Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente Banca d’Italia
- Premessa
La digitalizzazione dei mercati e dei servizi finanziari ha sperimentato negli ultimi anni un rapido sviluppo che, secondo l’opinione corrente, determinerà una profonda trasformazione del sistema finanziario, degli attori e dei relativi modelli di business. E’ in tale contesto che è stato coniato il termine “FinTech” (financial technology) per indicare l’utilizzo di applicazioni tecnologiche nel settore finanziario, creditizio e assicurativo.
La definizione del FinTech ancora oggi non è univoca e largamente condivisa. In linea generale, con tale termine si indica, in modo indistinto, un insieme di società che sviluppano attività basate su nuove tecnologie informatiche e digitali, che vengono applicate nell’ambito del settore finanziario. Ne deriva che nell’ambito del FinTech vengano fatte rientrare società che offrono servizi estremamente eterogenei: solo alcune offrono effettivamente servizi di intermediazione finanziaria, mentre altre si limitano ad offrire servizi ancillari all’attività di intermediazione finanziaria[1].
In mancanza di una definizione codificata, ciascuna Autorità o Istituzione che abbia cominciato a indagare il fenomeno de qua ha adottato un significato ampio che ricomprende sia la prestazione di servizi in forma automatizzata o semi-automatizzata sia l’impiego delle nuove tecnologie per accrescere l’efficienza del sistema finanziario[2]. In effetti, FinTech ricopre sia un’ampia platea di servizi e prodotti (peer to peer lending, crowdfunding, servizi di consulenza (robo advice), valute virtuali, ecc.) sia un’ampia gamma di applicativi sostenuti dalle nuove tecnologie (distributed ledger tecnology, cloud compunting, big data, autenticazione e identificazione dei clienti, ecc.)[3].
L’attività delle imprese FinTech a livello globale è cresciuta significativamente negli ultimi anni; ad oggi, le start-up nel mondo sono oltre 1.300, distribuite in 54 paesi; inoltre, nel periodo 2010-2016 sono state investite nel settore risorse per oltre 130 miliardi di dollari, con un numero totale di oltre 5.000 deal. San Francisco, New York, Londra, Singapore e Tel Aviv sono gli hub più importanti al mondo e gli Stati Uniti ricoprono il ruolo di paese leader. In ambito europeo il Regno Unito detiene il primato di nazione con il governo più attento alla crescita dell’ecosistema favorevole alle start up. In virtù della spiccata propensione agli investimenti e soprattutto dell’elevata attenzione alla formazione, il settore genera entrate (revenue) per circa 20 miliardi di dollari l’anno. Tra il 2008 e il 2016 gli investimenti FinTech sono aumentati del 74 per cento, a fronte di una media mondiale del 27 per cento[4].
- Opportunità e rischi del FinTech
Lo sviluppo di tecnologie innovative dischiude numerose opportunità per tutti gli attori del mercato: per i consumatori, che potranno fruire di servizi di alta qualità a basso costo; per le imprese, specie quelle di minore dimensione, che potranno più facilmente accedere a una più vasta gamma di fonti di finanziamento; per gli intermediari tradizionali, che con il ricorso alla tecnologia potranno accrescere la propria efficienza e offrire prodotti e servizi digitali innovativi. L’attività delle imprese FinTech può inoltre contribuire allo sviluppo di canali di finanziamento alternativi al credito bancario, colmando così una grave lacuna del nostro mercato dei capitali[5].
La nascita e la diffusione di nuovi operatori (new-comers) non regolati e non vigilati[6], che si affiancano a quelli tradizionali (incumbents) nell’offerta di servizi finanziari ad alto contenuto tecnologico abbattendone le rendite di posizione, va valutata positivamente, poiché si traduce in un innalzamento del livello di concorrenza dell’intero settore, con benefici in termini di riduzione dei costi di produzione e di aumento della qualità dei servizi resi alla clientela.
A fronte di questi benefici esistono tuttavia dei rischi, specie di tipo operativo e strategico, a cui tutti gli operatori del settore (intermediari finanziari, società FinTech o TechFin) sono potenzialmente esposti. Naturalmente, l’effettivo livello di esposizione alle singole tipologie di rischio dipende dal business model adottato e, quindi, dalle specifiche attività poste in essere da ciascuno di essi e dalle applicazioni tecnologiche e digitali a tal fine approntate[7].
