D.Lgs. 231/2007 — Decreto antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Testo vigente al 30 settembre 2026
Art. 25 bis D.Lgs. 231/2007 — Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività
1.
Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell’avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
a) determinano se l’intermediario corrispondente è autorizzato o registrato;
b) raccolgono informazioni sufficienti sull’intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l’intermediario corrispondente è soggetto;
c) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l’intermediario corrispondente è soggetto;
d) ottengono l’autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
e) definiscono in forma scritta i termini dell’accordo con l’intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
f) si assicurano che l’intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all’intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l’esecuzione di servizi per le cripto-attività quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l’eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell’avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
a) determinano se l’intermediario corrispondente è autorizzato o registrato;
b) raccolgono informazioni sufficienti sull’intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attività svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l’intermediario corrispondente è soggetto;
c) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l’intermediario corrispondente è soggetto;
d) ottengono l’autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
e) definiscono in forma scritta i termini dell’accordo con l’intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
f) si assicurano che l’intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attività di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all’intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività aggiornano le informazioni sull’adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all’intermediario corrispondente.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all’intermediario corrispondente.
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