TUB — Testo Unico Bancario D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 123 bis TUB — Informazioni generali
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.
2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.120
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