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Art. 52 D.Lgs. 231/2007 — Misure per la mitigazione del rischio

D.Lgs. 231/2007 — Decreto antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Testo vigente al 30 settembre 2026

Art. 52 D.Lgs. 231/2007 — Misure per la mitigazione del rischio

1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco.

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell’attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:
a) l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;
b) la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
c) l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:

1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;

2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:

3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;

3.2. i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;

4) con specifico riferimento al gioco online:

4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;

4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori;

4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;

4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;

4.5. l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;
d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).
3. Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all’adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.

4. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l’osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza.

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