Natura e struttura dei titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti

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Di Marcello Bassani
17 febbraio 2003

Con la legge n. 130 del 30 aprile 1999, recante “disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”, il legislatore italiano ha inteso regolamentare la tecnica operativa finanziaria elaborata inizialmente dalla prassi dei mercati finanziari dei Paesi anglosassoni (in particolare negli Stati Uniti). Dovendosi escludere fin dall’origine qualsivoglia portata “taumaturgica” dell’intervento legislativo sopra menzionato (è infatti escluso, e ciò traspare chiaramente dalla ratio della norma, che si possa “imbrigliare” in uno schema normativo una fattispecie tanto complessa ed in continua evoluzione sulla spinta della prassi economica), va tuttavia ricordata l’importanza di quest’istituto – operazione finanziaria, alla luce delle grandi masse di capitali che essa fa già  muovere ed è ancor di più destinata a far muovere in futuro[1].

Per quanto attiene al merito dell’operazione, la sua complessità  è data anzitutto dal fatto che essa coinvolge una serie di soggetti piuttosto ampia. Infatti, l’operazione nasce dalla volontà  di un soggetto (il più delle volte un imprenditore, soprattutto bancario[2], anche se non sono rari i casi in cui a “dare origine” [3] all’operazione sia lo Stato attraverso sue articolazioni, quali ad esempio enti pubblici[4]), di cedere ad altri soggetti una massa di crediti dei quali risulti titolare attivo. Tali crediti, sebbene possano essere sia presenti che futuri e non necessariamente “agganciati” ad un rapporto giuridico già  venuto ad esistenza, devono essere individuabili in blocco; espressione, quest’ultima, per la cui definizione si rimanda[5] all’art. 58 D. Lgs. 385/93 (c.d. Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia – di seguito T.U.B.)[6].

Tornando all’operazione in esame, la società  cessionaria, denominata Special Purpose Veichle (di seguito S.P.V.), per acquistare i crediti che le vengono ceduti, dovrà  reperire i fondi monetari che, viste le dimensioni ordinariamente assunte dalle operazioni di securitization[7] [8], dovranno essere costituiti da somme di cospicua rilevanza. Detti fondi necessari all’acquisizione dei crediti ceduti vengono normalmente reperiti mediante l’emissione di strumenti finanziari da parte della S.P.V., posto che quest’ultima viene generalmente costituita con un patrimonio piuttosto esiguo. Infatti, sebbene la L.130/99 nulla preveda (salvo quanto detto più avanti, in nota n.11), con riguardo alla forma societaria da adottarsi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione[9][10], affinché la società  veicolo possa validamente emettere strumenti finanziari nei confronti degli investitori, occorre che la stessa assuma la forma propria di uno dei tipi di società  di capitali[11].Questo significa che la società  cessionaria potrà  essere anche una S.r.l., forma per la quale il codice civile prescrive un capitale minimo ridotto rispetto a quello previsto per una S.p.a.; ove poi si consideri che, per la valida costituzione dei tipi societari suddetti, il codice prescrive il versamento dei soli 3/10 dei conferimenti sottoscritti (i 2,5/10 visto quanto disposto dai decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 17/01/2003), si capisce come un’operazione di securitization possa essere posta in esistenza anche “immobilizzando” un capitale minimo.

Per quanto concerne più propriamente i titoli emessi nell’ambito dell’operazione, è opportuno evidenziare come la disciplina dettata dalla L. 130/99 preveda, da una parte. in modo pervasivo la normativa applicabile a tali titoli, e dall’altra rinunci a fornirne un’esatta qualificazione giuridico – economica. Infatti, l’art. 2 della L.130/99, al comma 1, definisce tali titoli come “strumenti finanziari”, dichiarando ad essi applicabile disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito T.U.F.).Sul punto non va dimenticato che il comma 2, art. 1, T.U.F. in relazione agli strumenti finanziari li classifica come un genus al quale appartengono diverse species di titoli, a volte anche di diversa natura fra loro (ad es. azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d’investimento, titoli di Stato; ma anche titoli che permettano di acquisire strumenti finanziari come i precedenti, nonché contratti che abbiano ad oggetto strumenti finanziari, e via discorrendo).

