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Art. 72 D.Lgs. 231/2007 — Modifiche a disposizioni normative vigenti

D.Lgs. 231/2007 — Decreto antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Testo vigente al 30 settembre 2026

Art. 72 D.Lgs. 231/2007 — Modifiche a disposizioni normative vigenti

a) dopo le parole: “l’esistenza dei rapporti” sono inserite le seguenti: “e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo”;
b) dopo le parole: “dati anagrafici dei titolari” sono inserite le seguenti: “e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all’articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: “sia in fase di indagini preliminari” sono sostituite dalle seguenti: “sia ai fini delle indagini preliminari e dell’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale“.

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-septies è inserito il seguente:

“Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio). – 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

4. Dopo l’articolo 648-ter.1 del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 648-quater (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.”.

6. All’articolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) antiriciclaggio.”

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