Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 126 quinquies TUB — Contratto quadro

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 126 quinquies TUB — Contratto quadro

1. Ai contratti quadro si applica l’articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 , e l’articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4 . Il potere previsto dall’articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d’Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l’utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonchè le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell’articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.




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