Sorge, quindi, spontaneo l’interrogativo[12]circa l’individuazione della species di strumento finanziario alla quale poter accostare il titolo emesso nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. La risposta a tale interrogativo non è contenuta in alcuna delle norme della legge 130/’99, che si occupano di disegnare la disciplina normativa di tali titoli (ci si riferisce in particolare all’art. 5, commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell’art.6). Il comma 1 dell’art. 5 richiama, per renderli applicabili ai titoli “da securitization”, rispettivamente gli artt. 129 e 143 T.U.B.; il primo prevede (in caso di operazioni di particolare rilevanza economica) un accurato sistema di controlli da parte della Banca d’Italia “in conformità  delle deliberazioni del CICR”[13]; mentre il secondo (l’art. 143) stabilisce le sanzioni per il caso di inosservanza alle disposizioni contenute nel primo comma. Il comma 2 dell’art. 5, viceversa, dispone la non applicazione di talune norme: in particolare dell’art. 11 del T.U.B., laddove si fa esplicito divieto, a soggetti che non rivestano la qualità  di imprese bancarie, di procedere alla raccolta del risparmio fra il pubblico; degli artt. da 2410 a 2420 cod. civ., che contengono la disciplina dei titoli obbligazionari emessi da società , nonché – infine – delle altre norme che all’interno dell’ordinamento prescrivano limiti quantitativi alla raccolta del risparmio. Passando poi alla disamina dell’art. 6 L. 130/99, emerge come il suo comma 1 parifichi[14] , ai soli effetti fiscali, il trattamento dei titoli da securitization a quello stabilito per le obbligazioni societarie emesse da società  per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari.

Da quanto detto risulta come i titoli emessi in operazioni di securitization non possano essere definiti semplicemente affidandosi alle indicazioni legislative. Si tratterà  pertanto di valutare, alla luce degli elementi offerti dalla normativa nel complesso dettata dall’ordinamento e di quelli forniti dalla prassi economica dell’operazione, a quale strumento finanziario “tipo” essi possano più agevolmente essere accostati.

A tal fine pare utile e necessario procedere vagliando le diverse soluzioni ipotizzabili.

Seguendo una prima ipotesi[15], si può ritenere che questi titoli siano assimilabili a “titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali” cui fa esplicito riferimento il comma 2, lettera b), dell’art. 1 del T.U.F. Quest’ipotesi ha indubbiamente il pregio di individuare un elemento caratteristico nonché fondamentale delle asset backed securities (in forma abbreviata le Abs; – questo è il termine, anch’esso naturalmente di provenienza anglosassone, con il quale il più delle volte vengono concretamente individuati i titoli emessi durante una securitization): una volta emessi i titoli e collocatili sul mercato, la S.P.V. che incassi dagli investitori il corrispettivo di tali titoli, si obbliga nei confronti degli investitori medesimi ad un “dare”. Attività  “datoria” che avrà , in particolare, per oggetto una somma di denaro. Ed è proprio qui che si appunta il difetto dell’ipotesi appena prospettata. Tale somma di denaro, infatti, sarà  quella risultante come “provente” dell’attività  di riscossione dei crediti da parte della S.P.V.[16]. Non a caso, l’art. 3, comma 2 della L.130/’99 prevede esplicitamente che i crediti (e di conseguenza gli introiti) relativi a ciascuna operazione costituiscano patrimonio a tutti gli effetti separato sia da quello proprio della S.P.V., sia da quello delle altre operazioni, ammettendo su tale patrimonio soltanto le azioni promosse dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi. Ora, se tali titoli costituissero davvero dei titoli di debito, assimilabili ad esempio a titoli obbligazionari, si dovrebbe senz’altro concludere per la necessaria responsabilità  della società  emittente con tutti i suoi beni presenti e futuri nei confronti dei portatori dei titoli stessi (c. d. principio delle responsabilità  patrimoniale del debitore ex art. 2740 cod. civ.). Laddove invece tale responsabilità  non sia prevista a carico della S.P.V. esclude l’assimilabilità  delle Abs ai titoli di debito, ed in particolare ai titoli obbligazionari[17]; ciò, naturalmente, mantenendo fermi i risvolti fiscali. Inoltre, non vale a riaffermare la validità  dell’ipotesi prospettata il fatto che nella fattispecie obbligazionaria il contratto di emissione possa subordinare il diritto del portatore del titolo al previo pagamento di altri creditori (come avviene nei c. d. prestiti subordinati), o anche rinviare nel tempo o sospendere la scadenza dell’obbligo di pagamento qualora non vi sia sufficiente capienza nel patrimonio dell’emittente, poiché in tutti casi l’obbligo di restituzione del capitale investito permane, mentre, nell’ipotesi di securitizations, l’eventuale incapienza del patrimonio separato priva di giuridica rilevanza le aspettative degli investitori. Sembra pertanto necessario ricercare qualche altra ipotesi di strumento finanziario assimilabile al “tipo” Abs.

