TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 125 octies.1 TUB — Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento
1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall’articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.
2. Qualora l’apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell’avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l’importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione. Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all’apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento. 120
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