Anche la stabilità finanziaria potrebbe essere minacciata dal FinTech qualora il fenomeno raggiungesse dimensioni tali da produrre effetti a livello sia micro che macro. Tra i fattori di potenziale vulnerabilità per le singole istituzioni rilevano: i) l’inadeguatezza degli assetti di governance e dei processi di controllo di nuovi operatori attivi al di fuori del perimetro regolamentare o comunque assoggettati a un regime di controlli più blando rispetto agli intermediari tradizionali; ii) il rischio di sicurezza informatica che, esponendo gli utenti dei servizi al furto di dati e informazioni personali, può scalfirne la fiducia nelle imprese FinTech e nel sistema finanziario in generale; iii) l’eccessiva concentrazione di servizi e tools digitali nelle mani di pochi outsources. A livello macro, la stabilità potrebbe essere messa rischio dalla maggiore interconnessione tra mercati e istituzioni e, quindi, dalla maggiore esposizione a fenomeni di contagio[8].
- E’ opportuna una regolamentazione del FinTech?
A tutt’oggi non esiste in alcuno Stato uno specifico regime regolamentare per le imprese FinTech, essendo prevalse sinora considerazioni legate ai benefici che l’innovazione tecnologica è in grado di generare, tra cui la diversificazione dei canali di finanziamento e la pressione concorrenziale sugli intermediari. Ne consegue che nuovi operatori e nuovi strumenti non sono sottoposti ad alcuna forma di regolamentazione, ancorché si stia rafforzando il convincimento che il mancato assoggettamento a regole di vigilanza possa determinare l’insorgere di rischi per l’intero sistema finanziario.
Le ragioni che hanno indotto sinora le Autorità competenti ad escludere dal perimetro della normazione il FinTech appaiono riconducibili, in primis, all’esigenza di non imporre a imprese di piccole dimensioni regole che potrebbero condizionarne lo sviluppo e, quindi, limitare l’innovazione e la concorrenza all’interno del sistema finanziario, e, secondariamente, all’osservazione che gli episodi di crisi manifestatisi sino ad oggi hanno interessato solamente società FinTech di dimensioni contenute, “non rilevanti sul piano dei rischi sistemici”[9].
Queste considerazioni non appaiono convincenti per due ordini di motivi. Anzitutto, il mancato assoggettamento a regole o la previsione di una regolamentazione “soft” determina una disparità di trattamento nei confronti degli intermediari vigilati, specie di quelli di minori dimensioni; in secondo luogo, non vanno comunque trascurati gli effetti, per quanto modesti, delle crisi di imprese FinTech sulla clientela e sul processo di allocazione delle risorse, che potrebbero compromettere il funzionamento dei mercati.
Si ha pertanto motivo di ritenere che l’ingresso di nuovi competitors nei mercati finanziari richieda la definizione di un quadro di regole volte da un lato a favorire e sostenere uno sviluppo virtuoso dell’innovazione e, dall’altro, a impedire l’insorgere di rischi e di arbitraggi normativi. In particolare, le Autorità pubbliche sono chiamate a svolgere un’accurata analisi delle conseguenze derivanti dalla diffusione dell’innovazione tecnologica per identificare iniziative e interventi atti a salvaguardare l’interesse pubblico garantendo in tal modo un adeguato equilibrio tra rischi e benefici del processo innovativo. Occorre inoltre evitare l’applicazione di regimi regolamentari e di vigilanza differenti su soggetti che offrono prodotti e/o servizi finanziari simili. Appare, per contro, necessario garantire la parità di condizioni tra incumbents e new-comers, per stimolare una concorrenza sana, basata sul principio “same services-same risk-same rules”, indipendentemente dal tipo di entità giuridica che offre il servizio. Una regolamentazione ad hoc per le società FinTech non risponderebbe a criteri di efficacia, in quanto esse svolgono funzioni diverse tra loro e soprattutto riconducibili ad attività già disciplinate da norme specifiche. E’ infine necessario uno stretto coordinamento fra autorità nazionali ed estere: l’integrazione dei mercati richiede regole comuni da applicare con criteri omogenei. Regole valide solo entro i confini domestici sarebbero inadeguate a disciplinare un fenomeno che ha assunto connotazioni transnazionali[10].