Scartata l’opzione che configura il rapporto fra la S.P.V. ed i sottoscrittori dei titoli come mutuo, in quanto gli artt. 1813 e ss. cod. civ. presuppongono necessariamente l’obbligazione relativa al pagamento degli interessi[18], si potrebbe ipotizzare l’accostamento di tale rapporto alla fattispecie dell’associazione in partecipazione, così come regolata dagli artt. 2549 e ss. cod. civ. [19]. Infatti, nelle operazioni di securitization, come avviene nell’associazione in partecipazione per quanto attiene al corrispettivo dovuto all’associato, la “remunerazione” degli investitori che abbiano sottoscritto delle Asset Backed Securities risulta solo eventualmente esistente, in quanto “agganciata” ad un’attività  interna del debitore, che nella fattispecie è rappresentata dalla riscossione dei crediti ceduti.

Non va inoltre dimenticato come l’attività  svolta dalla S.P.V. rivesta il carattere giuridico dell’attività  d’impresa[20]; e pertanto i profitti ricavati dall’attività  di gestione – riscossione sarebbero configurabili come utili. In quest’ottica i titoli emessi in operazioni di cartolarizzazione, ed in particolare le Abs, possono essere assimilate ai “certificati di partecipazione” o “di investimento”, molto utilizzati negli anni ’80, quando non erano infrequenti le ipotesi di operazioni finanziarie nelle quali una “società  prodotto” (assimilabile quindi alla S.P.V., essendo anch’essa una società  ad oggetto sociale limitato costituita per un determinato scopo) associava a sé un ente finanziario nella partecipazione agli utili di un affare, emettendo a suo favore titoli rappresentativi del rapporto; in un secondo momento, poi, l’ente finanziario girava detti titoli ad investitori all’oscuro del rapporto sottostante. Ma nonostante l’affinità  fra i titoli emessi in quest’ultimo tipo di operazioni ed i titoli emessi in operazioni di securitization, e nonostante la generale affinità  fra le operazioni di cartolarizzazione e la fattispecie dell’associazione in partecipazione, non può tuttavia condividersi l’ipotesi dell’assimilazione della prima alla seconda in considerazione del fatto che, mentre all’associante è imposto[21] di iscrivere al passivo l’intero apporto ricevuto dall’associativo, essendo questo ritenuto come un vero e proprio debito, al contrario sulla S.P.V. non grava nessuna obbligazione di restituzione, né del capitale, né tantomeno di altri corrispettivi, quali ad esempio il pagamento degli interessi[22]. Infatti, al di là  della rilevazione del dato normativo per cui da una parte viene esclusa l’applicazione di norme (quale ad es. l’art. 2413 cod. civ) che prevedono espressamente tale tipo di obblighi in capo a società  emittenti titoli senza che, dall’altra, venga previsto alcun obbligo similare, i sottoscrittori dei titoli non divengono, per il solo fatto di essere tali, azionisti od obbligazionisti della S.P.V., ma diverranno titolari di una mera aspettativa dal punto di vista economico. Aspettativa che, sostanziandosi nel buon andamento della riscossione dei crediti ceduti, potrà  diventare diritto di credito solamente nei limiti in cui la riscossione abbia prodotto un ricavato, e tale ricavato non sia stato poi assorbito dai pagamenti che la L. 130/99 antepone al pagamento dei sottoscrittori[23].

