Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
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1. Il litigation funding
Accade, non di rado, che persone o imprese che devono fronteggiare una situazione di crisi, tanto nella fase pre-concorsuale quanto in quella post-accertamento dello stato di insolvenza, rinuncino a promuovere azioni legali per far valere i propri diritti, a causa dell’incertezza dell’esito della controversia, della lunghezza dei tempi di giustizia, dell’elevatezza delle spese processuali e, soprattutto, per la mancanza di fondi sufficienti.
Per far fronte a tali criticità sono nati i fondi di litigation finance che, mettendo a disposizione dei titolari di diritti controversi risorse finanziarie e tecniche, consentono l’accesso alla giustizia[1] dei c.d. “claim dormienti” e la monetizzazione di asset legali illiquidi. In cambio, detti fondi ottengono una partecipazione all’eventuale esito positivo dell’azione legale, sotto forma di tutto o parte del credito accertato con sentenza passata in giudicato o riconosciuto in sede transattiva.
Lo strumento giuridico utilizzato per il finanziamento del contenzioso è il Third Party Litigation Funding (TPLF), o più semplicemente Litigation Funding.
Il TLFP è un accordo mediante il quale un soggetto terzo rispetto alla controversia giudiziale o arbitrale (funder) si obbliga a sostenere gli oneri che graverebbero sulla parte finanziata (o client) per intraprendere un’azione legale. Corrispettivamente, la parte finanziata si impegna, nell’ipotesi di esito favorevole della vertenza, a riconoscere al finanziatore una percentuale del credito accertato o una somma di denaro prestabilita. Accanto a questi due soggetti opera un team di professionisti che valutano i rischi e i potenziali benefici economici che potrebbero derivare dalle controversie, strutturano gli accordi di finanziamento e seguono da vicino tutte le fasi di svolgimento della lite.
Va detto subito che il TPLF non è l’unico strumento di finanziamento della lite che può essere all’occorrenza attivato. In alternativa, è possibile far ricorso ad altre modalità di finanziamento, che esulano tuttavia dall’ambito di indagine del presente lavoro, quali il lawyer funding, ossia l’accordo tra gli avvocati e i loro clienti che subordinano il riconoscimento del compenso professionale all’esito della lite[2], i contratti di assicurazione stipulati a copertura delle spese di lite (c.d. legal expenses insurance, LEI)[3] e i contratti di mutuo conclusi dalla parte finanziata o dal suo avvocato per reperire le risorse necessarie ad affrontare i costi legali (c.d. litigation loans)[4].
Il TPLF nasce in Australia[5] nei primi anni Novanta del secolo scorso in seguito all’introduzione nell’ordinamento nazionale di norme atte a consentire agli “insolvency practitioners” (i curatori fallimentari nella legislazione italiana) di stipulare contratti per il finanziamento delle controversie nell’ambito delle procedure esecutive e fallimentari in deroga a due antiche dottrine: la “maintenance” che vietava in generale di fornire sostegno finanziario a una causa altrui e la “champerty” che proibiva di finanziare una controversia altrui in cambio di una quota dei proventi della causa[6]. Dall’Australia il TLFP si è diffuso inizialmente nel Regno Unito e poi, in seguito alla crisi finanziaria globale del 2007-2009, negli Stati Uniti e in altre aree geografiche, come l’Europa continentale dove tra i contenziosi sostenuti da fondi di litigation finance che hanno suscitato una vasta eco nel mondo, anche per l’entità dei risarcimenti richiesti, si annoverano la class action contro Volkswagen per il dieselgate e le cause promosse dagli azionisti contro Lloyd TSB per il salvataggio della Royal Bank of Scotland.
Il TPLF può assumere due forme distinte, a seconda del grado di coinvolgimento del funder nella gestione della controversia: il “passive funding” e l’”active funding”.
