D.Lgs. 231/2007 — Decreto antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Testo vigente al 30 settembre 2026
Art. 33 D.Lgs. 231/2007 — Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF
1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) , nonchè le società fiduciarie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.
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