Una volta scartata anche l’ipotesi dell’accostamento delle Abs ai titoli derivanti da un rapporto di associazione in partecipazione, si può avanzare un’ulteriore ipotesi per individuare la natura e/o struttura dei titoli emessi in operazioni di securitization: cioè che essi derivino da un’operazione assimilabile ad una raccolta di capitale di rischio, con ciò sussumendoli, nel genus “strumenti finanziari”, alla species di cui alla lettera a), comma 2, art. 1 del T.U.F.[24]. In effetti, a conforto di quest’ipotesi, si potrebbero addurre almeno due motivazioni: la prima consiste nel fatto che, con il capitale raccolto mediante l’emissione delle Abs, la S.P.V. compie un’operazione (l’acquisto dei crediti dall’originator, in vista della loro riscossione) che costituisce il suo oggetto sociale, peraltro esclusivo ai sensi dell’art. 3, comma 1, l.130: (ciò potrebbe essere assimilato alla raccolta dei conferimenti nelle S.p.a. in vista del compimento dell’oggetto sociale); la seconda motivazione poggerebbe sulla considerazione che i portatori dei titoli non ottengono alcuna garanzia (certa) sulla restituzione del capitale investito, poiché, nel caso di mancato ovvero insufficiente ricavato dalla riscossione dei crediti, essi, pur potendo aggredire un patrimonio separato, lo troverebbero tuttavia incapiente. Al pari di ciò che può accadere ai soci nel caso di fallimento della società , per cui gli unici attivi di quest’ultima sarebbero totalmente diretti alla soddisfazione (peraltro parziale) dei creditori sociali. Peraltro, tale presunta assimilabilità  delle Abs a titoli derivanti dalla raccolta di capitale di rischio, le avvicinerebbe alla categoria dei titoli c. d. “ibridi”, ovvero “quasi equity”, di cui costituirebbero un altro esempio i “titres participatifs” dell’esperienza francese[25].Tuttavia, tale ulteriore ipotesi cade di fronte al dato normativo (art.3, comma 2, l.130) per cui i crediti relativi a ciascuna operazione vanno a confluire in un patrimonio separato sia dai patrimoni relativi ad altre operazioni, sia da quello proprio della società  veicolo; pertanto, i portatori di Abs non possono essere correttamente assimilabili ad “azionisti” della S.P.V. medesima. Inoltre, (e qui è il punto debole della prima motivazione dianzi prospettata), la raccolta dei fondi necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale può essere attuata anche mediante altre vie: ad esempio mediante un prestito obbligazionario. Pare pertanto doversi escludere anche la configurabilità  dell’emissione di Abs come raccolta di capitale di rischio.

Vi è, infine, un’ultima via da percorrere, che fra l’altro sembra anche la più logica, per cercare di individuare la natura degli strumenti finanziari emessi durante un’operazione di cartolarizzazione. Si tratta dell’ipotesi per cui tali titoli sarebbero rappresentativi di un rapporto (quello fra emittente i titoli e società  cessionaria e, mediante traslazione, anche di quello fra la medesima società  emittente e gli investitori) del tipo “derivato finanziario”, ed in particolare del tipo “credito derivativo”[26]. Infatti, posto che per aversi effettivamente “cartolarizzazione” è necessario che il rapporto “derivato”, quello fra società  emittente i titoli ed investitori, sia suscettibile di essere incorporato in un titolo (la famosa chartula di cui parla la dottrina commercialistica sui titoli di credito; per l’appunto nell’operazione in questione si parla di “cartolarizzazione”), ciò non risulta affatto essenziale per i rapporti “a monte”, ed in particolar modo per quello intercorrente fra società  cessionaria ed emittente. In particolare quest’ultima, seguendo l’ipotesi prospettata, sottoscriverebbe una “credit link note” emessa dal cessionario, il cui contenuto verrebbe poi frazionato fra i vari investitori, che pertanto si troverebbero ad essere titolari di un “rischio” minimo rispetto a quello sopportato dall’emittente medesima[27]. Quest’ipotesi risulta maggiormente suffragata se si pone per un attimo la mente ad un altro prodotto della finanza strutturata, in cui si considerano i crediti come prodotto dell’impresa: il future su merci. In tale caso, infatti, l’imprenditore vende “in blocco” un valore creato dalla propria azienda, ottenendo un guadagno immediato senza incorrere nel rischio di un ricavato inferiore alle attese. Pertanto si può affermare che gli investitori, nell’operazione concepita dalla l. 130/’99, corrano solamente il rischio economico della riscossione (e cioè una riscossione che generi incassi inferiori alle attese), ma non quello giuridico, relativo ai diritti loro spettanti sul ricavato delle riscossione medesima.

Concludendo, appare preferibile configurare i titoli emessi in operazioni di cartolarizzazione come derivati finanziari, ed in particolare come titoli incorporanti un credito derivativo. Infatti oltre che dalle disposizioni della l. 130/99 (in particolare dall’art. 3), la garanzia fornita agli investitori in tali titoli è costituita dal solo pool di crediti ceduto, e quindi né dal patrimonio della SPV cessionaria, né, per espressa previsione legislativa, dal ricavato della riscossione di altri pools di crediti eventualmente ceduti alla medesima società  per la cartolarizzazione dei crediti. In altre parole, quindi, le Abs sono dei derivati di credito proprio per il fatto di essere funzione di altri crediti di riferimento.