Nei contratti riconducibili al modello “passive funding” il finanziatore si assume in proprio i costi della lite, ma la gestione della causa resta appannaggio della parte finanziata e del suo difensore. Per contro, nei contratti ricollegabili al modello “active funding” il finanziatore esercita un controllo penetrante sulla gestione della lite, eventualmente anche mediante l’acquisto del diritto controverso. Oltre a ciò, i contratti della specie attribuiscono sovente al finanziatore il diritto di scegliere l’avvocato d’intesa con il soggetto finanziato, nonché il diritto di partecipare all’impostazione della strategia legale e di opporsi a soluzioni transattive o conciliative se contrarie ai suoi interessi.
Tre sono i principali modelli di “passive funding”: l’”one-off funding”, il “portfolio funding” e l’”insurance-type funding”.
Nel modello “one-off funding” il finanziatore si limita a sostenere le spese legali di una singola controversia in cambio, solo in caso di vittoria, di una quota della somma ottenuta dal soggetto finanziato.
I contratti riferibili al modello “portfolio funding” hanno ad oggetto il finanziamento di una pluralità di liti che fanno capo a un determinato soggetto, e non già di una singola lite. Le parti finanziate sono di norma imprese in cerca di soluzioni per trasferire su soggetti terzi il rischio dei costi legali.
Infine, il modello “insurance-type funding” che è sostanzialmente similare al contratto assicurativo in base al quale la compagnia assicurativa si impegna, a fronte di un premio che è dovuto solo in caso di successo, a coprire le spese legali dell’assicurato relative ad una o più controversie.
Lo svolgimento di un ruolo attivo nella gestione della lite da parte di un funder può avvenire: i) mediante la prestazione di servizi ancillari al mero finanziamento (assistenza nella raccolta della documentazione probatoria, esecuzione di attività di revisione contabile, ecc.); ii) attraverso il riconoscimento di alcuni diritti (scelta dell’avvocato, definizione della strategia difensiva da seguire, ecc.); e iii) tramite il trasferimento al funder del diritto controverso (c.d. assignment of claims).
La modalità di cui al punto sub iii) può essere realizzata tramite tre distinti schemi operativi. Il primo consiste nell’acquisto del diritto controverso in cambio del pagamento di un corrispettivo subito e per intero all’atto della cessione. Il secondo e più diffuso schema operativo prevede che la cessione del diritto controverso venga remunerata in parte mediante il pagamento al cedente di una somma predeterminata di un importo molto contenuto al momento della cessione, in parte mediante la corresponsione di una percentuale di quanto ricavato dall’esito vittorioso della lite. Un terzo possibile schema operativo è la cessione al finanziatore non già del diritto controverso, bensì della facoltà di agire in giudizio in nome proprio, ma per conto del soggetto finanziato. Ne consegue che, in caso di esito favorevole della causa, il funder è obbligato a riversare al cliente l’importo ottenuto, al netto della quota che gli spetta per l’attività svolta.
Come dianzi accennato, lo schema negoziale prevede da un lato che il funder, di norma un investitore professionista in possesso di cospicue risorse finanziarie, si obblighi a sostenere le spese legali (onorari agli avvocati, compensi dei consulenti tecnici, ecc.) e si accolli il rischio di insuccesso della lite e, dall’altro, che il soggetto finanziato si impegni a corrispondere al funder, a titolo di controprestazione, una percentuale, individuata ante causam, del credito che verrà riconosciuto in caso di vittoria. Ovviamente, in caso di soccombenza il funder non ha alcuna possibilità di rivalsa sulla parte finanziata, trattandosi di un’operazione che opera un trasferimento del rischio di insuccesso in capo al finanziatore.
Le principali modalità di intervento del litigation funding sono tre: investimento non-recourse, acquisto dei diritti di causa (monetization) e acquisto della res litigiosa.
Nell’investimento non-recourse, che è la soluzione classica e prevalente nei sistemi di common law, il funder mette a disposizione del titolare del diritto fondi destinati al pagamento dei costi del contenzioso (onorari ai legali, perizie, consulenze, spese di giustizia, ecc.). In caso di esito favorevole della lite, il funder ha diritto a ricevere il rimborso dei capitali anticipati e una percentuale del credito incassato (success fee). In caso di esito negativo, rimangono invece a carico del finanziatore sia i costi anticipati sia quelli ancora da pagare.
