Di Maurizio Tidona, Avvocato
14 marzo 2014
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che rinvia a condizioni usualmente praticate sulla piazza o che preveda un tasso d’interesse usurario ovvero anatocistico, qualora vi sia contestazione da parte del correntista, anche per ragioni diverse, del titolo posto a fondamento della richiesta di interessi da parte della banca (Cass. n. 24483/2013; Cass. n. 3649/2012; Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 21141/2007).
L’opposizione al decreto ingiuntivo determina, infatti, l’instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere all’accertamento del credito azionato nel procedimento monitorio, sulla base del titolo posto a fondamento della domanda, la cui nullità può dunque essere rilevata anche d’ufficio, rientrando tra i compiti del giudice la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione (Cass. n. 27088/2007; Cass. n. 18453/2007).
Nel giudizio di opposizione, d’altronde, il debitore, pur rivestendo formalmente la qualità di attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, configurandosi la domanda proposta dal creditore come una ordinaria azione di adempimento, rispetto alla quale l’eventuale deduzione della nullità da parte dell’opponente non si pone come autonoma domanda o eccezione, ma come mera difesa, volta a sollecitare l’esercizio del potere ufficioso del giudice, il quale non subisce pertanto limitazioni in relazione alle cause d’invalidità fatte valere dalla parte (Cass. sent. n. n. 350/2013; Cass. n. 21080/2005).
In particolare, riguardo l’anatocismo bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato il principio della rilevabilità d’ufficio, anche in sede di gravame, della nullità , ai sensi dell’art. 1283 c.c., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, qualora il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto, oppure, in ogni caso, qualora vi sia contestazione, ancorchè per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi anatocistici, rientrando nei compiti del giudice l’indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione (Cass. n. 23974/2010; Cass. n. 21141/2007; Cass. n. 4853/2007).
In tale giudizio, difatti, il creditore assume la veste sostanziale di attore, e pertanto, laddove l’opponente abbia contestato l’ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, dovendo utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, è tenuto sempre a rilevare d’ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto, a prescindere da una formale eccezione del debitore sul punto (Cass. n. 23974/2010).
Maurizio Tidona, “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca è rilevabile d’ufficio la nullità della clausola sul tasso bancario”, Magistra Banca e Finanza, 14 marzo 2014, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/nel-giudizio-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca-e-rilevabile-dufficio-la-nullita-della-clausola-sul-tasso-bancario-perche-indeterminata-usuraria-o-anatocistica-se-vi/.
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