Di Maurizio Tidona, Avvocato
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Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le misure protettive sono state concepite come uno strumento di raffreddamento del conflitto: una pausa necessaria per consentire al debitore di negoziare soluzioni ordinate, evitando che l’azione disorganica dei creditori renda impossibile qualunque tentativo di risanamento.
L’idea di fondo è condivisibile. Il problema nasce quando la protezione si estende oltre il suo perimetro fisiologico e inizia a incidere non solo sulle azioni dei creditori, ma anche sulle loro condotte, trasformando una misura temporanea in una zona grigia nella quale la banca fatica a capire che cosa possa ancora fare – e, soprattutto, che cosa le sia invece implicitamente vietato.
Il punto non è teorico. È operativo, quotidiano, e riguarda il modo in cui le misure protettive vengono oggi lette, richieste e talvolta concesse.
Dalle azioni alle condotte: un cambio di paradigma silenzioso
L’art. 54 CCII, nel suo impianto, distingue con chiarezza: da un lato il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; dall’altro, la possibilità di misure ulteriori, modellate dal giudice, quando determinate iniziative dei creditori possano pregiudicare le trattative.
Il passaggio decisivo – e potenzialmente critico – è l’inclusione delle “condotte” tra i comportamenti suscettibili di essere inibiti. Qui la norma smette di parlare solo di processo e inizia a incidere sulla gestione del rapporto.
Se la misura protettiva diventa uno strumento per neutralizzare non soltanto il pignoramento o il sequestro, ma anche comunicazioni, prese di posizione, scelte creditizie, il rischio è evidente: la tutela dell’impresa entra in tensione con la gestione prudente del credito.
Non è un rischio astratto. È una frizione strutturale tra diritto della crisi e diritto bancario.
La banca non è un creditore qualunque
Il legislatore lo sa, e infatti lo scrive. Quando, ad esempio, limita il recesso o la revoca delle linee già concesse, precisa che restano ferme le esigenze derivanti dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Non è una clausola di stile. È un argine.
Il messaggio è chiaro: la banca non può reagire alla crisi come se nulla fosse, ma non può neppure essere costretta a ignorare il deterioramento del rischio, la classificazione delle esposizioni, gli obblighi imposti dal quadro regolamentare europeo e nazionale.
Il problema è che questo equilibrio, nella prassi, è sempre più fragile. L’uso estensivo delle misure protettive – soprattutto atipiche – tende a spostare il baricentro verso una tutela “espansiva” del debitore, nella quale ogni iniziativa bancaria rischia di essere letta come ostacolo alle trattative.
Il risultato è una sorta di responsabilità per inerzia: la banca non sa se agire esponga a contestazioni, ma sa che non agire espone a rischi ben più concreti sul piano prudenziale.
Il nodo delle garanzie: private e pubbliche
Un altro terreno sensibile è quello delle garanzie. Il principio è noto: le misure protettive operano sul patrimonio del debitore, non su quello dei garanti. Eppure, nella pratica, anche qui il confine si fa mobile.
Quando l’escussione di una garanzia – soprattutto pubblica – viene vista come un fattore capace di alterare l’equilibrio delle trattative, la tentazione di inibirla diventa forte. Ma così facendo si introduce un elemento nuovo: la misura protettiva non congela solo l’aggressione al debitore, ma incide sulla struttura economica del credito, modificando ex post l’allocazione del rischio.
È un passaggio delicato, perché sposta la misura dal piano della tutela procedurale a quello dell’ingegneria finanziaria. E qui il diritto concorsuale inizia a camminare su un terreno che non è il suo.
Protezione sì, ma senza anestesia del rischio
Il vero punto, allora, non è negare la funzione delle misure protettive. È evitare che diventino uno strumento di anestesia del rischio, nel quale la banca è chiamata a “non fare”, senza che sia chiaro fino a che punto.
Se la protezione dell’impresa si traduce in un obbligo implicito di tolleranza generalizzata, il sistema perde equilibrio. Perché il credito, a quel punto, smette di essere gestito e diventa solo sospeso, con effetti che si manifestano più avanti, spesso in modo più traumatico.
Il Codice della crisi non chiede questo. Chiede, semmai, un esercizio più consapevole della discrezionalità giudiziale e una lettura meno ideologica del ruolo della banca: non antagonista del risanamento, ma neppure soggetto chiamato a sostenerlo a prescindere.
La vera sfida, oggi, è tutta qui: proteggere le trattative senza disattivare la prudenza. Quando le misure protettive dimenticano questa distinzione, smettono di essere uno strumento di composizione e diventano un fattore di instabilità .
Ed è un rischio che il sistema bancario non può permettersi di sottovalutare.
Maurizio Tidona, “Misure protettive nel Codice della Crisi: quando la tutela dell’impresa diventa un problema per il credito”, Magistra Banca e Finanza, 8 gennaio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/misure-protettive-nel-codice-della-crisi-quando-la-tutela-dellimpresa-diventa-un-problema-per-il-credito/.
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