L’acquisto dei diritti di causa, ovvero la monetizzazione in via anticipata del risultato sperato di un’azione legale, è il modello prescelto da chi preferisce valorizzare rapidamente la pretesa risarcitoria senza attendere i tempi (notoriamente lunghi) della giustizia[7]. In caso di esito vittorioso, il funder ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto anticipato e il credito controverso che residua al netto dell’eventuale earn out[8]. In caso di soccombenza, rimangono a carico del finanziatore il prezzo e i costi del contenzioso dal finanziatore stesso pagati.
La monetizzazione avviene mediante un’operazione di cartolarizzazione dei crediti litigiosi, che si articola attraverso la costituzione di una società veicolo (Speciale Purpose Vehicle, SPV) alla quale vengono ceduti uno o più crediti litigiosi[9], consentendo al titolare della pretesa di trasformare un diritto futuro e incerto in liquidità immediata. La società cessionaria finanzia l’acquisto dei crediti mediante l’emissione di titoli (asset backed securities), i cui rendimenti sono correlati ai flussi economici attesi dalla risoluzione favorevole dei contenziosi.
L’acquisto della res litigiosa si sostanzia nel subentro del funder nella posizione processuale versando al cedente un corrispettivo che in caso di vittoria della causa corrisponde a una percentuale prestabilita della somma riscossa all’esito del giudizio. In caso di esito negativo, il finanziatore non riceverebbe alcun ristoro per le spese sostenute.
Il rapporto tra il funder e il soggetto finanziato si articola in tre fasi distinte. La prima prevede lo svolgimento di un’attività di due diligence nei confronti della parte finanziata, allo scopo di raccogliere dettagliate informazioni quali-quantitative sul valore della controversia, la probabilità di successo dell’azione legale o di transazione, la solidità economica del cliente, la strategia processuale e le prospettive di recupero dell’investimento. La seconda si caratterizza per la stipula dell’accordo di finanziamento tra le parti, che può contemplare, tra l’altro, un accordo di riservatezza per assicurare che le informazioni scambiate restino confidenziali e l’obbligo in capo al soggetto finanziato di fornire una informativa costante al funder. La terza e ultima fase verte sul riconoscimento a favore del funder, nel solo caso di buon esito della controversia o in caso di conclusione di un accordo transattivo, di un corrispettivo equivalente ad una percentuale compresa in genere tra il 20 e il 50 per cento del risultato di lite.
A fronte di innegabili vantaggi per entrambe le parti in causa, il TPLF presenta potenziali rischi di non secondaria rilevanza, come quelli associati all’incertezza dell’esito giudiziario che può portare alla perdita del capitale investito dal funder in caso di esito negativo della vertenza (principio del “no cure non pay”), alla concentrazione degli investimenti solo su controversie con risarcimenti elevati e un basso rischio di soccombenza, all’insolvenza della parte finanziata in caso di vittoria, alle lungaggini e ai costi del procedimento giurisdizionale che possono erodere la redditività del finanziamento, anche in caso di successo. Oltre a ciò, non vanno trascurati i possibili conflitti di interessi che possono insorgere tra le parti quando il finanziatore ha un interesse personale o economico che potrebbe minare l’imparzialità e l’indipendenza del suo ruolo e influenzare l’esito della controversia. Di qui la necessità di adottare accorgimenti atti a prevenire, mitigare e gestire detti conflitti di interessi. Tra i rimedi esperibili rilevano la stipula di contratti chiari e trasparenti e l’impegno del finanziatore a non avere un controllo diretto sulle decisioni strategiche del contenzioso.
2. Il mercato del litigation funding
In termini dimensionali, nel 2025 il mercato del litigation funding a livello globale ha superato i 19,4 miliardi dollari e si prevede che raggiungerà i 44,2 miliardi entro la fine del prossimo decennio, con un tasso di crescita annuo del 9, 6 per cento. Leader del mercato è il Nord America con una quota di circa il 40 per cento, trainato principalmente dall’ambiente altamente conflittuale degli Stati Uniti e dalla sofisticata infrastruttura legale, seguito dall’Europa con una quota del 30 per cento, all’interno della quale spiccano Regno Unito (12 per cento) e Germania (10 per cento), dall’area Asia-Pacifico con il 20 per cento e da Medio Oriente-Africa con il 10 per cento[10].
