TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 109 TUB — Vigilanza consolidata
1. La Banca d’Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, delle banche di Stato terzo e dalle società finanziarie come definite dall’articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l’intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d’Italia può esercitare i poteri previsti dal presente articolo , oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie
partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e società bancarie e finanziarie
non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie e finanziarie
quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
c-bis) società che controllano almeno un intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario;
c-ter) società, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale come definito secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia;
3. Al fine dell’esercizio della vigilanza su base consolidata , la Banca d’Italia:
a ) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter) . La Banca d’Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata;
a ) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell’articolo 108, comma 1. L’articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter) . La Banca d’Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario e ai soggetti indicati nel comma 2, lettere a), b) e c-ter), la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra informazione utile e, ai soggetti indicati nel comma 2, lettere c) e c-bis), le informazioni utili per consentire l’esercizio della vigilanza consolidata;
c) può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nel comma 2
e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
3-bis. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.
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