TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 12 ter TUB — Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito
1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonchè agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.
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