Di Simone Cerri, Dottore in Giurisprudenza
Come è noto, all’interno dei crediti deteriorati (NPE, Non Performing Exposure), esistono tre tipologie, le quali stanno ad indicare diversi stati di gravità dell’inadempienza.
Queste sono gli NPL (Non Performing Loans corrispondenti alle vecchie sofferenze, ossia crediti di soggetti insolventi o in condizioni equiparate), gli UTP (ossia Unlikey to Pay, corrispondenti ai vecchi incagli ora inadempienze probabili, crediti per i quali la banca giudichi improbabile l’adempimento integrale senza ricorrere ad azioni quali l’escussione delle garanzie). Infine vi sono le esposizioni scadute e/o sconfinanti (Past Due) ossia quelle che eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e/o oltre una predefinita soglia di rilevanza (100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio -cosiddetta soglia assoluta- oppure l’1% dell’esposizione).
Meno conosciuta è la categoria trasversale rispetto a queste tre, ossia quella della forbearance: essa è definita per l’appunto come trasversale, proprio perché si può originare tanto da crediti in bonis che da deteriorati, oggetto di concessioni da parte della banca. In termini semplici, le concessioni forbearance (tolleranza) sono delle modifiche alle condizioni del contratto originale della linea di credito concessa dalla banca al suo cliente. Per esempio, una modifica può essere l’abbassamento degli interessi del finanziamento, oppure un allungamento del periodo di ammortamento del prestito, e dunque in se stessa non fotografa una situazione di inadempimento.
Certo però, queste misure possono riguardare anche clienti non in difficoltà finanziaria (forbone performing exposures) o anche quelli in stato di deterioramento (non performing exposures with forbearance measures).
Tuttavia, la ratio che sta dietro alla categoria, è che le concessioni forbearance, anche in assenza di una formale ristrutturazione, siano chiare indicatrici della difficoltà del debitore, anche se come detto non è necessario, infatti, che il creditore si sia rivelato davvero inadempiente.
Ora, l’attuale emergenza sanitaria ha delineato diversi strumenti atti a concedere moratorie di prestiti bancari, sia per venire incontro alle esigenze del cliente bancario, il quale si è trovato in difficoltà nei suoi adempimenti per motivi imprevisti e senza sua colpa, sia per evitare un eccessivo aumento di stock di NPE . Strumenti questi che, a tutti gli effetti sono forbearance. È però da vedere come si sia conciliata questa situazione eccezionale, che ha portato ad una modifica dei contratti originali in certi casi obbligatoria, con la disciplina ordinaria in tema di forbearance/rinegoziazione, nell’ottica delle relative segnalazioni nelle centrali di rischio, tema di per se piuttosto ignorato poiché le concessioni di cui sopra hanno focalizzato l’attenzione dei clienti, con poco rilievo per i possibili effetti pregiudizievoli.
Come categoria, essendo una rinegoziazione, i rapporti forbone devono essere monitorati continuamente. Nel caso, infatti, i debitori continuino a pagare con regolarità , dopo un periodo di osservazione di 2-3 anni, variabile a seconda che i crediti rinegoziati fossero originariamente performing o non performing, potranno uscire dalla categoria forbearance, per tornare in quella di origine.
Detto che i forbone, dunque, non si vogliono sostituire alle categorie già esistenti di crediti deteriorati ma devono essere visti come uno strumento informativo addizionale, prima di capire l’impatto delle rinegoziazioni “covid” con la disciplina di segnalazione interbancaria, vediamo come vengono segnalati in modo ordinario
Ovviamente la prima distinzione va operata a seconda che si sia in presenza di esposizioni oggetto di concessione deteriorate (“Non-performing exposures with forbearance measures”) oppure no.
Nel caso di concessione deteriorate la segnalazione avviene attraverso la valorizzazione ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATA [1]sulle singole linee di credito interessate, un alert ulteriore che si affianca alla indicazione come NPL, UTP o morosità , ma questa specificazione ci ricorda che, ovviamente, durante il periodo di tolleranza, il credito non potrebbe mutare il suo status, e dunque rimane quello di origine. Non si configurano però come concessioni quegli accordi – “raggiunti tra il debitore e un pool di intermediari – grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente congelate in vista di una formale ristrutturazione, ma tali accordi comunque non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”[2].