Per favorire l’innovazione finanziaria a livello internazionale si sono delineati tre approcci che prevedono il coinvolgimento con livelli di intensità diversi delle stesse Autorità di vigilanza nello sviluppo delle innovazioni: i) il “regulatory sandbox”, che permette alle imprese FinTech, vigilate e non, di godere di deroghe normative transitorie, sperimentando su scala ridotta e per un breve periodo tecnologia e servizi; ii) l’“innovation hub”, che è un luogo di incontro con imprese, vigilate e non, nel quale l’Autorità di vigilanza si limita a fornire chiarimenti e linee di indirizzo su progetti e iniziative a elevato contenuto tecnologico; iii) gli “incubators”, in cui l’Autorità di vigilanza svolge un ruolo molto attivo, essendo coinvolta direttamente nello sviluppo e nella sperimentazione dei progetti, anche attraverso forme di partnership e cofinanziamenti. Tra gli approcci sopraindicati, l’innovation hub appare preferibile, poiché offre una soluzione bilanciata, in grado di dare impulso al settore senza comprometterne la sicurezza; inoltre, esso è utile sia alle Autorità per comprendere i fenomeni in atto e le esigenze del mercato sia agli operatori per avere informazioni puntuali e affidabili; infine, può svolgere un ruolo propositivo in previsione di interventi regolamentari[11].
Il Comitato di Basilea, in un documento pubblicato nel febbraio 2018, ha tracciato una mappatura aggiornata delle iniziative intraprese dalle Autorità di vigilanza a livello internazionale, che consente di cogliere i diversi orientamenti oggi esistenti. Come potrà rilevarsi dalla tabella sottostante, le Autorità di tutti i paesi censiti hanno attivato almeno un innovation hub, un numero più limitato ha optato per il sandbox, mentre cinque paesi hanno istituito anche un incubator.
| Paesi/Autorità | Innovation hub | Incubator | Sandbox |
| Australia | x | x | x |
| Belgio | x | ||
| BCE | x | ||
| Francia | x | x | |
| Germania | x | ||
| Italia | x | ||
| Hong Kong | x | x | x |
| Giappone | x | ||
| Corea | x | x | |
| Lussemburgo | x | ||
| Olanda | x | x | |
| Polonia | x | ||
| Singapore | x | x | x |
| Svizzera | x | x | |
| Regno Unito | x | x | x |
- Il FinTech in Italia
In linea con quanto osservato a livello globale, anche in Italia l’industria del FinTech ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo sorprendente, pur connotandosi per numero di realtà costituite e per volume di investimenti più contenuti rispetto a molte realtà internazionali. Secondo i dati del Registro delle Imprese, nel nostro Paese sono presenti oltre 7.200 start-up innovative, di cui 235 operanti nel comparto FinTech. I capitali raccolti dalle società FinTech nel 2016 ammonterebbero a 33,6 milioni di euro, in aumento del 77 per cento rispetto all’anno precedente. L’industria del FinTech presenta una forte concentrazione nel Nord, soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Su iniziativa del gruppo Banca Sella e di Copernico, nel settembre 2017 è stato inaugurato a Milano il Fintech District che punta a diventare uno dei principali hub europei del settore.
Secondo l’Osservatorio Fintech & Digital Finance 2017 del Politecnico di Milano, il 16 per cento degli italiani ha utilizzato almeno un servizio fintech nel corso del 2017; tale percentuale sale al 30 per cento ove si considerino i soli “millenians”, i nati dopo il 1980. I servizi a cui gli utenti italiani hanno fatto maggiormente ricorso sono il mobile payment e il mobile wallet payment, seguiti a distanza dallo strong authentication, dai trasferimenti di denaro P2P e dal crowdfunding. All’ingresso nel mercato di nuovi competitor si accompagna la diffusione di nuove tecnologie come blockchain, big data e robo advisor che impongono servizi innovativi agli istituti tradizionali. La rivoluzione digitale sta investendo il settore finanziario che, nonostante abbia preso coscienza dell’impatto delle nuove tecnologie, non ha ancora elaborato strategie idonee ad affrontare con successo il processo di trasformazione digitale.
