Magistra Banca e Finanza, rivista di diritto bancario fondata nel 1998

Art. 128 TUB — Controlli

TUB — Testo Unico Bancario
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

Testo vigente al 26 settembre 2026

Art. 128 TUB — Controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis. 112

1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.

112

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall’articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e), , e-bis) ed e-ter) , e 4. 112

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