Non-Performing Exposure: La proposta di attuazione della Direttiva sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia


Il 30 gennaio 2024 il MEF ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati.

 

Il 24 novembre 2021 è stata approvata la Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive, SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, che modifica le Direttive 2008/48/CE (Credit Consumer Directive) e 2014/17/UE (Mortgage Consumer Directive)[1].

La SMD mira a incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari nell’UE eliminando gli ostacoli che si frappongono al trasferimento dei crediti deteriorati dagli enti creditizi ai c.d. acquirenti di crediti, a rafforzare i presidi posti a tutela dei debitori ceduti, in particolare dei consumatori, a favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei mercati nazionali. Essa introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti di crediti devono attenersi per operare nell’UE, fissando standard comuni per garantirne l’idonea condotta e la vigilanza.

La Direttiva in parola stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

  • i gestori di crediti (credit servicers)[2] che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;
  • gli acquirenti di crediti (credit purchases)[3] che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Essa prevede, tra l’altro, che:

1. i gestori di crediti debbano munirsi dell’autorizzazione dello Stato membro d’origine, concessa dall’autorità  designata dal suddetto Stato (art. 4);

2. i membri dell’organo di direzione o di amministrazione del richiedente l’autorizzazione dimostrino di godere di una reputazione sufficiente e buona e possiedano esperienza e conoscenze sufficienti per svolgere l’attività  in modo competente e responsabile (art. 5);

3. il richiedente l’autorizzazione disponga di solidi dispositivi di governance, di adeguati meccanismi di controllo interno e di specifiche procedure che assicurino la registrazione e il trattamento dei reclami dei debitori, nonché di idonee procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Infine, il richiedente è soggetto a obblighi di segnalazione e informativa al pubblico (art. 5);

4. gli Stati membri accertino se i gestori di crediti sono o meno autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori. Nell’affermativa, vengono applicati obblighi aggiuntivi al fine di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza (art. 6);

5. gli Stati membri istituiscano un elenco o registro dei gestori di crediti autorizzati, aggiornato periodicamente e pubblicamente accessibile sul sito web dell’autorità  competente (art. 9);

6. i rapporti tra acquirente di crediti e fornitore dei servizi di gestione[4] siano disciplinati da un contratto tipizzato che contenga, tra l’altro, una descrizione dettagliata delle attività  di gestione dei crediti svolte dal gestore di crediti e il livello di remunerazione del gestore di crediti o le modalità  di calcolo di tale remunerazione (art. 11);

7. in caso di esternalizzazione delle attività  di gestione dei crediti[5] a un fornitore di servizi di gestione dei crediti, il gestore di crediti conservi la piena responsabilità  per il rispetto di tutti gli obblighi di cui alle disposizioni nazionali di recepimento (art. 12);

8. il gestore di crediti possa prestare i propri servizi di gestione anche in Stati membri diversi da quello in cui è stata ottenuta l’autorizzazione (articoli 13 e 14);

9. gli Stati membri provvedano affinché gli enti creditizi forniscano ai potenziali acquirenti informazioni relative al credito, al contratto da cui discende e alle eventuali garanzie reali, al fine di permettere loro di effettuare una accurata valutazione (due diligence) del valore dei diritti del creditore derivanti da un contratto di crediti deteriorati o del contratto di crediti deteriorati stesso.

In caso di trasferimento di un contratto di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso, un ente creditizio è tenuto a informare, con cadenza semestrale, la sua autorità  competente e le autorità  competenti del paese ospitante, quanto meno in merito al saldo aggregato dei diritti del creditore derivanti da contratti di credito deteriorato o del contratto di credito deteriorato stesso trasferiti e all’eventuale presenza di contratti di credito deteriorato conclusi con consumatori (art. 15).

10. gli acquirenti di crediti nominino in alcuni casi un gestore di crediti, una banca o altro soggetto autorizzato dalla Direttiva (art. 17). Se l’acquirente è un soggetto domiciliato nell’UE o ha sede legale nell’Unione, la nomina del gestore di crediti è obbligatoria solo per il caso di gestione di crediti relativa a consumatori; se l’acquirente non è un soggetto domiciliato nell’UE o non ha sede legale nell’Unione, la nomina del gestore di crediti è obbligatoria per tutti i casi di acquisto di crediti verso persone fisiche e PMI;

