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Art. 125 quinquies TUB — Inadempimento del fornitore

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 125 quinquies TUB — Inadempimento del fornitore

01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo. 120

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore
dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore , ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di
servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. 120

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonchè ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o prestatore
dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore
stesso. 120
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore
dei servizi inadempiente , può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 120
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.




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