Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
Il 2 marzo 2015 la Commissione europea notificava l’avvio di un’istruttoria ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), nei confronti dello Stato italiano per presunta violazione della disciplina sugli aiuti di Stato in relazione all’intervento di sostegno del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) in favore della Banca Tercas[1], già posta in amministrazione straordinaria.
A conclusione del procedimento, il 23 dicembre 2015 la Commissione adottava un provvedimento con il quale dichiarava che il sostegno concesso a Banca Tercas dal FITD, quale sistema obbligatorio di garanzia dei depositi, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con le regole del mercato interno ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE, ordinandone il recupero.
La decisione della Commissione poggiava sui seguenti elementi:
- le contribuzioni erogate al Fondo dalle banche consorziate e utilizzate per effettuare interventi di sostegno alle banche in dissesto hanno natura obbligatoria e devono pertanto essere considerate risorse pubbliche;
- la decisione del FITD di destinare parte di tali risorse al sostegno di Tercas è imputabile allo Stato italiano, per effetto della funzione di coordinamento e controllo che la Banca d’Italia esercita nei confronti del Fondo;
- l’intervento del Fondo ha determinato un vantaggio competitivo per la banca teramana.
Alla luce di tale pronuncia, allo scopo di mettere in sicurezza la banca teramana a fronte di una altrimenti inevitabile liquidazione, le banche consorziate al FITD decidevano di costituire uno Schema volontario di intervento (d’ora in poi Schema o SVI), secondo un modello già in uso presso altri paesi europei[2].
Lo SVI è stato costituito nel novembre 2015 con una dotazione di 500 milioni di euro e con l’adesione della quasi totalità delle banche consorziate (92,1 per cento), rappresentanti l’80,3 per cento delle banche consorziate e il 95 per cento dei depositi protetti. A fine 2020, partecipavano allo Schema 118 banche, rappresentanti l’80,3 per cento delle banche consorziate e il 95 per cento del totale dei depositi protetti.
Sotto il profilo giuridico, lo SVI è un’associazione non riconosciuta, costituita all’interno del FITD, cui aderiscono le banche consorziate al Fondo, in via volontaria e su base contrattuale. Lo Schema è disciplinato dal Titolo II dello Statuto del FITD e costituisce uno strumento alternativo e autonomo rispetto al sistema obbligatorio di garanzia dei depositi.
La costituzione dello Schema risponde all’esigenza di disporre di uno strumento aggiuntivo per la soluzione delle crisi bancarie e superare le problematiche sollevate dalla disciplina degli aiuti di Stato. L’obiettivo primario dello SVI è dunque quello di integrare lo strumentario a disposizione per evitare che situazioni di difficoltà di banche ad esso aderenti possano sfociare nell’insolvenza e incidere sulla stabilità del sistema, minando la fiducia dei risparmiatori[3].
La disciplina riguardante gli interventi e le relative forme è contenuta negli articoli 47 e 48 dello Statuto dello Schema. In particolare, l’art. 47 prevede che lo SVI possa intervenire nei confronti di banche per le quali sono state adottate misure di intervento precoce, ai sensi della vigente normativa[4], quando sussistano concrete prospettive di risanamento, sulla base di piani di ristrutturazione efficaci e credibili.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lett. b), 20, comma 1, lett. a) e 27, comma 1, lett. a) del d.lgs. 180/2015[5], è previsto altresì che lo Schema possa intervenire per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto (failing or likely to fail) di una banca aderente, accertato dall’Autorità di vigilanza, a patto che siano state preventivamente adottate misure di condivisione dei rischi (burden sharing)[6].
Ai sensi dell’art. 48, gli interventi possono essere effettuati attraverso molteplici forme, come concedere finanziamenti, rilasciare garanzie, assumere partecipazioni, acquisire attività , passività , aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, a condizione che non comportino l’assunzione, in via diretta o indiretta, del controllo della banca destinataria.
Nei casi di acquisizione di partecipazioni al capitale di banche aderenti, si richiede l’intervento di un soggetto terzo che assuma il controllo con il supporto dello Schema. E’ previsto, inoltre, che gli interventi avvengano tramite procedure competitive e trasparenti, anche in caso di loro successiva riconfigurazione.
Lo Schema è indipendente e separato dal Fondo obbligatorio ed esprime piena autonomia decisionale, essendo dotato di una struttura di governance distinta da quella del Fondo, costituita dall’Assemblea delle banche aderenti[7] e dal Consiglio di gestione[8] che è l’organo volitivo ed è formato da 10 consiglieri e due membri di diritto (Presidente del FITD e Presidente dell’ABI). Completano l’assetto di governance il Presidente, il Direttore generale e il Collegio sindacale del FITD.
Lo Schema dispone di proprie risorse finanziarie, diverse dalle contribuzioni obbligatorie. Tali risorse sono messe a disposizione dalle banche aderenti su “chiamata”, in proporzione ai rispettivi depositi protetti.
Infine, lo SVI non si avvale di personale dipendente, in quanto, a termini di Statuto, esso opera presso la sede del Fondo e si avvale per il suo funzionamento delle strutture del medesimo.
Dalla sua costituzione, lo Schema volontario ha effettuato cinque interventi a favore di banche aderenti, per un importo complessivo di circa 1,4 miliardi. Il primo intervento è stato attuato nel 2016 e ha riguardato, come anticipato, Banca Tercas per un ammontare complessivo pari a circa 271,9 milioni.
