TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 114 bis TUB — Emissione di moneta elettronica
1. L’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonchè Poste Italiane.
3. L’emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
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