In Italia gli investimenti in tecnologie finanziarie, sia pure in crescita, sono tuttavia ancora contenuti nel confronto con altri paesi europei. Si stima che gli investimenti FinTech non supererebbero il 5 per cento di quelli totali effettuati in Europa[12]. La debolezza degli investimenti FinTech appare ascrivibile a diversi fattori, tra cui la limitata disponibilità di risorse da parte delle banche, quale conseguenza della prolungata fase di recessione, l’elevatezza dei costi necessari per integrare le innovazioni tecnologiche con i sistemi elettronici preesistenti, il basso grado di digitalizzazione del Paese rispetto al resto d’Europa[13].
La digitalizzazione della società ha comportato un aumento della competizione nel settore bancario nazionale, con la conseguente frammentazione della catena del valore. Agli intermediari tradizionali si affiancano ora banche completamente digitali, prive di una rete fisica di filiali e con strutture di costo assai snelle, e nuovi player, provenienti da più settori, che riescono ad intercettare parte della clientela, margini di intermediazione e liquidità un tempo appannaggio pressoché esclusivo delle banche. Gli intermediari bancari si trovano quindi ad operare su nuovi fronti competitivi, in un contesto in cui gli operatori “entranti” dimostrano maggiore flessibilità e agilità nel gestire i cambiamenti[14].
La concorrenza delle imprese Fintech sta già iniziando a sottrarre quote di mercato e margini di profitto alle banche. Una ricerca della McKinsey[15] stima che nel prossimo decennio i nuovi operatori potrebbero erodere il 60 per cento dei profitti che le banche ricavano dalle attività al dettaglio. Preoccupate dall’impatto disruptive dell’innovazione tecnologica, le principali banche italiane stanno attuando nuove strategie che vanno dalla creazione di fondi di investimento dedicati a partnership commerciali con start up innovative, all’acquisizione di quote partecipative nel capitale di alcune imprese Fintech, alla costituzione di acceleratori e incubatori per lo sviluppo di tecnologie finanziarie[16].
Un’interessante indagine[17], condotta nel corso del 2017 dalla Banca d’Italia sull’innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari, che ha coinvolto 93 intermediari[18], ha evidenziato che: i) il 37 per cento del campione ha avviato o è in procinto di avviare progetti di investimento in tecnologie FinTech nel breve termine; ii) un altro 37 per cento intende intraprendere iniziative della specie nel medio e lungo termine; iii) soltanto il 26 per cento non è interessato né intende effettuare investimenti in questo campo; iv) appena il 28 per cento dei 283 progetti di investimento rilevati è già in cantiere, mentre il 43 per cento è approvato o in corso di sviluppo e solo il 29 per cento è ancora in fase di ricerca e sviluppo.
A fronte di un numero così elevato di iniziative, le risorse stanziate nel corso del 2016 sono state piuttosto modeste, essendosi ragguagliate a poco meno di 135 milioni di euro. Il 92 per cento degli investimenti totali è riferibile ai principali gruppi bancari.
Delle 283 iniziative FinTech 71 riguardano tecnologie per contratti e operazioni a distanza (gestione dell’identità elettronica e/o per il riconoscimento a distanza del cliente utilizzati per la sottoscrizione di servizi finanziari); 66 i servizi di pagamento (nuove modalità di pagamento istantaneo e tra privati (c.d. peer to peer lending), prevalentemente attraverso dispositivi mobili); 65 tecnologie a supporto (big data, intelligenza artificiale, cloud compunting, ecc.); 44 servizi automatizzati per il cliente (consulenza finanziaria automatizzata, portali per la comparazione di offerte di servizi finanziari o assicurativi, servizi informativi sui conti del cliente, ecc.); 9 crowdfunding (raccolta di fondi tramite piattaforme secondo i modelli investment-based, social lending e lending based); 8 DLT e Smart Contracts (tecnologie di registro distribuito); 2 valute virtuali (ad esempio, bitcoin); 18 altre iniziative residuali.
L’indagine ha altresì mostrato che: i) le banche significant hanno investito 125 milioni di euro per innovare il modello di business, accrescere i margini reddituali e migliorare i servizi offerti alla clientela. Le iniziative più rilevanti concernono principalmente i servizi automatizzati per il cliente e le tecnologie a supporto; ii) le banche less significant hanno diversificato i propri investimenti – pari complessivamente a 6,8 milioni di euro – su tutte le principali aree di interesse, fatta eccezione per crowdfunding e valute virtuali; iii) gli altri intermediari hanno sviluppato progetti di investimento per complessivi 2,9 milioni di euro, legati soprattutto al crowdfunding e alle tecnologie per contratti e operazioni a distanza.
