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Art. 14 D.Lgs. 231/2007 — Analisi nazionale del rischio

D.Lgs. 231/2007 — Decreto antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Testo vigente al 30 settembre 2026

Art. 14 D.Lgs. 231/2007 — Analisi nazionale del rischio

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. L’analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L’analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all’articolo 21-bis, comma 1, lettera a) , dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l’importanza dei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l’importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l’analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

3. Le autorità di cui all’articolo 21-bis, comma 1, lettera a) :
a) concorrono all’analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d’ufficio;
b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;
c) utilizzano l’analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l’esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;
d) in occasione della relazione di cui all’articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontarti in sede di analisi.
4. I risultati dell’analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

5. I risultati dell’analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, all’ABE e alle autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta. (23)




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