Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto del Fintech
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario Tidona
    • Diritto finanziario Tidona
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte Bancaria
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto del Fintech
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario Tidona
    • Diritto finanziario Tidona
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte Bancaria
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER
    • NEWSLETTER
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

19 Febbraio 2021 In Diritto finanziario Tidona

Lo schema di Regolamento IVASS in materia di piani di risanamento e finanziamento



© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza autorizzazione. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

La Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (cd. Solvency II) introduce un nuovo regime di adeguatezza patrimoniale e nuove regole di gestione e misurazione del rischio, con l’obiettivo di ottenere un capitale di vigilanza più aderente al profilo di rischio di ciascuna impresa[1]. Il provvedimento poggia su tre pilastri: requisiti patrimoniali quantitativi; requisiti qualitativi; requisiti di public disclosure per gli stakeholders e di reporting per le autorità di vigilanza.

Il primo pilastro ha come obiettivo primario quello di assicurare che le imprese di assicurazione siano solvibili. In relazione a ciò, detta disposizioni sulla valutazione delle attività e delle passività, sulle riserve tecniche, sulla determinazione dei fondi propri e sui criteri per la loro ammissibilità ai fini della copertura dei requisiti patrimoniali, sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, sugli investimenti a copertura delle riserve tecniche e del requisito di solvibilità e sul calcolo dei requisiti patrimoniali per i gruppi di grandi imprese.

La normativa di primo pilastro prevede l’introduzione di due requisiti di capitale che devono essere sempre soddisfatti per assicurare la solvibilità delle compagnie assicurative: il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (Solvency Capital Requirement, SCR) e il Requisito Patrimoniale Minimo (Minimum Capital Requirement, MCR). Il primo requisito identifica il capitale economico necessario a coprire le perdite inattese su un orizzonte temporale annuale con un livello di confidenza pari al 99,5 per cento (corrispondente a una probabilità di “rovina” dello 0,5 per cento). Il secondo requisito rappresenta una soglia minima, al di sotto della quale il patrimonio aziendale non deve scendere, pena l’attivazione di misure liquidative di rigore nei confronti dell’impresa.

Il secondo pilastro della Direttiva riguarda le misure volte a verificare la concreta operatività del meccanismo di solvibilità delineato dal primo pilastro. Esso è costituito da norme in materia di governance, risk management e controllo interno, nonché da quelle concernenti l’attività di vigilanza delle autorità competenti, al fine di valutare congiuntamente il profilo di rischio dell’impresa, l’adeguatezza delle risorse finanziarie e il suo comportamento prudenziale.

Il terzo pilastro reca disposizioni sulla trasparenza sia nei confronti dell’autorità di supervisione sia verso il mercato. Sono previsti due distinti documenti: la Relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report) e la Relazione da fornire a fini di vigilanza (Regular Supervisory Report).

La Direttiva Solvency II è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. 74/2015, che ha apportato rilevanti modifiche al quadro normativo previgente, costituito dal d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private, CAP).

Tra le modifiche introdotte dal decreto di recepimento rilevano, ai fini del presente lavoro, quelle apportate al Titolo XVI del CAP che reca disposizioni in materia di “Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione”. In particolare, è ora previsto che:

  • entro due mesi dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione presenti all’IVASS, l’autorità di vigilanza competente, ai fini dell’approvazione, un piano di risanamento fondato su basi realistiche (art. 222);
  • entro un mese dalla rilevazione dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione rasssegni all’IVASS, ai fini dell’approvazione, un piano di finanziamento a breve termine, anch’esso fondato su basi realistiche, “per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza di tale requisito (art. 222-bis).

L’art. 223-ter attribuisce all’IVASS il potere di stabilire, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano i dati e le informazioni da indicare nei piani di risanamento e di finanziamento.

In esecuzione di quanto disposto dal richiamato art. 223-ter, il 12 gennaio scorso l’IVASS ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema di Regolamento contenente le disposizioni di dettaglio riguardanti il contenuto dei suddetti piani, a livello sia individuale sia di gruppo. Come sottolineato nella parte introduttiva della Relazione illustrativa, nel disciplinare nel merito il contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento, l’Autorità di settore ha seguito “un approccio principle based, senza prevedere schemi e report predefiniti ma, piuttosto delineando una cornice e un contenuto minimo”.