Dall’indagine emerge, in definitiva, l’immagine di un sistema finanziario certamente interessato alle opportunità del Fintech, ma ancora poco propenso ad investire adeguate risorse per rivedere il proprio modello imprenditoriale, ottimizzare i processi interni e sviluppare nuove attività .
- Le iniziative degli Organismi internazionali e delle Istituzioni europee
A livello internazionale e in ambito europeo il settore FinTech è stato oggetto di specifica, crescente attenzione. Numerose iniziative sono state infatti promosse nell’ultimo anno volte ad indagare il fenomeno al fine di inquadrarne meglio le caratteristiche, la portata e le implicazioni per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.
Nel febbraio 2017 la IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ha pubblicato un Report dedicato al tema della tecnologia finanziaria e al suo impatto sulla regolamentazione, sugli investimenti e sull’industria dei servizi finanziari[19]. Dopo aver descritto alcuni modelli di business e tecnologie innovative che stanno trasformando il settore finanziario, fra cui le piattaforme di finanziamento (peer-to-peer lending ed equity crowdfunding) e le piattaforme per il retail trading e di investimento (ad esempio, robo adviser e social trading), il documento si sofferma sui rischi e sulle opportunità che ognuna delle summenzionate tecnologie presenta per i regulators e gli operatori di mercato.
Nel mese di giugno dello stesso anno il Financial Stability Board ha pubblicato un Report sulle implicazioni che l’innovazione tecnologica nei servizi finanziari comporta per la stabilità del sistema finanziario globale[20]. Sono state identificate dieci aree di attenzione per le autorità di vigilanza, tra le quali vengono considerate prioritarie: i) il rischio operativo dei fornitori di servizi; ii) i cyber risks; e iii) i rischi di natura macroprudenziale.
Nel successivo mese di agosto il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un documento di consultazione sulle implicazioni del FinTech per il settore finanziario[21]. Vengono presi in considerazione diversi scenari futuri, con rischi e opportunità . Oltre agli scenari del settore bancario, tre casi di studio si concentrano sugli sviluppi tecnologici (big data, distributed ledger technology, ecc.) e tre su modelli di business FinTech (servizi di pagamento innovativi, piattaforme di prestito e banche neocostituite). La tendenza è quella di adeguare gli standard bancari e le aspettative di vigilanza alle nuove innovazioni mantenendo adeguati controlli prudenziali. Il Comitato di Basilea ha pertanto individuato 10 osservazioni chiave e formulato le relative raccomandazioni in materia di vigilanza[22].
Lo scorso 20 febbraio il Comitato di Basilea ha pubblicato la versione finale del documento posto in consultazione, nel quale si analizzano le implicazioni dell’aumento dell’uso della tecnologia nei servizi bancari e finanziari e si forniscono indicazioni sulle strategie per farvi fronte. In particolare, si evidenzia che lo sviluppo dell’innovazione tecnologica da un lato ha comportato un’implementazione dei rischi per l’attività bancaria e, dall’altro, ha dischiuso nuove opportunità per gli intermediari e i loro clienti. Pertanto, l’azione di vigilanza dovrebbe essere orientata a preservare la sicurezza e la stabilità del sistema finanziario, senza peraltro pregiudicare gli effetti benefici dell’innovazione stessa. Inoltre, poiché i rischi derivanti dall’utilizzo pervasivo della tecnologia (di tipo strategico, operativo, informatico e di compliance) investono sia gli intermediari sia i nuovi player, anche nell’ipotesi di esternalizzazione di alcune attività ad imprese fintech, l’azione di vigilanza dovrebbe assicurare che i soggetti vigilati si dotino di strutture di governance e processi di risk management idonei a identificare, gestire e monitorare adeguatamente le tipologie di rischio sopra richiamate. Infine, considerato che i rischi connessi al fintech possono essere amplificati dall’estensione dell’operatività in più paesi, le Autorità di vigilanza dovrebbero coordinare le iniziative regolamentari e di controllo in modo da evitare possibili arbitraggi normativi[23].