Se invece il credito tollerato (meglio sarebbe dire rinegoziato) è in origine in bonis, allora la voce è ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE IN BONIS, che può essere cosi indicato 0 = NO; 1 = OGGETTO DI UN’UNICA CONCESSIONE; 2 = OGGETTO DI PIU’ DI UNA CONCESSIONE.
Con riferimento alle esposizioni oggetto di concessione, i soli intermediari interessati dalla produzione della segnalazione consolidata armonizzata devono inoltre alimentare i seguenti campi:– TIPO CONCESSIONE: 0= NON APPLICABILE; 2= RIFINANZIAMENTO. 3=TASSO DI INTERESSE MODIFICATO INFERIORE ALLE CONDIZIONI DI MERCATO; 5=PERIODO DI GRAZIA/MORATORIA SUI PAGAMENTI; 6=ESTENSIONE DELLA DURATA/SCADENZA; 7=RIMODULAZIONE DEI PAGAMENTI; 8=REMISSIONE DEL DEBITO; 9=DEBT ASSET SWAPS; 10=ALTRE MISURE DI TOLLERANZA.
La casella ESPOSIZIONE SOTTO OSSERVAZIONE dovrà essere indicata qualora l’istituto di credito lo ritenga necessario, e sarà obbligato a compilarla qualora si parta da posizione NPE. La normativa prevede specifici criteri di uscita dallo status di deteriorato dopo la tolleranza: in particolare, le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure period” di almeno un anno dall’applicazione delle misure di tolleranza o dalla classificazione tra i deteriorati:
- Le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure period” di almeno un anno dall’applicazione delle misure di tolleranza o dalla classificazione tra i deteriorati;
- Le esposizioni creditizie deteriorate non oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate, solo se è trascorso un “cure period” di 3 mesi dal momento in cui sussistono le condizioni per potere essere riclassificate tra i non deteriorati (e nel frattempo tali esposizioni devono continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano)[3].
Orbene, nell’attuale scenario economico conseguente alla emergenza sanitaria, vi sono stati diversi strumenti che si possono fare rientrare nella famiglia della forbearance, ma tendenzialmente possiamo operare una prima distinzione tenendo in considerazione il soggetto debitore.
Qualora il debitore sia micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), un professionista oppure una ditta individuale le concessioni riguardano:
- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020 (esteso al 30 giugno 2021)
- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale (esteso sino al 30 giugno 2021)
Per queste moratorie, in relazione al tema centrali di rischio, le disposizioni si sono pronunciate due volte.
In primo luogo, tra le condizioni per accedere alla sospensione che deve avere l’impresa (o più in generale il soggetto di cui sopra), vi è quella che al momento della comunicazione il debitore si trovasse in bonis , ossia non fosse classificabile come soggetto in esposizione deteriorata (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate). Si fa riferimento al soggetto, ma interpretando in modo sistematico e logico la normativa, è di tutta evidenza che ci si deve riferire alla posizione di cui si chiede la moratoria. In particolare, non devono esserci rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Dunque, a titolo esemplificativo, una morosità inferiore ai 90 giorni o all’interno dei limiti vigenti (100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio -soglia assoluta- o l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa) può accedere alla misura
La seconda considerazione riguarda l’annotazione secondo la quale, poichè l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
IL medesimo decreto è intervenuto ampliando (nel quantum e nella accessibilità soggettiva e oggettiva) il Fondo di Solidarietà oppure con iniziative dei singoli istituti, volti a sospendere o l’intera rata oppure solo gli interessi. Nulla però viene detto a livello normativo sulla classificazione nelle centrali di rischio di questa sospensione, ci si domanda se sia legittimo dunque considerarle come forbearance ordinarie da questo punto di vista.
Banca d’Italia è intervenuta sul punto fornendo agli intermediari specifiche indicazioni in caso di adesione alle “moratorie” previste dal decreto legge “Cura Italia” e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d’intesa. Tuttavia l’indicazione è piuttosto schematica “non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa”[4], tutte precisazioni utili, forse un poco pleonastiche, ma che non rispondono all’interrogativo che ci siamo posti poco sopra. Ancora Banca d’Italia chiarisce che “È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, e (ii) in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un “cattivo pagatore”. Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in bonis)”[5]. Sul punto va detto che il riferimento qui attiene ancora al soggetto, anziché alla posizione anche se la prassi attuata dagli istituti di credito sembra essersi orientata invece sulla valutazione della singola posizione.