Infine occorre notare che l’ipotesi prospettata non è condizionata dal rilievo per cui l’originator cede anche il portafoglio crediti sottostante al rischio trasferito, poichè tale trasferimento non avviene a favore dei sottoscrittori dei titoli, tant’è che essi non divengono azionisti né della società  cessionaria, né dell’eventuale società  emittente.

[1] Basti pensare che, secondo un’indagine riportata dal Sole 24 Ore del 3 gennaio 2003, la prima cartolarizzazione immobiliare, relativa alla vendita di immobili pubblici (e pertanto alla securitisation dei relativi incassi), compiuta nel 2001, ha portato ad un ricavato per un totale di 2,4 miliardi di euro. Non solo, la seconda tranche (relativa al 2002) di cartolarizzazioni di immobili pubblici ha ottenuto risultati anche maggiori: 6,5 miliardi di euro. Ciò soltanto per citare alcuni esempi della portata economica di un’operazione di cartolarizzazione nel settore pubblico. Maggiore rilievo assume invece tale operazione nelle relazioni tra privati, specialmente quando soggetti attivi siano, ad esempio, grandi banche, le quali, movimentando ingenti capitali – per conto proprio o di terzi – assumono una rilevanza non trascurabile dal punto di vista economico, pur non raggiungendo le dimensioni delle securitisation statali.

[2] Non a caso questa tecnica nacque negli Stati Uniti, per iniziativa di talune banche le quali, per il suo tramite, cedevano a società  all’uopo costituite i crediti relativi a mutui ipotecari concessi dalle banche medesime, ricevendo in cambio il corrispettivo che avrebbero dovuto incassare dai mutuatari (naturalmente “scontato” in relazione all’anticipato incasso, nonché eventualmente decurtato delle spese sostenute dalla società  cessionaria per riscuotere i crediti).

[3] Non a caso il soggetto cedente i crediti si definisce “originator”, ovvero “soggetto che da origine”, termine mutuato dal linguaggio finanziario anglosassone.

[4] E’ il caso dell’INPS, ente in favore del quale era stata inizialmente concepita la legge 130/99. Ai tempi si stimava infatti che da questa tecnica potessero generarsi tramite l’operazione, rilevanti flussi di cassa a favore dell’ente.

[5] Vedi Danilo Galletti – Gianluca Guerrieri, “La cartolarizzazione dei crediti”, il Mulino, 2002; nonché Francesco Sessaro, “La cessione dei crediti. Opponibilità  ai debitori ceduti ed ai terzi”, in Roberto Pardolesi (a cura di ), “La cartolarizzazione di crediti in Italia. Commentario alla legge 30 Aprile 1999 n. 130”, Giuffrè, 1999.

[6] Articolo che a sua volta rimanda al comunicato della Banca d’Italia del 22 Dicembre 2000, dove in sostanza si afferma, per quanto riguarda il settore bancario in particolare, che costituiscono cessioni in blocco quelle che raggiungono una determinata soglia di rilevanza economica avuto riguardo alle dimensioni nonché all’attività  della banca cessionaria e, in taluni casi, anche della banca cedente.

[7] Quest’ultimo termine può essere scritto sia come securitization, sia nella forma di securitisation; le due forme vengono utilizzate a seconda del diverso contesto anglosassone cui ci si riferisce (statunitense o britannico). Sul punto vedi Galletti – Guerrieri, op. cit, nonché Pardolesi (a cura di), op. cit.

[8] Vedi quanto detto nella nota 1.

[9] L’art. 3, comma 1, l. 130, infatti, nel prevedere che “la società  cessionaria o la società  emittente i titoli se diversa dalla società  cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”, nulla dispone con riguardo alla necessità  che venga assunta la forma di uno specifico modello societario. Ma si veda quanto detto più avanti nel testo.

[10] E sul punto vedi ancora Galletti – Guerrieri, op. cit., nonché Parodiassi (a cura di), op. cit.

[11] Si può infatti osservare – cfr. G. Rumi, “Securitisation in Italia. La legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti”, in Giurisprudenza Commerciale, ”¦ – che il richiamo fatto dall’art. 3, comma 3 della L. 130 al Titolo V del T.U.B., dove si prevede la possibilità  di iscrivere nell’Elenco generale degli Intermediari Finanziari anche società  a responsabilità  limitata apra la strada alla possibilità  che, in operazioni di securitisation, la società  cessoanria possa adottare tale forma societaria.