In ambito comunitario, si ricorda che nel gennaio 2017 il Parlamento europeo ha pubblicato in bozza la Risoluzione “FinTech: l’impatto della tecnologia sul futuro del settore finanziario”, con la quale ha invitato la Commissione ad elaborare un piano d’azione globale in materia di FinTech nel quadro delle strategie per l’Unione dei mercati dei capitali e per il Mercato unico digitale, che possa contribuire al conseguimento di un sistema finanziario europeo efficiente e competitivo, maggiormente integrato, stabile e sostenibile. Nel contempo, ha sottolineato la necessità che: i) la regolamentazione del settore della tecnologia finanziaria si ispiri ai principi di “stessa attività -stesse regole”, neutralità tecnologica e approccio basato sui rischi; ii) le autorità di vigilanza e di regolamentazione sviluppino sufficienti competenze tecniche in modo da individuare tempestivamente i rischi connessi all’utilizzo di tecnologie finanziarie.
In risposta a tale sollecitazione, la Commissione europea ha avviato, nel marzo 2017, una consultazione pubblica per agevolare la creazione di un settore finanziario più competitivo e innovativo[24], con riferimento ai seguenti aspetti: accessibilità ai servizi finanziari per i consumatori e le imprese; riduzione dei costi operativi e innalzamento del livello di efficienza del settore; miglioramento della concorrenza nel mercato unico riducendo le barriere all’entrata; bilanciamento di una maggiore condivisione e trasparenza in materia di dati con le esigenze di sicurezza e tutela della privacy. Parallelamente, la Commissione ha adottato un “Piano d’azione riguardante i servizi finanziari ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta”, nel quale individua tre principali direttrici di lavoro per raggiungere l’obiettivo di un mercato unico per i servizi finanziari: i) rafforzare la fiducia dei consumatori e responsabilizzarli nell’acquisto di servizi nel proprio paese o in altri Stati membri; ii) ridurre gli ostacoli giuridici e regolamentari che le imprese devono affrontare per espandersi all’estero; iii) sostenere lo sviluppo di un contesto digitale innovativo in grado di superare alcune delle barriere esistenti nel mercato unico. Dalla consultazione sono emersi i seguenti punti chiave: il FinTech è considerato un driver dello sviluppo dell’intero settore finanziario; alcune tecnologie (ad esempio, big data e cloud compunting) richiedono la massima attenzione delle autorità pubbliche per la portata e l’estensione degli effetti sulla funzionalità e la tenuta del sistema finanziario; vi sono rischi connessi alla sicurezza informatica, all’acquisizione e all’utilizzo di dati personali e al riciclaggio del denaro.
Nell’agosto 2017 l’EBA ha presentato un documento di discussione relativo al suo approccio alla tecnologia finanziaria. Sulla base della mappatura di FinTech all’interno dell’UE e dei lavori svolti in precedenza, la suddetta Autorità ha indicato sei aree che saranno oggetto delle sue future attività : autorizzazione e sistemi di sandboxing (sicurezza virtuale); impatto sui rischi prudenziali e operativi per intermediari bancari e IMEL; impatto di FinTech sui modelli di business di questi enti; protezione dei consumatori e norme di comportamento per gli emittenti al dettaglio; impatto di FinTech sulla risoluzione delle imprese finanziarie.
Nel settembre 2017 la BCE ha posto in consultazione due progetti di guida in materia di autorizzazione all’attività bancaria in generale e per i soggetti FinTech. Il primo illustra il processo generale e i requisiti per la valutazione dell’istanza. Il secondo è rivolto ai soggetti che operano nel settore FinTech interessati a ottenere il benestare all’esercizio dell’attività bancaria. A tali soggetti si richiede tra l’altro di rispettare i requisiti patrimoniali di vigilanza, di essere dotati di adeguati sistemi di governance e gestione dei rischi e di assicurare la conformità degli esponenti aziendali ai requisiti di professionalità e onorabilità .
Dando seguito alla consultazione avviata a marzo 2017, la Commissione europea ha presentato l’8 marzo scorso il FinTech Action Plan per consentire al settore finanziario di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Obiettivo finale è trasformare l’Europa in un polo mondiale dell’innovazione e delle tecnologie per i servizi finanziari.