In risposta al nostro quesito, paiono più puntuali le linee guida, pubblicate dall’EBA il 2 aprile 2020 e successivamente modificate il 25 giugno 2020, le quali prevedevano che le domande di moratorie inoltrate alle banche entro il 30 settembre 2020 potessero godere del beneficio della sospensione temporanea della riclassificazione automatica dei crediti, da “forebearance” a esposizioni “forborne”.
L’EBA evidenzia come “le moratorie siano state indubbiamente uno strumento efficace per affrontare i sopra citati problemi di liquidità a breve termine causati dalla pandemia. “Pur consapevole che l’emergenza sanitaria è ancora in corso, alla luce del monitoraggio costante della situazione, l’Autorità non ritiene adeguato concedere un’ulteriore proroga di tale misura eccezionale”[6].
Gli istituti di credito, pertanto, potranno continuare a supportare i propri clienti anche dopo il 30 settembre concedendo moratorie sui finanziamenti. Tuttavia, tali crediti dovranno essere classificati caso per caso secondo le ordinarie disposizioni.
Dunque ai fini della classificazione in centrale rischi si considerano moratorie ”˜EBA compliant’ quelle che abbiano una durata non superiore a 9 mesi, e in caso di moratorie concesse o estese prima del 30 settembre 2020 per una durata maggiore di 9 mesi, queste si ritengono comunque ”˜EBA compliant’
Eventuali concessioni o estensioni post 30 settembre 2020 devono rimanere entro la durata di 9 mesi per essere EBA compliant, e ogni estensione effettuata su moratorie esistenti è considerata una modifica contrattuale effettuata dal momento in cui si attiva all’adempimento della propria obbligazione e facendo così venir meno il presupposto della segnalazione.
L’EBA ha specificato infine che tale decisione non pregiudica la possibilità che le banche possano concedere moratorie di legge (come peraltro previsto dall’art. 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, cd. “DL Agosto”) e pattizie (come previsto negli Addenda all’Accordo per il credito 2019) anche oltre il 30 settembre 2020, ma in questo caso dovranno adeguarsi alle disposizioni vigenti della regolamentazione prudenziale valutando le esposizioni sulla base di un approccio caso-per-caso, come previsto dalla normativa. Ossia classificare ogni nuovo accordo come forbearance. Si sposta quindi l’accento sulla banca, la quale dovrà valutare l’eventuale difficoltà finanziaria del richiedente nel rimborso delle prossime rate in scadenza, e in caso di giudizio positivo, allora il credito dovrà essere classificato come foreborne, anche in caso di moratoria di legge, poiché siamo oltre il periodo di EBA compliant.
Quello che appare di tutta evidenza, prolungandosi nel 2021 il periodo di crisi economica collegata alla pandemia, è che le Banche sono chiamate ad un lavoro davvero imponente e, di contro, che non vi possa essere alcuna direttiva o linea guida che possa sostituirsi alla valutazione personale e nel merito, sul livello di “pericolosità ”, in termini di adempimento, correlato ad una rinegoziazione. Valutazione che solo la Banca può fare, e che nessuno strumento “automatizzato” potrà svolgere con eguale efficacia.
Note:
[1] Linee guida in essere dal 1 luglio del 2015
[2] Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’«elenco speciale» 9° aggiornamento
[3] In entrambi i casi vi è un apposito campo, ESPOSIZIONE IN CURE PERIOD, che prevede i seguenti due valori: 1 = “CURE PERIOD” DI 1 ANNO PER ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE; 2 = “CURE PERIOD” DI 3 MESI PER ESPOSIZIONI NON OGGETTO DI CONCESSIONE.
[4]Comunicazione di Banca d’Italia del 23 marzo 2020
[5] ibidem
[6] EBA, Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis
Simone Cerri, “Moratorie Covid, concessioni forbearance e segnalazioni nelle centrali di rischio”, Magistra Banca e Finanza, 20 aprile 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/moratorie-covid-concessioni-forbearance-e-segnalazioni-nelle-centrali-di-rischio/.
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