11. gli Stati membri designino l’autorità  competente incaricata di esercitare poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori nei confronti dei gestori di crediti e, se del caso, dei fornitori di servizi di gestione dei crediti ai quali sono state esternalizzate attività  di gestione dei crediti (art. 21). Tra i poteri attribuiti alle autorità  competenti dal paese d’origine vi sono quelli di: i) concedere, rifiutare e revocare l’autorizzazione di un gestore di crediti; ii) svolgere ispezioni in loco e in extra loco; iii) irrogare sanzioni amministrative; iv) sottoporre a revisione i contratti di esternalizzazione; e v) chiedere ai gestori di crediti di modificare o aggiornare i loro dispositivi di governance e i loro meccanismi di controllo interno (art. 22);

12. i gestori di crediti istituiscano un meccanismo efficace e trasparente per il trattamento dei reclami presentati dai debitori (art. 24).

 

La Direttiva deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 29 dicembre 2023.

La Direttiva prevede peraltro, all’art. 32, una norma transitoria in base alla quale i soggetti che già  svolgono attività  di gestione di crediti deteriorati in conformità  del diritto nazionale al 30 dicembre 2023 sono autorizzati a continuare a esercitare tali attività  nello Stato membro di origine fino al 29 giugno 2024 o fino all’ottenimento dell’autorizzazione.

 

Il 30 gennaio 2024 il MEF ha posto in consultazione lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati.

Il recepimento dell’atto europeo implica la necessità  di apportare modifiche ed integrazioni al Testo unico bancario (TUB), attraverso l’introduzione nel Titolo V di un nuovo Capo II, dedicato all’attività  di acquisto e gestione di crediti in sofferenza, contenente la disciplina della nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD, il “gestore dei crediti in sofferenza”, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Sono inoltre previsti interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti e sul Titolo VII quanto alla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.

Oltre a ciò, viene proposta la modifica dell’art. 19-bis del d.lgs. n. 39/2010, in materia di revisione legale dei conti, affinché tra gli enti soggetti a regime intermedio siano ricompresi i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo art. 114.6 del TUB.

Sono oggetto di adeguamento alla nuova disciplina europea le disposizioni relative:

i) all’ambito di applicazione;

ii) all’obbligo per l’acquisto di crediti in sofferenza di avvalersi di gestori di crediti in sofferenza autorizzati;

iii) alla detenzione di fondi;

iv) agli obblighi di informativa verso il debitore ceduto;

v) alla partecipazione dell’acquirente di crediti in sofferenza alla Centrale dei rischi;

vi) all’autorità  di vigilanza;

vii) alla disciplina transitoria.

In attuazione della flessibilità  riconosciuta dalla Direttiva, l’ambito di applicazione dell’intervento normativo verrebbe modulato, al fine di:

  • limitare la liberalizzazione dell’acquisto a titolo professionale di crediti ai soli crediti classificati in sofferenza secondo la vigente normativa di vigilanza (art. 114.2 TUB);
  • escludere dal perimetro applicativo la gestione di crediti in sofferenza realizzata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società  veicolo per la cartolarizzazione (Securitization Special Purpose Entity, SSPE) di cui all’art. 2, punto 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 (art. 114.2, comma 2, TUB).

Al MEF verrebbe conferito il potere di individuare altri soggetti che, in considerazione dell’attività  svolta, sono esclusi dall’applicazione del nuovo Capo del TUB (art. 114.2, comma 3).

La nuova disciplina sarebbe applicabile con riferimento ai crediti concessi, oltre che dalle banche, anche da altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti, come gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, i fondi di investimento e le società  veicolo per la cartolarizzazione.

Giusta quanto previsto dalla SMD, gli intermediari di cui all’art. 106 TUB sono esclusi dall’obbligo di munirsi dell’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, a meno che non intendano esercitare questa attività  in via transfrontaliera per mezzo del passaporto europeo (art. 114.2 TUB).

Esercitando la discrezionalità  prevista dall’art. 17, par. 1, lett. a) della SMD, l’acquirente di crediti in sofferenza sarebbe sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza per l’esercizio dell’attività  di gestione dei crediti. Su quest’ultimo soggetto graverebbe la responsabilità  di adempiere a tutti gli obblighi contemplati dalla nuova disciplina, compresi quelli di informativa periodica previsti verso la Banca d’Italia (art. 114.3, comma 5, lett. d) TUB). Di conseguenza, non verrebbe esercitata l’opzione di cui all’art. 17, par. 4, della Direttiva, che consente agli acquirenti di crediti di avvalersi di persone fisiche per la gestione dei contratti di credito che hanno acquistato.

