Misure Restrittive UE e Sanzioni Penali: il rischio penale come nuova variabile strutturale dell’operatività bancaria

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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Le misure restrittive UE entrano nel codice penale e cambiano la natura del rischio bancario.

La qualificazione penale dell’operazione bancaria dipende ora, in modo diretto, dal rispetto dei divieti e delle restrizioni europee.

Il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211 ha inserito nel codice penale gli artt. 275-bis – 275-decies c.p., introducendo un autonomo sistema di delitti in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

L’art. 275-bis c.p. prevede in particolare la reclusione da due a sei anni e la multa fino a 250.000 euro per chiunque violi divieti, obblighi o restrizioni imposti dalle misure UE o dalla normativa nazionale di attuazione. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di attività bancaria o finanziaria ai sensi dell’art. 275-sexies c.p.

Le misure restrittive UE cessano così di essere un presidio ancillare della funzione antiriciclaggio e diventano parametro diretto di tipicità penale dell’operazione bancaria.

Le nuove fattispecie penali intersecano simultaneamente più funzioni aziendali e impongono una regia unitaria a livello di direzione generale e aree interessate.

La violazione può difatti maturare in fasi diverse del ciclo operativo – onboarding, identificazione del titolare effettivo, screening e gestione dei riscontri, congelamento di fondi, autorizzazioni e flussi informativi verso le autorità – con responsabilità che si distribuiscono nella catena decisionale e lungo il percorso in cui l’informazione viene raccolta, valutata, trasmessa e conservata da una banca.

Disponibilità indiretta e ampiezza del concetto di “fondi”

L’art. 275-bis c.p. punisce la messa a disposizione “diretta o indiretta” di fondi o risorse economiche. La definizione di “fondi” dell’art. 2 del d.lgs. 211/2025 comprende depositi presso enti finanziari, saldi di conto e cripto-attività.

Il rischio di violazione della norma penale ruota attorno all’esito sostanziale dell’operazione e alla ricostruzione del soggetto che controlla o beneficia delle risorse, anche quando il collegamento sia mediato da società veicolo, fiduciari, controllate, o catene contrattuali.

Il fulcro non è il rapporto contrattuale in sé, ma l’effetto economico che l’operazione produce. La responsabilità penale non si arresta alla titolarità formale del conto, ma impone la ricostruzione del circuito di controllo e del beneficiario effettivo. Anche quando la relazione negoziale appare neutra, la banca può rispondere se l’operazione consente, in via diretta o indiretta, la messa a disposizione di risorse a favore di un soggetto designato.

Pagamenti, escussioni di garanzie, trade finance, movimentazioni di saldo e operazioni assimilabili sono le aree in cui questo profilo si manifesta con maggiore frequenza. Se il “presidio” non ricompone controllo e beneficiario finale, la banca rischia di qualificare come neutra un’operazione che, nella sostanza, mette risorse a disposizione di un soggetto designato, con violazione del precetto penale e con responsabilità propria.

Obblighi informativi e catena decisionale interna

L’art. 275-ter c.p. punisce l’omessa comunicazione alle autorità competenti di informazioni conosciute per ragione d’ufficio o di professione.

L’obbligo si innesta su informazioni già conosciute alla banca ed è per questo decisiva, al fine della compliance, la tracciabilità dei passaggi interni che precedono l’obbligo di comunicazione.

Se l’informazione resta isolata, tra diversi uffici, e senza un percorso di condivisione preciso e identificabile, il rischio di violazione si sposta rapidamente dalle persone fisiche all’ente, in presenza dei presupposti di legge.

L’obbligo informativo penalmente presidiato, inoltre, non coincide con gli obblighi antiriciclaggio. La norma non richiede una valutazione di sospetto, ma la comunicazione di informazioni già conosciute per ragione d’ufficio.

Valore dell’operazione e disegno economico unitario

Se il valore è inferiore a 10.000 euro, il decreto prevede la sola sanzione amministrativa. Lo stesso art. 275-bis c.p. dispone però che, ai fini della determinazione del valore, si tenga conto cumulativamente delle operazioni di minore importo, se esecutive del medesimo disegno economico.

È importante considerare la soglia non quale “area” di irrilevanza, ma di un diverso regime sanzionatorio. La banca che organizzi i processi sulla base del solo valore unitario dell’operazione rischia di sottovalutare il criterio del “medesimo disegno economico” (art. 275-bis, commi 3-4, c.p.), che sposta l’attenzione dal singolo atto al progetto complessivo.

Operazioni formalmente autonome devono essere difatti valutate in aggregato, se riconducibili a un’unica finalità economica.

Nell’operatività internazionale, il frazionamento e la segmentazione dei flussi rappresentano modalità ricorrenti di esecuzione, il che rende il rischio maggiore.

Autorizzazioni e conformità alle condizioni

L’art. 275-quater c.p. sanziona l’esecuzione di operazioni in difformità rispetto alle condizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

La responsabilità non presuppone l’assenza di autorizzazione, ma la non conformità alle condizioni.

Il rischio penale può quindi derivare da un errore esecutivo interno, anche in presenza di un titolo autorizzativo valido. In questo modo, limiti soggettivi e oggettivi, quantitativi o temporali, assumono valore penalmente rilevante.

Responsabilità dell’ente e modello 231

L’art. 6 del decreto introduce nel d.lgs. 231/2001 l’art. 25-octies.2, con sanzioni pecuniarie determinate in percentuale del fatturato globale dell’ente e con sanzioni interdittive di durata significativa.

Il modello di organizzazione deve quindi includere espressamente i reati in materia di violazione delle misure restrittive UE.

Il modello 231 non può pertanto limitarsi a includere formalmente i nuovi reati. Diventa decisiva la prova dell’effettività dei protocolli, della tracciabilità delle verifiche e della capacità del sistema di intercettare schemi elusivi.

In un eventuale procedimento penale, la qualità dell’architettura documentale interna sarà il primo terreno di verifica. Non sarà sufficiente dimostrare l’esistenza formale di procedure o policy aggiornate. Ciò che verrà scrutinato è la concreta tracciabilità del percorso decisionale: chi ha visto l’informazione, come è stata qualificata, quali verifiche sono state svolte, quali valutazioni sono state esplicitate e con quale motivazione l’operazione è stata eseguita, bloccata o autorizzata.

Il processo penale ricostruisce difatti a posteriori il flusso delle informazioni e delle decisioni. Ogni disallineamento tra dato conosciuto e scelta operativa diventa un potenziale punto di frizione probatoria.

Il vero presidio non è dunque la regola astratta, ma la capacità della banca di dimostrare, in modo coerente e documentato, che l’informazione rilevante è stata governata secondo un percorso strutturato, consapevole e verificabile.


Approfondimento ulteriore riservato

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Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Misure Restrittive UE e Sanzioni Penali: il rischio penale come nuova variabile strutturale dell’operatività bancaria”, Magistra Banca e Finanza, 27 febbraio 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/misure-restrittive-ue-e-sanzioni-penali-il-rischio-penale-come-nuova-variabile-strutturale-delloperativita-bancaria/.

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