TUB — Testo Unico Bancario D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo vigente al 26 settembre 2026
Art. 126 TUB — Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui la comunicazione prevista dall’articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non è effettuata in quanto vietata dalla normativa dell’Unione europea o contraria all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.120
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