TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 126 octies TUB — Denominazione valutaria dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso
il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione [parole abrogate]
comunica al pagatore
tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.
il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione [parole abrogate]
comunica al pagatore
tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.
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