l’aggiornamento del relativo sito istituzionale; v) svolgere gli adempimenti inerenti alla partecipazione dell’arbitro assicurativo alla rete Fin.Net.; vi) fornire supporto per lo svolgimento delle funzioni esercitate dall’IVASS in qualità  di Autorità  nazionale competente sull’arbitro assicurativo ai sensi dell’art. 141-octies del Codice del consumo (art. 6).

Il ricorso è ammissibile solo dopo la presentazione di un reclamo formale all’impresa o all’intermediario, che si pronunciano entro il termine previsto dalle disposizioni vigenti in materia di reclami (art. 8, comma 1). Il ricorso potrà  essere proposto appena ricevuta la risposta sul reclamo e comunque entro dodici mesi dalla sua presentazione (art. 8, comma 2). Il ricorso, corredato della relativa documentazione probatoria, potrà  essere inoltrato esclusivamente per via telematica (art. 8, comma 4).

Il Presidente può dichiarare inammissibile il ricorso se viene presentato (art. 9):

  • senza la previa proposizione del reclamo;
  • dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 8, comma 2;
  • ha per oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo;
  • con modalità  diverse da quelle indicate dall’art. 8, comma 4, o da un soggetto non legittimato;
  • senza documentazione;
  • riguarda controversie diverse da quelle indicate dall’art. 3 o non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione;
  • senza l’esatta individuazione del ricorrente, dell’impresa o dell’intermediario;
  • dell’indicazione degli elementi essenziali (oggetto, contratto di assicurazione stipulato, ecc.);
  • nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario in seguito a provvedimenti emanati ai sensi del CAP che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari;
  • per una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già  pendente davanti all’autorità  giudiziaria o all’arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di ADR.

Il Regolamento dispone termini perentori per la procedura (art. 10):

  • entro 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario trasmette alla segreteria tecnica memoria di controdeduzioni, unitamente alla documentazione utile ai fini della decisione del ricorso;
  • entro 5 giorni dal ricevimento, la segreteria trasmette la memoria al ricorrente;
  • entro 20 giorni dalla ricezione, il ricorrente può inviare una memoria di replica;
  • entro 5 giorni dal ricevimento, la segreteria inoltra la memoria di replica all’impresa o all’intermediario;
  • entro 20 giorni dalla ricezione, l’impresa o l’intermediario può trasmettere una memoria di controreplica.

Il collegio, ricevuto il fascicolo completo, decide, con decisione motivata, a maggioranza dei componenti entro il termine di 90 giorni, che può essere prorogato per una sola volta fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse (art. 11, comma 2).

Nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ex art. 2, comma 3, del CAP e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all’art. 3, comma 4, del Regolamento, il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità , sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti (art. 11, comma 4).

Il collegio può formulare proposte conciliative alle parti (art. 11, comma 6).

L’impresa o l’intermediario danno esecuzione alla decisione entro 30 giorni dalla sua comunicazione e nei successivi 5 giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione. La mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivale a inadempienza (art. 12, comma 1).

L’inosservanza alla decisione è pubblicata, a cura della segreteria tecnica, in apposita sezione del sito Internet dell’arbitro assicurativo per 5 anni. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’arbitro assicurativo, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità  a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito Internet (art. 12, comma 2).

Prima della scadenza del termine di 5 anni, il collegio può disporre la cancellazione su istanza di parte se è intervenuta una sentenza definitiva dell’Autorità  giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario o se questi ultimi hanno comunicato l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti (art. 12, comma 3).

Entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, l’IVASS dovrà  adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio in merito a: i) adesione all’arbitro assicurativo; ii) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio; iii) modalità  tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio; iv) attività  della segreteria tecnica; v) adempimenti per la presentazione del ricorso; vi) adempimenti successivi alle decisioni prese; vii) pubblicità  dell’inosservanza delle decisioni (art. 13, comma 1).

L’operatività  dell’arbitro sarà  dichiarata dall’IVASS con proprio un provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale. La dichiarazione dovrà  essere effettuata al termine delle attività  sopra descritte, e comunque non oltre cinque mesi dalla pubblicazione delle relative disposizioni tecniche e attuative (art. 13, comma 2).