A livello europeo, non esiste ancora una regolamentazione specifica per il litigation funding. Le istituzioni europee si starebbero comunque adoperando per colmare tale vuoto normativo. Si ricorda infatti che, a seguito della Risoluzione del 21 settembre 2022 con cui il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione europea a definire regole comuni per garantire una maggiore trasparenza e coerenza nel settore della litigation finance, il 21 marzo 2025 è stato pubblicato uno studio curato dal Justice Consumers Evaluation Consortium, denominato “Mapping Third Party Litigation Funding in the European Union”. Il report offre una panoramica articolata delle normative vigenti e delle pratiche operative del litigation funding e costituisce anche una base di partenza per valutare l’opportunità di un intervento legislativo a livello europeo e nazionale.
Dall’indagine emerge il quadro di un mercato in crescente espansione per numero di operatori, seppure ancora frammentato e connotato dalla mancanza di una disciplina ad hoc, con la sola eccezione dell’Irlanda, dove il litigation funding è vietato. Il report ha inoltre rilevato che: i) in Europa sono quasi 300 i litigation funder attivi, la maggior parte dei quali opera in più Stati membri; ii) i procedimenti giudiziari in cui sono coinvolti gli operatori del settore sono in media circa 700 all’anno; iii) il valore delle controversie si colloca tra i 5 e i 300 milioni di euro; iv) il corrispettivo riconosciuto ai funder ammonta mediamente al 20-30 per cento dell’importo recuperato.
In merito all’opportunità di introdurre una disciplina specifica per la regolamentazione del mercato europeo, lo studio individua tre scenari regolatori alternativi: i) il mantenimento dell’attuale assetto normativo, imperniato sull’applicazione delle disposizioni generali in materia di diritto civile, procedura civile, tutela dei consumatori e principi deontologici applicabili ai professionisti coinvolti; ii) l’introduzione di un regime normativo selettivo e proporzionato, volto a stabilire requisiti minimi di natura patrimoniale, etica e informativa a carico degli operatori del settore, al fine di garantire una maggiore trasparenza contrattuale, prevenire situazioni di conflitto di interessi e assicurare una tutela effettiva delle parti più vulnerabili, senza ostacolare lo sviluppo del mercato; iii) l’adozione di un approccio regolatorio prescrittivo, fondato sull’introduzione di un regime autorizzativo obbligatorio, l’imposizione di soglie minime di capitale, obblighi fiduciari, obblighi informativi estesi e un sistema di vigilanza affidato ad autorità indipendenti.
La maggior parte degli esperti interpellati ha espresso preferenza per lo scenario di cui al punto sub 2), poiché, a loro dire, rappresenterebbe un giusto equilibrio tra certezza giuridica e sostenibilità operativa.
3. Il litigation funding in Italia
Anche in Italia, non esiste ad oggi una normativa organica che disciplini il litigation funding né è previsto un regime di vigilanza, salvo che l’operatore non rientri in una delle categorie già sottoposte a controlli (Sicav, intermediari assicurativi, ecc.). Secondo la più autorevole dottrina, l’istituto è un contratto aleatorio atipico volto a soddisfare un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, del Codice civile, non assimilabile né al contratto di mutuo, in quanto il corrispettivo al funder non rappresenta la restituzione di un prestito, né al contratto di assicurazione poiché il TPLF non è riconducibile alla copertura di un rischio generico, bensì a una specifica controversia esistente.
Il TPLF non va confuso con il “patto di quota lite”, che è un accordo tra avvocato e cliente in cui il compenso professionale è una quota dei beni o diritti oggetto della controversia. L’art. 2233, terzo comma, del Codice civile stabiliva originariamente un divieto per questo tipo di accordi; divieto che era stato abrogato dall’art. 2 del decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2011, ma è stato successivamente ripristinato dall’art. 13, comma 4, della legge 247/2012. La ratio di tale divieto risiede nella necessità di evitare che l’avvocato abbia un interesse economico diretto nell’esito della lite. Il TPLF è un’operazione simile in cui il terzo (funder), e non già l’avvocato, finanzia i costi della lite, senza essere quindi parte del contenzioso.
