TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 120 septiesdecies TUB — Remunerazioni e requisiti di professionalità
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonchè prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.
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