Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 123 TUB — Pubblicità

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 123 TUB — Pubblicità

01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l’importo totale dovuto dal consumatore. 120
02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinchè i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi. 120

1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le seguenti informazioni di base precisate con l’impiego di un esempio rappresentativo ed espresse, in forma chiara, concisa, evidenziata, facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità: 120

a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile ovvero una combinazione dei due tipi , e le spese comprese nel costo totale del credito; 120
b) l’importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l’acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l’importo degli eventuali pagamenti anticipati;
f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonchè l’ammontare delle singole rate.

2.
È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;

b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;

c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

(38) 120

2.
2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, individua:

a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);

b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;

c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.
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