Il mercato domestico del TLFP è ancora in una fase embrionale, ma sta suscitando crescente interesse da parte di intermediari, studi legali e imprese, soprattutto da quando, nel 2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità delle operazioni di cessione del credito anche in assenza di iscrizione del cessionario all’Albo della Banca d’Italia ex art. 106 TUB. Secondo un’indagine condotta nel 2024 dal Fondo Deminor, l’attuale potenziale di investimento ammonta in Italia a circa 185 milioni di euro, ma si stima che potrà raggiungere i 325 milioni nel 2027.
Sebbene non esista un registro ufficiale dei fondi che operano nel settore del litigation funding, si possono individuare circa 10 operatori principali, suddivisi tra intermediari finanziari specializzati e fondi di investimento alternativi (FIA)[11] e grandi operatori internazionali con sedi nel nostro paese o che collaborano con studi legali italiani[12].
Gli ambiti di maggior interesse dei fondi di litigation funding nel mercato italiano, dominato da operatori esteri (tra cui Deminor e Burford Capital) sono l’antitrust, l’arbitrato internazionale, le dispute commerciali o connesse alla proprietà intellettuale, le class action, le insolvenze e le crisi d’impresa. Le prospettive di sviluppo del settore appaiono interessanti: si prevede infatti un aumento sia del numero degli operatori[13] sia dei finanziamenti per controversie legate a frodi informatiche, al cambiamento climatico e alla sostenibilità, nonché un più ampio utilizzo delle cartolarizzazioni quale strumento per finanziare l’acquisto di crediti litigiosi.
Riferimenti bibliografici
Coppola G.P. e Zamboni G., Thirdy Party Litigation Funding: istruzioni per l’uso, www.dirittobancario.it, 15.1.2025.
Lorenzo G., Litigation Funding: pubblicato lo studio promosso dalla Commissione europea, Il Sole 24 Ore, 8.5.2025.
Lorenzo G., Litigation funding, come funziona la monetizzazione dei crediti litigiosi, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 21.1.2026.
Munari M., Thirdy Party Litigation Funding: schemi operativi, questioni e prospettive di sviluppo in Italia, 2024.
Nicoletti P., La “litigation finance” nella crisi d’impresa: uno strumento innovativo per la valorizzazione degli “asset” legali.
Note
[1] Si ricorda che l’accesso alla giustizia e il diritto all’equo processo sono diritti fondamentali contenuti, tra l’altro, nelle Costituzioni, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
[2] Tali accordi, definiti “result-based fee agreements”, comportano che, in caso di esito sfavorevole della controversia, o non sia dovuto nulla (“no win, no fee”) oppure sia corrisposto un compenso modesto, in ogni caso di ammontare inferiore alla tariffa ordinaria prevista per il tipo e la mole di lavoro svolta (“no win, less fee arrangements”). In caso di esito favorevole, invece, all’avvocato è pagato un premio che va a sommarsi all’onorario pattuito per la prestazione professionale (“success fee”) oppure è riconosciuta una quota dell’utilità ottenuta dal cliente (“quota pars litis”). La pratica del lawyer funding è ampiamente diffusa negli Stati Uniti già da molti anni, mentre è proibita nella maggior parte dei paesi europei poiché si è rafforzato il convincimento che consentire al difensore di condizionare il proprio compenso all’esito della lite mina l’indipendenza e la neutralità necessarie per tutelare in maniera effettiva i propri assistiti.