Infine, il Regolamento richiede (art. 14):

  • alle imprese e agli intermediari di fornire alla clientela un’adeguata informativa sulle procedure di ricorso all’arbitro assicurativo;
  • all’IVASS di pubblicare una relazione annuale sull’attività  svolta dall’arbitro;
  • al MIMIT di raccogliere ogni informazione utile ai fini della valutazione dell’impatto della regolamentazione.

Il 7 marzo scorso l’IVASS ha posto in consultazione lo schema delle disposizioni tecniche e attuative sui profili di seguito indicati, dando così attuazione all’art. 13 del regolamento ministeriale.

Adesione all’arbitro assicurativo: le imprese di cui all’elenco II in appendice all’albo delle imprese e gli intermediari di cui all’elenco annesso al RUI, che non intendono aderire all’arbitro assicurativo, ne danno notizia all’IVASS entro il 30 luglio 2025, specificando il sistema di risoluzione delle controversie FIN-NET cui aderiscono e l’indirizzo del relativo sito Internet.

Procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio: ai fini della selezione dei componenti di propria pertinenza, l’IVASS pubblicherà  sul proprio sito web e su quello dell’arbitro assicurativo un avviso contenente modalità  e termini per la presentazione delle candidature.

Modalità  tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio: sulla base del calendario delle riunioni approvato dal Presidente, la segreteria tecnica convocherà  il collegio per via telematica. Alle riunioni del collegio assisterà  un componente della segreteria tecnica con funzioni di segretario verbalizzante. Il ruolo di coordinamento dell’attività  del collegio sarà  svolto dal Presidente.

Attività  della segreteria tecnica: fermi restando i compiti attribuiti dall’art. 6, comma 2, del regolamento ministeriale, la segreteria tecnica svolgerà  numerose incombenze, tra cui quella di ricevere i ricorsi presentati dalla clientela e di trasmetterne copia all’impresa e/o all’intermediario, quello di curare, per ciascun ricorso, la formazione del fascicolo, mettendolo a disposizione di ogni membro del collegio e quello di acquisire dalle parti ulteriori elementi informativi e documenti eventualmente richiesti dal collegio.

Adempimenti per la presentazione del ricorso all’arbitro assicurativo: sul sito Internet dell’arbitro assicurativo sarà  messo a disposizione un portale per la presentazione del ricorso, secondo una procedura guidata. Inoltre, l’Istituto precisa che la clientela potrà  presentare ricorso all’arbitro assicurativo all’arbitro assicurativo nei confronti delle imprese di assicurazione e/o degli intermediari, ovvero:

  • l’impresa, per gli aspetti che la riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e degli intermediari iscritti nella sezione C) del RUI, in quanto produttori diretti che operano per conto e sotto la piena responsabilità  dell’impresa;
  • gli intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D) ed F) del RUI in quanto intermediari di riferimento, per gli aspetti che li riguardano e per quelli relativi al comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E);
  • gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al RUI per gli aspetti di propria pertinenza e per quelli riguardanti il comportamento dei propri dipendenti e collaboratori iscritti nella sezione E).

Adempimenti successivi alla decisione: la comunicazione di avvenuta esecuzione della decisione di cui all’art. 12, comma 1, del regolamento ministeriale potrà  essere effettuata anche tramite le rispettive associazioni di categoria. Ciascuna parte potrà  richiedere la correzione di meri errori matematici e di calcolo contenuti nella decisione, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione completa della motivazione. Le decisioni più rilevanti adottate dal collegio, individuate dal Presidente, saranno pubblicate sul sito web dell’arbitro assicurativo.

Pubblicità  dell’inosservanza della decisione: l’IVASS precisa che ulteriori modalità  operative, rispetto a quelle già  previste nell’art. 12 del Regolamento ministeriale, saranno rese note sul sito web dell’arbitro.

 

Note:

[1] Fin. Net. è una rete tra gli organismi di ADR attivi nel settore bancario, finanziario e assicurativo degli Stati membri, promossa dalla Commissione europea a partire dal 2001.Attualmente la rete Fin-Net ha 60 membri in 27 paesi; tali sistemi operano nell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

[2] De Polis S., L’Arbitro delle controversie assicurative, intervento all’Università  degli studi di Salerno, 13.4.2021.

[3] Idem.

[4] La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso.

[5] La partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo nell’ordinamento italiano”, Magistra Banca e Finanza, 4 aprile 2025, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/listituzione-dellarbitro-assicurativo-nellordinamento-italiano/.

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