D.Lgs. 231/2007 — Decreto antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Testo vigente al 30 settembre 2026
Art. 41 D.Lgs. 231/2007 — Flusso di ritorno delle informazioni
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.
2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall’articolo 39.
4. In occasione degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell’anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull’esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.
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