I gestori di crediti in sofferenza potranno essere autorizzati a ricevere e detenere i fondi corrisposti dai debitori ai fini del loro successivo trasferimento agli acquirenti di crediti in sofferenza, a patto che tali somme di denaro siano accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento all’acquirente (art. 114.6, comma 4 e art. 114.7 TUB). Tali conti rappresenterebbero patrimoni distinti, cosicché su di essi non sarebbero ammesse azioni né dei creditori del gestore di crediti in sofferenza né dei creditori della banca depositaria.

L’obbligo di informare il debitore ceduto dell’avvenuta cessione del contratto di credito verrebbe esteso anche nel caso in cui il cessionario fosse una banca, un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, un organismo di investimento collettivo del risparmio, nonché alle cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex lege 30/1999 in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di credito (art. 114.10, comma 5, TUB). Alla Banca d’Italia è peraltro riservato il potere di stabilire il contenuto e le modalità  delle comunicazioni (art. 114.10, comma 4 TUB) e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando modalità  e contenuti della comunicazione (art. 114.10, comma 6 TUB).

In relazione a quanto previsto dall’art. 17, par. 3, della Direttiva, gli acquirenti di crediti in sofferenza parteciperanno alla Centrale dei rischi e assolveranno l’obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB o dei gestori di crediti in sofferenza che operano per conto degli acquirenti (art. 114.3, comma 5, lett. d) e comma 6 TUB).

La Banca d’Italia sarebbe l’unica autorità  competente a vigilare sui gestori di crediti in sofferenza (art. 114.11 TUB). Nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, essa può: i) chiedere ai “gestori” e ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali (outsourcer) l’invio di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento, nonché informazioni al personale dei “gestori”, agli outsourcer e relativo personale, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti; ii) convocare gli esponenti aziendali dei “gestori” e degli outsourcer; iii) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei “gestori”, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni; iv) adottare provvedimenti specifici nei confronti dei “gestori”, come la restrizione delle attività  o della struttura territoriale; v) effettuare ispezioni nei locali dei “gestori” e degli outsourcer; e vi) applicare sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

In linea con quanto previsto dall’art. 32 della Direttiva, alle società  di recupero crediti di cui all’art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), già  attive nella gestione di crediti in sofferenza, verrebbe consentito di continuare ad operare fino al rilascio dell’autorizzazione.

Verrebbe chiarito che non costituisce attività  di gestione di crediti in sofferenza l’attività  esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione, da società  di recupero crediti di cui al richiamato art. 115 TULPS per conto di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, gestori di cui all’art. 1, comma 1, lett. q-bis TUF, nonché di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo art. 114.6 TUB.

 

Note:

[1] In attuazione del Piano d’azione sui crediti deteriorati del 2017 (NPL Action Plan), la Commissione europea ha presentato nel 2018 una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (SMD) e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (accelerated extrajudicial collateral enforcement, AECE).In seguito, la proposta è stata scorporata in due parti, poiché è mancato l’accordo politico sull’escussione stragiudiziale delle garanzie, con la conseguenza che mentre la proposta relativa all’AECE è ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo, la prima parte, relativa alla SMD, è stata approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE l’8.12.2021.

[2] Ai sensi dell’art. 3, punto 9, dell’articolato, il gestore di crediti è una persona giuridica che, nel quadro della sua attività  d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso per conto di un acquirente di crediti, e svolge almeno una o più delle attività  di gestione del credito.

[3] Ai sensi dell’art. 3, punto 6, dell’articolato, l’acquirente di crediti è qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di

credito deteriorato stesso, nell’esercizio della propria attività  commerciale o professionale, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale applicabile.

[4] Ai sensi dell’art. 3, punto7, dell’articolato, il fornitore di servizi di gestione dei crediti è un terzo di cui si avvale il gestore di crediti per lo svolgimento di una delle attività  di gestione del credito.

[5] Ai sensi dell’art. 3, punto 9, dell’articolato, costituiscono attività  di gestione dei crediti: la riscossione e il recupero dal debitore del credito deteriorato; ii) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del contratto di credito da cui discendono i crediti deteriorati; iii) la gestione di eventuali reclami; iv) la trasmissione al debitore di informative relative a qualsiasi variazione dei tassi di interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “Non-Performing Exposure: La proposta di attuazione della Direttiva sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati”, Magistra Banca e Finanza, 1 aprile 2024, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/non-performing-exposure-la-proposta-di-attuazione-della-direttiva-sui-gestori-e-gli-acquirenti-di-crediti-deteriorati/.

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