Sono seguiti, nel corso del 2017, altri tre interventi di sostegno a favore della Cassa di Risparmio di Cesena, della Cassa di Risparmio di Rimini e della Cassa di Risparmio di San Miniato. L’operazione, che si è perfezionata nel dicembre 2019 con l’acquisizione delle tre Casse da parte di Crédit Agricole Cariparma, ha comportato un esborso di 784 milioni, di cui 614 milioni per la ricapitalizzazione delle banche e 170 milioni per la sottoscrizione delle tranche mezzanine e junior della cartolarizzazione di un portafoglio di crediti deteriorati[9].
L’ultimo intervento, risalente a novembre 2018, è quello effettuato nei confronti di Banca Carige per un importo di 318,2 milioni, attraverso la sottoscrizione iniziale di obbligazioni subordinate, nel quadro di una successiva operazione di ricapitalizzazione volta a consentire il rispetto dei requisiti prudenziali e a contribuire al processo di risanamento del gruppo bancario.
L’operazione di rafforzamento dei mezzi propri della banca genovese, posta in amministrazione straordinaria dalla BCE nei primi giorni di gennaio 2019, è stata perfezionata nello scorcio del 2019, con la partecipazione dello Schema all’aumento di capitale per 313,2 milioni, mediante la conversione alla pari dei bond subordinati detenuti. Al termine dell’operazione, lo Schema volontario detiene quindi azioni di Banca Carige per un valore nominale di 303,2 milioni e obbligazioni subordinate per 5 milioni[10].
Note:
[1] Nell’ottobre 2013 la Banca Popolare di Bari manifestava interesse all’acquisizione della Tercas, posta in amministrazione straordinaria nell’aprile 2012 per gravi irregolarità emerse nel corso di un’ispezione di vigilanza, da realizzarsi attraverso un intervento di ricapitalizzazione, a condizione che il FITD coprisse interamente il deficit patrimoniale della banca. Al termine dell’operazione di due diligence, il fabbisogno di capitale veniva quantificato in 495 milioni di euro, di cui 265 milioni per la copertura del deficit patrimoniale e 230 milioni per il ripristino del capitale minimo regolamentare (CET 1 ratio dell’8,5 per cento). Il 30.5.2014 il FITD deliberava l’intervento a favore di banca Tercas nei seguenti termini: i) versamento di 265 milioni, a copertura del deficit patrimoniale; ii) impegno del Fondo, nella misura massima di 30 milioni, a partecipare alla copertura di ulteriori perdite risultanti dal bilancio finale della procedura d’amministrazione straordinaria, a fronte dell’onere fiscale generato dall’intervento per cassa del FITD; iii) il rilascio di un’ulteriore garanzia a favore di Tercas per 35 milioni, a fronte di talune esposizioni creditizie classificate in bonis, ma ad alta carica di rischio. In merito agli sviluppi del contenzioso cfr. Boccuzzi G., Le crisi bancarie in Italia (2014-2020), Bancaria Editrice. Pezzuto A., La Corte di giustizia europea e la vicenda Tercas, in Dirigenza Bancaria, n. 208/2021.
[2] In Germania e Austria, ad esempio, operano da tempo schemi volontari per la soluzione di crisi bancarie, con risorse fornite da associazioni di categoria.
[3] La possibilità di disciplinare per via statutaria interventi volontari è prevista dall’art. 96-quater.4 del Testo unico bancario (TUB), introdotto dal d.lgs. 30/2016, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi.
[4] Titolo IV, capo I, Sezione 01-I, ivi incluse le misure ex articoli 53-bis e 67-ter, del TUB.
[5] Provvedimento con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2014/59/UE relativa alla risoluzione e al risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive).
[6] La normativa in vigore sino alla fine del 2015 consentiva l’applicazione del burden sharing, ossia che, in caso di dissesto di una banca, era previsto che prima del coinvolgimento di fondi pubblici fosse realizzata la riduzione del valore nominale delle azioni e delle obbligazioni subordinate o la conversione in capitale di queste ultime.
[7] L’Assemblea è competente, tra l’altro, ad approvare il rendiconto annuale, ad effettuare interventi di sostegno e a stabilire l’ammontare delle risorse necessarie. Per la validità delle deliberazioni relative agli interventi e all’ammontare delle risorse è necessario il voto favorevole di tante banche aderenti che rappresentino il 90 per cento dei depositi protetti e il 50 per cento del numero di banche consorziate al FITD.
[8] Il Consiglio delibera, tra l’altro, sulla proposta all’Assemblea in merito agli interventi dello Schema e alla messa a disposizione delle risorse per attuarli, nonché sul progetto di rendiconto annuale e sul ricorso a finanziamenti concessi da terzi a condizioni di mercato. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti l’effettuazione di interventi e l’ammontare delle risorse, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.
[9]Schema volontario di intervento, Relazione e Rendiconto 2018.
[10] Schema volontario di intervento, Relazione e Rendiconto 2020.
Antonio Pezzuto, “Lo Schema volontario di intervento (SVI) del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD): profili istituzionali e operativi”, Magistra Banca e Finanza, 7 giugno 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lo-schema-volontario-di-intervento-svi-del-fitd-profili-istituzionali-e-operativi/.
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