Il piano prevede un mix di misure atte da un lato a favorire la diffusione del fintech e, dall’altro, a incoraggiare soluzioni innovative e ad affrontare con determinazione i rischi e le sfide emergenti. In particolare, esso contempla 23 iniziative per consentire ai modelli di business di affermarsi, promuovere la diffusione delle nuove tecnologie, rafforzando la cybersecurity e l’integrità del sistema finanziario. Tra queste figurano:
- un laboratorio UE in cui le autorità europee e nazionali incontrano i fornitori di soluzioni tecnologiche;
- un Osservatorio e forum dell’UE su blockchain che riferirà in merito ai rischi e alle opportunità delle criptovalute nel corso del 2018;
- consultazioni sul modo migliore per promuovere la digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative per realizzare l’interconnessione delle banche dati nazionali;
- seminari per migliorare lo scambio di informazioni sulla cybersecurity.
- Conclusioni
L’innovazione tecnologica nei mercati finanziari ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo formidabile che determinerà una trasformazione radicale del sistema finanziario e dei modelli di business dei suoi attori. La diffusione di innovazioni tecnologiche nei servizi finanziari rappresenta un’opportunità per l’intera economia: per i cittadini, che potranno godere di più favorevoli condizioni di accesso ai mercati, oltre che di servizi ad alto valore aggiunto, più rapidi e a prezzi competitivi; per le imprese, che potranno contare su canali di raccolta dei capitali alternativi a quello bancario, come il crowdfunding e il peer to peer lending; per gli intermediari bancari, che potranno offrire prodotti e/o servizi innovativi. L’innovazione presenta, tuttavia, anche rischi. Anzitutto, per gli utenti dei servizi che potrebbero vedere violati i propri dati personali; in secondo luogo, per gli operatori del mercato, che dovranno adattarsi al nuovo ecosistema, sviluppando modelli di attività che assicurino comunque adeguati margini di profitto; infine, per le autorità pubbliche che avranno il difficile compito di approntare un set di regole che da un lato favorisca l’innovazione e la competitività e, dall’altro, tuteli gli investitori e i risparmiatori da possibili rischi.
In Italia gli investimenti tecnologici nel settore finanziario da parte degli intermediari bancari sono limitati, a causa principalmente dell’incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di tutela della privacy, di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, di utilizzo di strumenti digitali e di fiscalità . L’elevato numero di progetti già avviati o in cantiere e gli accordi di partnership conclusi con start-up Fintech indicano tuttavia un forte interesse del settore bancario. Da una recente indagine della Banca d’Italia emerge che quasi tutte le banche di rilevanti dimensioni stanno avviando iniziative Fintech per riorganizzare il modello di business, accrescere i margini reddituali, migliorare il servizio alla clientela.
E’ fondamentale dunque che le banche italiane proseguano nell’azione di rinnovamento delle proprie strutture (interne e territoriali) e della filiera produttiva e distributiva per cogliere tutte le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e contrastare più efficacemente la pressione concorrenziale esercitata dai nuovi players.
NOTE:
[1] Schena C., Tanda A., Arlotta C., Potenza G., Lo sviluppo del FinTech. Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, Quaderno FinTech n. 1, marzo 2018, Consob.
[2]Secondo il Financial Stability Board, FinTech indica “l’innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni o sull’offerta di servizi”.
[3] Cfr. in proposito Bufi M., Intervento del Presidente di ANASF nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, Camera dei Deputati, 21.11.2017. Paracampo M.T., Fin Tech e il mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, in FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, (a cura di Paracampo M.T.), Giappichelli.
[4] CeTIF, Fintech Outlook, 2017.
[5] Panetta F., L’innovazione digitale nell’industria finanziaria italiana, Intervento in occasione dell’inaugurazione del Fintech District, Milano, 26.9.2017.
[6] Alcuni di questi operatori muovono da posizioni dominanti in altri settori di attività (ad esempio, Alibaba e Amazon nel commercio elettronico); altri, invece, muovono dal basso, partendo dallo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, per intercettare la domanda di servizi finanziari. Cfr. Vegas G., Discorso del Presidente della Consob al mercato finanziario, Milano, 8.5.2017.
[7] Schena C., Tanda A., Arlotta C., Potenza G., Lo sviluppo del FinTech, op. cit.
[8] Linciano N. e Soccorso P., FinTech e RegTech: approcci di regolamentazione e di supervisione, in FinTech: Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, op. cit.
[9] Schena C., Tanda A., Arlotta C., Potenza G., Lo sviluppo del FinTech, op. cit.
[10] Panetta F., L’innovazione digitale nell’industria finanziaria italiana, Intervento in occasione dell’inaugurazione del Fintech District, op. cit.
