Nel credito al consumo l’intermediario finanziario ha l’onere di provare che la comunicazione preventiva al consumatore sulla segnalazione dei suoi dati ad un Sistema di Informazione Creditizia abbia effettivamente raggiunto il suo domicilio

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Nota a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 14685 del 13/6/2017

Di Maurizio Tidona, Avvocato

28 luglio 2017

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che in tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie (cc.dd. Sistemi di informazione Creditizia – SIC [1]), l’intermediario finanziario ha l’onere di provare che la comunicazione al consumatore, relativa all’imminente registrazione di suoi dati nei SIC, abbia effettivamente raggiunto il suo domicilio.

Non è difatti per la Corte sufficiente la produzione da parte dell’intermediario di una copia della comunicazione di cui affermi l’invio al consumatore senza una prova, nei modi di cui si scriverà , della ricezione della stessa da parte del consumatore (ovviamente nel caso in cui il consumatore contesti di avere ricevuta una specifica comunicazione)..

La questione riguarda specificamente l’art. 4, comma 7, del Provvedimento del Garante Privacy n. 8 del 16 novembre 2004 [2], il quale impone all’intermediario finanziario, in quanto partecipante ad un sistema di informazioni creditizie (SIC), di inviare obbligatoriamente all’interessato un “preavviso” relativo alla imminente segnalazione, prima di procedere alla stessa. [3]

In particolare, il comma 7 dell’art. 4 del citato provvedimento, dispone:

“7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”. [4]

Secondo la Corte, nella sentenza in commento, “l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui il citato art. 4, comma 7, del Provvedimento del Garante della Privacy onera all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso”.

La Corte ha così ritenuto che il “preavviso”, in quanto “dichiarazione [diretta] a determinata persona”, è soggetto in particolare alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.

L’art. 1334 c.c., sull’efficacia degli atti unilaterali, dispone che: “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.

L’art. 1335 c.c., sulla presunzione di conoscenza da parte del destinatario di una specifica comunicazione, aggiunge che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità  di averne notizia”.

Secondo la Corte, nella sentenza qui commentata, per tutto ciò l’efficacia della dichiarazione di “avviso” di prossima segnalazione ad un sistema di informazioni creditizie si produce soltanto quando essa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa – di cui all’art. 1335 c.c. – che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.

L’onere della prova di tutto ciò è a carico dell’intermediario finanziario segnalante.

La giurisprudenza di Cassazione afferma però che la prova dell’arrivo a destinazione di una specifica comunicazione può anche essere data mediante presunzioni.

Le presunzioni sono in particolare le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato [5]; esse sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere presunzioni gravi, precise e concordanti. [6]

La Cassazione, in precedenza alla sentenza qui in commento [7] [8], ha così ritenuto che la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità  del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.

Tale criterio risponde – secondo la Cassazione n. 23920/2013 – “ad un’esigenza di certezza dei traffici che sarebbe alterata ove si consentisse al ricevente un plico, normalmente contenente ed a tal fine normalmente utilizzato, una missiva, di negare, puramente e semplicemente, l’esistenza del contenuto, e dunque della missiva, nella raccomandata ricevuta”.

In tema di valutazione della prova per presunzioni, spetterà  al giudice di merito la valutazione discrezionale circa la sussistenza di motivazioni valide che giustifichino il ricorso al tale mezzo di prova, oltre che la valutazione in merito ai requisiti di precisione, gravità  e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto e farli divenire fonti di presunzione (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 20665 del 5/10/2010).

[1] Per Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) si intendono le elle banche dati che raccolgono e gestiscono informazioni relative a richieste e rapporti di credito. Gli enti partecipanti (banche e società  finanziarie), forniscono ai SIC, su base volontaria, i dati relativi ai rapporti di credito della propria clientela ed accedono ad essi per conoscere la storia creditizia di chi ha richiesto un finanziamento (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale, stato del rapporto, etc.).

Tra le società  che gestiscono SIC le maggiori sono: CRIF S.p.A., Experian Cerved Information Service S.p.A., CTC (Consorzio Tutela del Credito).

[2] Il Provvedimento del Garante Privacy n. 8 del 16 novembre 2004 contiene il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità  e puntualità  nei pagamenti”, in vigore dal 1° gennaio 2005.

[3] Art. 4 (Modalità  di raccolta e registrazione dei dati), Provvedimento del Garante della Privacy n. 8 del 16/11/2004: “1. Salvo quanto previsto dal comma 5, il gestore acquisisce esclusivamente dai partecipanti i dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie. 2. Il partecipante adotta idonee procedure di verifica per garantire la lecita utilizzabilità  nel sistema, la correttezza e l’esattezza dei dati comunicati al gestore. 3. All’atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità  attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, li ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, ai fini delle necessarie integrazioni e correzioni. All’esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti. 4. Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato. 5. Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono disposte direttamente dal partecipante che li ha comunicati, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d’intesa con esso, anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell’autorità  giudiziaria o del Garante. 6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate; b) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo: 1) qualora l’interessato sia un consumatore, decorsi sessanta giorni dall’aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una delle due ultime scadenze di pagamento. Nel secondo caso i dati sono resi accessibili dopo l’aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata; 2) negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall’aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di una rata. 7. Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati”.

[4] Nella stessa linea, la Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 (16° Aggiornamento di giugno 2017) – Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” – dispone al par. 4 (Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari) che: “Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione”.

[5] Art. 2727 (Nozione) c.c.: “[I]. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.

[6] Art. 2729 (Presunzioni semplici) c.c.: “[I]. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.

[II]. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

[7] Cassazione civile, sez. III, 08/08/2007, n. 17417: “La lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità  del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità  di acquisire la conoscenza dell’atto”.

[8] Cassazione civile, sez. III, 22/10/2013, n. 23920; “La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità  del servizio postale, di arrivo al destinatario dell’atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c. Spetta di conseguenza al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la mancata conoscenza dell’atto”.

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Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Nel credito al consumo l’intermediario finanziario ha l’onere di provare che la comunicazione preventiva al consumatore sulla segnalazione dei suoi dati ad un Sistema di Informazione Creditizia abbia effettivamente raggiunto il suo domicilio”, Magistra Banca e Finanza, 28 luglio 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/nel-credito-al-consumo-lintermediario-finanziario-ha-lonere-di-provare-che-la-comunicazione-preventiva-al-consumatore-sulla-segnalazione-dei-suoi-dati-ad-un-sistema-di-informazione-creditiz/.

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