Lo schema di Regolamento si compone di 12 articoli suddivisi in 3 Capi: il Capo I (articoli da 1 a 3) detta disposizioni di carattere generale (fonti normative, definizioni e ambito di applicazione); il Capo II (articoli da 4 a 10) definisce il processo di predisposizione e approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento, nonché il loro contenuto; il Capo III (articoli da 11 a 12) reca le disposizioni finali.

 Capo I

Le disposizioni del Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio nazionale, nonché alle sedi secondarie ubicate in Italia con sede legale in uno Stato terzo, alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e alle “ultime società controllanti italiane”[2].

 Capo II

 L’art. 4 definisce il processo di predisposizione e di approvazione dei piani di risanamento e di finanziamento, attribuendo all’organo amministrativo[3] l’obbligo di informare l’IVASS non appena rilevata l’inosservanza del requisito patrimoniale. Dal momento della rilevazione di tale inosservanza decorrono i termini procedimentali previsti dalla normativa[4].

All’alta direzione[5] si richiede quindi di predisporre il piano che, approvato dall’organo amministrativo, dovrà essere accompagnato da una relazione a firma dei responsabili delle funzioni di gestione del rischio e attuariale, i quali dovranno attestare la coerenza delle ipotesi di stima delle previsioni degli effetti delle misure di risanamento sulla solvibilità, sul bilancio d’esercizio e sulla situazione di liquidità, nonché gli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l’ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità dell’impresa. Il piano e la relazione andranno trasmessi all’organo di controllo[6].

L’IVASS approva il piano di risanamento nel termine di 45 giorni e quello di finanziamento entro 30 giorni dalla presentazione. Tali termini sono sospesi nel caso che l’autorità di settore richieda all’impresa dati e informazioni ulteriori e di maggior dettaglio[7].

Gli articoli 5 e 7 disciplinano, rispettivamente, il contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento individuale. In particolare, il piano di risanamento dovrà contenere una serie di dati e informazioni, tra cui: i) l’analisi delle cause che hanno determinato la situazione di crisi specificando, ad esempio, se trattasi di cause endogene o esogene e le eventuali carenze nel sistema di gestione dei rischi; ii) gli effetti delle suddette cause sulla solvibilità e sulla liquidità dell’impresa e sull’operatività e sugli assetti organizzativi aziendali; iii) l’individuazione delle strategie che si intendono adottare per il ripristino, entro sei mesi dalla rilevazione dell’inosservanza, delle condizioni di normalità in termini di adeguatezza del livello dei fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e di attenuazione del profilo di rischio; iv) l’indicazione delle misure operative di dettaglio approntate o da adottare in attuazione delle scelte strategiche di cui al punto sub iii); v) la previsione degli effetti delle misure di risanamento sulla solvibilità, sul bilancio d’esercizio e sulla liquidità dell’impresa.

Il piano di finanziamento, oltre a contenere i dati e le informazioni previsti per il piano di risanamento, dovrà anche tenere conto di una serie di criteri, tra i quali l’idoneità delle strategie a ricostituire, entro tre mesi dalla rilevazione dell’inosservanza, un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o a mitigare il profilo di rischio e la previsione degli effetti delle misure correttive sulla solvibilità, sul bilancio d’esercizio e sulla liquidità. Qualora l’impresa abbia ripristinato l’osservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da produrre sono graduate secondo un principio di proporzionalità.

L’art. 6 prevede che l’impresa presenti all’IVASS una relazione, approvata dall’organo amministrativo, che illustri le misure correttive adottate per il ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per la riduzione del suo profilo di rischio, entro 15 giorni dalla data prevista dal CAP per il ripristino dell’osservanza di tale requisito. Detta relazione – che dovrà contenere, tra l’altro, un aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure operative e l’indicazione dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo – andrà prodotta con cadenza trimestrale e fino a che l’IVASS ne ravvisi l’opportunità.

Parimenti, ai sensi dell’art. 8, l’impresa è tenuta a presentare una relazione, anch’essa approvata dall’organo amministrativo, che indichi le misure adottate per il ripristino del Requisito Patrimoniale Minimo o per la riduzione del suo profilo di rischio, entro 15 giorni dalla data prevista dal CAP per il ripristino dell’osservanza del suddetto requisito. Detta relazione dovrà riportare gli stessi elementi previsti per la relazione sull’esecuzione del piano di risanamento.