[3] Le LEI sono contratti assicurativi in base ai quali la compagnia assicuratrice si impegna, dietro il pagamento di un premio, a coprire le spese legali dell’assicurato relative a una o più controversie. A seconda che il contratto assicurativo venga stipulato prima o dopo il verificarsi dell’evento suscettibile di generare la lite, le LEI si distinguono in before the event insurance (BTE) e after the event insurance (ATE). Le polizze BTE sono dirette a proteggere l’assicurato dal rischio legato ai costi di eventuali liti future. Le polizze ATE, invece, sono volte a proteggere l’assicurato dal rischio di dover pagare le spese legali della controparte in caso di esito sfavorevole della lite. Le polizze ATE, a loro volta, si classificano in ATE “vere e proprie” e ATE third party funding, in cui l’assicuratore offre al cliente di finanziare i costi di una controversia, in cambio di un premio che è dovuto solo in caso di vittoria e che di regola consiste in una percentuale della somma ricavata dall’assicurato. Al presente, risultano molto diffuse in Europa sia le LEI di tipo BTE sia quelle di tipo ATE third party funding. In Italia, invece, sono attualmente diffuse le polizze LEI di tipo BTE.
[4] I litigation loans sono contratti particolarmente diffusi negli Stati Uniti, in virtù dei quali il finanziatore presta del denaro a un soggetto che ne ha bisogno per pagarsi le cure mediche durante lo svolgimento della causa da lui instaurata per ottenere il risarcimento del danno alla salute che ha subito. In cambio, alla parte finanziatrice è dovuta, solo in caso di esito favorevole, una percentuale della somma riconosciuta in sede di giudizio. Questi contratti non sono configurabili né come contratti di mutuo, poiché la restituzione dei fondi prestati avverrà solo in caso di successo, né come TPLF che sono rivolti a finanziare le spese legali. Occorre tuttavia rilevare che di recente negli Stati Uniti si stanno imponendo contratti ibridi in cui il finanziatore offre al danneggiato una somma di denaro a copertura sia delle spese di lite sia di quelle di cura (c.d. consumer litigant funder).
[5] In realtà, l’istituto affonda le sue radici nell’antica Grecia e nell’impero romano, dove nacquero, rispettivamente, le figure dei sykophantes e dei calumniatores, soggetti appartenenti alle classi sociali più abbienti che, in cambio di una percentuale sull’esito della controversia, la facevano propria e anticipavano le spese necessarie per andare in giudizio.
[6] Tali pratiche hanno avuto origine nell’Inghilterra feudale per impedire a terzi di finanziare o sostenere contenziosi in cui non erano coinvolti, riducendo così il rischio di rivendicazioni vessatorie e fraudolenti. Queste pratiche sono state eliminate in quasi tutte le giurisdizioni perché rappresentano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia. Possono tuttavia essere ancora applicate se il coinvolgimento del terzo in una controversia è ritenuto improprio, principalmente se costui esercita un controllo eccessivo o trae un guadagno sproporzionato dal contenzioso.
[7] In Italia i procedimenti giudiziari civili hanno una durata significativamente lunga, riconducibile alle strutturali debolezze del nostro sistema processuale. Nonostante i ripetuti interventi di riforma, la durata media dei procedimenti giudiziari è molto elevata, con contenziosi che possono protrarsi per oltre otto anni.
[8] E’ una componente variabile del corrispettivo, correlata all’esito della controversia.
[9] Giova tuttavia ricordare che non tutti i diritti sono cedibili. Infatti, l’ordinamento italiano esclude la trasferibilità dei crediti strettamente personali (ad esempio, i crediti alimentari) o vietati dalla legge (art. 1260 c.c.)
[10] Cfr. www.industryresearch.com, 26.1.2026.
[11] Be Cause, Libra Claims, Lexcapital e Invenium Legaltech.
[12] Deminor, Burford Capital, Omni Bridgeway, Nivalion, Woodsford e Therium.
[13] A tutt’oggi sarebbero cinque i fondi specializzati che operano nel nostro Paese, di cui tre italiani e due internazionali con una sede operativa nel territorio nazionale.
Antonio Pezzuto, “Litigation funding in Italia: inquadramento giuridico, limiti operativi e prospettive per gli investitori professionali”, Magistra Banca e Finanza, 23 aprile 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/litigation-funding-in-italia-inquadramento-giuridico-limiti-operativi-e-prospettive-per-gli-investitori-professionali/.
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