Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 124.1 TUB — Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 124.1 TUB — Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata

1. È vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.
2. Il finanziatore o l’intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite l’utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.
3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
4. Si applica quanto stabilito dall’articolo 120-octiesdecies. 120



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