[12] Interrogativo che, se può risultare superfluo in sistemi giuridici quali quelli anglosassoni, non lo è tuttavia per chi, come chi scrive, appartenga ad ordinamenti di civili law. Sul punto vedi anche Pardolesi (a cura di), op. cit.

[13] Leggasi Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

[14] E ciò potrebbe sembrare in contrasto con l’art. 5, u.c., contratso che, per quanto si dirà  in seguito, risulta privo di fondamento.

[15] Sul punto si veda N. Squillace, “Cartolarizzazione dei crediti e sollecitazione all’investimento”, in R. Pardolesi, op. cit.

[16] Riscossione che generalmente avviene per il tramite di un c. d. “servicer”, e cioè di una società  che si assume l’incarico di svolgere il servizio di riscossione dei crediti. Va detto, peraltro, che normalmente tale servizio viene svolto dalla stessa società  cedente. Infatti, posto che, nella prassi dell’operazione, accade molto spesso che l’originator sia una banca, quest’ultima avrà  tutto l’interesse a conservare il rapporto personale con i propri debitori – clienti, e che perciò preferisca riscuotere di persona i crediti ceduti, provvedendo poi a versarne il ricavato a favore della S.P.V. Sul punto v. Galletti – Guerrieri, op. cit., nonché Pardolesi (a cura di), op. cit.

[17] Vedi, in senso conforme, Galletti – Guerrieri, op. cit, nonché Rucellai, “La legge sulla cartolarizzazione dei crediti”, in Giurisprudenza Commerciale, ”¦ Per un interessante contributo sulla configurabilità  delle Abs come commercial papers, vedi M. Megliani, “Profili internazionali delle operazioni di securitization, in Dir. Comm. Int., 2000, p.141.

[18] Infatti, nonostante la circostanza per cui nella fattispecie del mutuo possa prevedersi la clausola di indicizzazione per cui la misura del pagamento degli interessi viene ricostruita attraverso una relazione di elementi esterni al debitore, ciò tuttavia non è compatibile con la struttura della cartolarizzazione, nella quale non v’è nemmeno la garanzia della restituzione dell’investimento.

[19] Vedi Galletti – Guerrieri, op. cit, nonché Rucellai, op. cit.

[20] Risulterebbero in contrario prive di significato le statuizioni dell’art. 3 della l.130.

[21] Cfr. l’art. 2549 cod. civ.

[22] Vedi Galletti – Guerrieri, op. cit., nonché Rucellai, op. cit, p.399.

[23] Cfr., in proposito, l’art.2, comma 3, lettera g) della legge 130/’99.

[24] Cfr. Napolitano, “Commento alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti”, in Impresa, 1999, p.1386 e ss., nonché Maimeri, “Prime osservazioni al progetto di legge sulla cartolarizzazione dei crediti”, 1999, p.244.

[25] Per maggiori delucidazioni su questo tipo di titoli, nonché sulle esperienze, in tema di strumenti finanziari particolari, di altri Paesi Europei e non, v. M. Lamandini, “Struttura finanziaria e governo nelle società  di capitali”, il Mulino, 2001.

[26] Vedi, fra gli altri, Galletti – Guerrieri, op. cit., nonché Rucellai, op. cit. Ai fini che qui interessano, è interessante riportare la definizione dei derivati di credito riportata da F. Caputo Nassetti, in “I contratti derivati di credito”, Milano, 1998, p. 3, secondo cui essi sarebbero “una famiglia di contratti che ha per oggetto l’assunzione del rischio di credito senza peraltro trasferire il credito sottostante e senza ricorrere ad un negozio di garanzie personali o reali”. Per quanto riguarda i titoli emessi in operazioni di securitization, il derivato di credito che presenta con essi le maggiori affinità  pare essere la “credit link note”, la cui particolarità  sta nel fatto che il pagamento del capitale a scadenza e degli interessi è condizionato dal pagamento del capitale e degli interessi di un titolo di riferimento emesso da un terzo.

[27] I titoli in esame, in altre parole, sarebbero derivati di credito nel senso che il diritto del portatore è una funzione di altri crediti di riferimento. Non a caso, infatti, nella prassi anglosassone i titoli emessi dagli SPV vengono di norma denominati “asset backed securities”, e cioè titoli “appoggiati” (garantiti) da attivi.


Come citare questo articolo

Marcello Bassani, “Natura e struttura dei titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti”, Magistra Banca e Finanza, 17 febbraio 2003, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/natura-e-struttura-dei-titoli-emessi-nellambito-di-operazioni-di-cartolarizzazione-dei-crediti/.

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