[11] In linea con le positive esperienze di altri paesi, nel novembre del 2017 la Banca d’Italia ha attivato un innovation hub, denominato “Canale Fintech”, che consiste nella creazione di uno spazio sul sito web istituzionale. Esso intende favorire il confronto con gli operatori di mercato e rappresenta il punto di contatto dell’Istituto con le imprese che propongono progetti industriali innovativi nell’area dei servizi finanziari. Cfr. Panetta F., Audizione alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, 29.11.2017. L’IVASS e l’ANIA, l’associazione delle compagnie assicurative, hanno invece optato per l’attivazione di un sandbox. L’iniziativa mira a promuovere l’innovazione finanziaria, assicurando che l’esistente quadro regolamentare sia “digital friendly”, tecnologicamente neutrale (né incoraggiare né scoraggiare l’innovazione tecnologica) e sufficientemente flessibile in modo da essere facilmente adattabile all’era digitale. Cfr. Farina M.B., Audizione del Presidente dell’ANIA nell’ambito dell’indagine sulle tematiche relative all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, Camera dei Deputati, 6.12.2017.
[12] Panetta F., Audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva relativa all’impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo, Roma, 29.11.2017.
[13] Secondo l’indice “Digital Economy and Society Index 2017” della Commissione europea, l’Italia si colloca infatti al 25° posto su 28 paesi europei per grado di digitalizzazione complessivo e al 23° posto per l’utilizzo di servizi e-banking. Inoltre, in Italia le risorse impiegate in R&S sono inferiori al 2 per cento del PIL, livello molto distante dall’obiettivo del 3 per cento fissato nella Strategia UE 2020.
[14] The European House Ambrosetti, The Connected Banking Report 2015, Opportunità emergenti attraverso l’innovazione digitale, 2015.
[15] Cfr. Retail Banking Insight, aprile 2017.
[16] Intesa Sanpaolo ha costituito Nevea Finventures, un Fondo di corporate venture capital dedicato che ha l’obiettivo di investire, in ambito FinTech, in realtà innovative sinergiche con le business unit del Gruppo o con nuovi business model. Che Banca, con Advise Only e Deus Technology, ha ampliato la propria offerta alla clientela attivando il servizio di robo advisory.
[17] Cfr. Banca d’Italia, Fintech in Italia, dicembre 2017.
[18] Tra cui: 13 maggiori gruppi bancari italiani e 4 filiazioni italiane (c.d. significant institutions) e 4 filiazioni italiane di banche significant europee; 53 gruppi bancari less significant; 23 intermediari non bancari (IP, IME, SGR e SIM).
[19] Cfr. Research Report on Financial Tecnologies (FinTech).
[20] Cfr. Financial Stability Implications from Fintech.
[21] Cfr. Sound Practices: Implications of Fintech developments for banks and banks supervisors”.
[22] Si tratta in particolare della necessità di garantire sicurezza, solidità e standard elevati di conformità senza ostacolare l’innovazione vantaggiosa nel settore bancario; della valutazione dei rischi principali per le banche connessi agli sviluppi tecnologici, compresi i rischi strategici e di redditività , i rischi operativi, i rischi informatici e di conformità ; delle implicazioni del crescente ricorso a terzi, attraverso l’esternalizzazione e/o partnership, della cooperazione intersettoriale tra le autorità di vigilanza e le autorità pertinenti; della cooperazione internazionale tra le autorità di supervisione bancaria; dell’adeguamento della dotazione di competenze in materia di vigilanza; delle potenziali opportunità per le autorità di supervisione di utilizzare tecnologie innovative; della pertinenza dei quadri normativi esistenti per i nuovi modelli imprenditoriali e innovativi; delle caratteristiche principali delle iniziative normative per facilitare l’innovazione nel settore FinTech.
[23] Cfr. al riguardo Ferretti R. e Lunetti D., Prime osservazioni sul documento del Comitato di Basilea sulle implicazioni del fintech per le banche e le Autorità di vigilanza.
[24] Cfr. “FinTech: a more competitive and innovative European financial sector”.
Antonio Pezzuto, “Lo sviluppo di applicazioni tecnologiche nel sistema finanziario”, Magistra Banca e Finanza, 9 giugno 2018, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/lo-sviluppo-di-applicazioni-tecnologiche-nel-sistema-finanziario/.
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