L’art. 9 definisce il piano di risanamento e di finanziamento di gruppo, i quali dovranno contenere, oltre ai dati e alle informazioni indicati all’art. 5 e all’art. 7, i seguenti ulteriori elementi informativi:

  • con riferimento alle strategie per il ripristino di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e del Requisito Patrimoniale Minimo di gruppo o per l’attenuazione del profilo di rischio: i) l’individuazione delle linee di business; ii) le funzioni interessate con particolare riguardo alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti a livello di gruppo;
  • con riferimento alle misure operative di dettaglio: i) gli interventi che si intendono adottare sull’ultima società controllante italiana e sulle singole società del gruppo, senza danneggiare la solidità finanziaria del gruppo stesso; ii) le modalità tramite le quali sono assicurati il coordinamento e la coerenza delle misure pianificate, rispettivamente, a livello di ultima società controllante italiana o di altre società del gruppo interessate dal piano; iii) le forme di raccordo tra i processi di governance di gruppo e quelli delle singole società del gruppo; iv) le soluzioni atte a superare gli ostacoli all’attuazione delle misure all’interno del gruppo, con particolare riguardo a quelli, di carattere pratico o giuridico, all’immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività all’interno del gruppo.

Al piano di risanamento e di finanziamento di gruppo si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all’art. 6 (Relazione sull’esecuzione del piano di risanamento individuale) e all’art. 8 (Relazione sull’esecuzione del piano di finanziamento individuale).

Capo III

Il Capo in epigrafe, da ultimo, disciplina i necessari adeguamenti al mutato quadro normativo da introdurre nel Regolamento n. 7 del 2014 e contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto e alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari.

La consultazione si concluderà il 26 febbraio 2021.

 

Note:

[1] Per completezza, si segnala che la Solvency II è stata emendata dalla Direttiva 2014/51/UE (c.d. Omnibus II), la quale attribuisce poteri di controllo rafforzati a EIOPA e definisce i livelli delle riserve che imprese di assicurazione devono possedere per la copertura dei rischi a lungo termine.

[2] E’ considerata “ultima società controllante” l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell’ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica” (art. 210, comma 2, del CAP). Nel caso in cui non sussista un’ultima società controllante italiana, “l’IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l’individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo dell’ultima società controllante italiana” (art. 210, comma 3, del CAP).

[3] E’ considerato tale il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale (art. 2, comma 1, lett. d) dello schema di Regolamento).

[4] Ove l’inosservanza sia rilevata dall’autorità di vigilanza, il procedimento ha inizio dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’impresa.

[5] Rientrano in tale definizione l’amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie (art. 2, comma 1, lett. a) dello schema di Regolamento).

[6] E’ considerato tale il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione (art. 2, comma 1, lett. e) dello schema di Regolamento).

[7] La sospensione non può eccedere i 15 giorni per il piano di risanamento e i 5 giorni per il piano di finanziamento.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - www.tidona.com - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possno essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.

Cerca nella rivista:

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita da Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

FORUM LEGALE BANCARIO

Argomenti:

Diritto bancario Tidona (781) Diritto Fallimentare e Crisi di impresa (54) Diritto finanziario Tidona (148) Notizie dalla Corte Bancaria (146)

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • PEPP: un nuovo strumento di previdenza complementare

    23 Maggio 2022
  • CASSAZIONE – L’obbligo di astensione dei magistrati in cause bancarie ad essi assegnate – La rilevanza di pattuizioni di favore al magistrato mutuatario della banca

    19 Maggio 2022
  • CASSAZIONE – SEZIONI UNITE: Limiti della consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.)

    15 Maggio 2022
  • CASSAZIONE – Rimessione alle SS.UU.: LEASING – ACCORDO DI INDICIZZAZIONE (elemento speculativo sull’andamento del Libor e del cambio di valuta) – Obblighi di trasparenza

    15 Maggio 2022
  • CASSAZIONE: MUTUO FONDIARIO – Superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario (art. 38 Tub) – Perdita della natura fondiaria e relativi privilegi

    15 Maggio 2022

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario
  • AVVOCATI
  • SETTORI
  • CASI
  • RIVISTA BANCARIA
  • NEWSLETTER
  • CONTATTI
  • IT
  • EN

 

STUDIO LEGALE TIDONA & ASSOCIATI - P.Iva: IT 05300470969 - Contatti - Privacy

Lo studio assiste banche ed altri intermediari finanziari, fondi ed investitori istituzionali.Veda le nostre attività
+

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici necessari per il funzionamento e per la navigazione. Continuando la consultazione di questo sito oppure cliccando su "Consento" presterà il Suo consenso al loro uso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi